Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31543/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

•- 12 (t 3 ORDINANZA sul ricorso 25503-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 164/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21.2.2019, R.G. n. 149/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Direzione provinciale del Lavoro di Taranto in data 15.2.2005, con la quale era stata irrogata al Simonetti la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 7.010.00 per la violazione di varie norme sull'assunzione e il collocamento di lavoratori; con la stessa decisione condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, come liquidate, dando, altresì, atto che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, t.u. n. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.

2. Avverso tale decisione, il soccombente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

3. L'intimata non ha svolto alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 689/1981 in relazione all'art. 360 n. 3) (c.p.c.).

Deduce che, "Nonostante fosse stato denunciato con l'atto di appello avverso la errata sentenza del Tribunale di Taranto la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] quale presunto trasgressore della sanzione contestata ed applicata, la Corte d'Appello ingiustamente con una erronea e falsa valutazione delle risultanze processuali anziché escludere che l'appellante potesse essere ritenuto l'effettivo trasgressore delle contestate violazioni amministrative ha ingiustamente ritenuto infondato l'appello nonostante la mancanza di prova da parte della Dpl della fondatezza della ordinanza ingiunzione nonché la tardività della contestazione".

2. Con il secondo motivo, denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 e 2 della legge 689/1981 in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3" (c.p.c.).

Sostiene che "La sentenza è viziata ed è oltremodo ingiusta alla pagina 6 ultimo capoverso per non aver rilevato di giustizia l'illegittima erroneità e violazione della legge della sentenza impugnata per errata applicazione di norme di legge abrogate, avendo il tribunale erroneamente confermato la piena vigenza delle disposizioni sanzionatorie, richiamate nella ordinanza impugnata, ancorché abrogate a far data dal 24.10.2003" come attestato e statuito dalla stessa Corte d'Appello".

3. Con il terzo motivo, deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma 1 legge 689/81 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 (c.p.c.) che regola la partecipazione al processo amministrativo con il quale si realizza l'intervento degli interessati al procedimento medesimo e la possibilità degli stessi di orientare la direzione del provvedimento finale in fase non contenziosa".

4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce la "violazione e falsa (applicazione) degli artt. 1, 13 e 14 della legge 689/1981 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3" c.p.c..

Assume il ricorrente che: "Alle pagine 9 e 10 della errata sentenza decidendo la Corte territoriale sulla eccezione dell'appellante circa la illegittimità della sentenza di primo grado impugnata per erronea ed illegittima valutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori alla DPL in sede amministrativa, la cui valutazione era ed è del tutto decisiva ai fini di individuare l'esatto trasgressore della norma astrattamente contestata, ha errato e falsamente applicato gli artt. 1, 13 e 14 della legge 689/1981 con la ingiusta sentenza nel punto in cui arbitrariamente ed erroneamente ha individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA] il presunto trasgressore-responsabile del fatto contestato".

5. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, infatti, sub specie di violazione di una sola norma di legge, e, cioè, dell'art. 14 L. n. 689/1981, fatta valere ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., vengono affrontate promiscuamente anche nella trattazione della censura due questioni del tutto diverse, vale a dire, quella della tempestività della contestazione di illeciti amministrativi rispetto alla persona dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e quella, invece, dell'essere quest'ultimo l'effettivo trasgressore (per giunta, rispetto allo stesso evocando una carenza di legittimazione passiva, che ovviamente è nozione processual-civilistica).

In secondo luogo, poi, detto motivo difetta dell'occorrente specificità in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato e deciso nella sentenza gravata, che invece ha esaminato partitamente ed ordinatamente le questioni poste con l'atto di appello.

6. Più in particolare, nell'esaminare e respingere iil primo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] (con il quale si deduceva "l'illegittimità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 14 L. 689/81, perché l'atto di contestazione di illecito, sarebbe stato notificato al Simonetti solo il 17.6.2005, ben oltre il termine di legge, tenuto conto che l'attività di ispezione risaliva addirittura al 2002"), la Corte territoriale aveva considerato "che in data 1.6.2002 fu effettuata un'ispezione presso il "[OSCURATO:PERSONA]" alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che si dichiarò titolare dell'esercizio pur omettendo di firmare il relativo verbale ispettivo.

Furono quindi contestate le violazioni riscontrate al [OSCURATO:PERSONA], che poi, soltanto a distanza di due anni risultò non essere il titolare del ristorante, con conseguente archiviazione delle sanzioni a suo carico in data 31.1.2005.

Fu avviato, quindi, in data 30.3.2004, dalla stessa DPL, nelle more dell'archiviazione del primo, un nuovo accertamento, ispettivo, ascoltando nuovamente tutti i lavoratori, già sentiti in sede di accesso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale attività istruttoria si svolse dal 13.5.2004 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui fu inviata per la notifica all'odierno appellante la contestazione di illecito, ...".

Indi, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità, e, segnatamente, Cass., 6.2.2019, n. 3524, la stessa Corte ha diffusamente spiegato perché detta contestazione fosse da reputare tempestiva (cfr. in particolare pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza).

7. Ebbene, tutte tali argomentate considerazioni sono letteralmente ignorate dal ricorrente che, nello svolgimento del motivo in esame, affastella disordinatamente argomenti e temi del tutto eccentrici e differenti, quali pretese violazioni del principio del ne bis in idem, carenze di prova ed altro ancora (cfr. pagg. 8-10 del ricorso).

8. Quanto, poi, al differente e specifico tema di chi potesse essere l'effettivo responsabile delle violazioni contestate, il giudice di secondo grado, trattandosi di questione attinente al merito in senso stretto delle relative contestazioni, l'ha affrontata in distinta e successiva parte della sua motivazione (cfr. pagg. 8-10 della sentenza), parte anche questa non considerata nel mezzo in esame, e neppure in quelli ulteriori.

9. Infondato, poi, è il secondo motivo, con il quale si assume che la sentenza sarebbe ingiusta ed illegittima per non aver rilevato che il ricorrente "non poteva essere più assoggettato ad una sanzione prevista da una legge abrogata due anni prima e non poteva essere più soggetto alla emissione di una ingiunzione per il pagamento di una enorme sanzione pecuniaria di C 7000".

A detta del ricorrente, "se è vero che la sanzione amministrativa in materia "scatta" non dalla data della commessa violazione bensì dall'accertamento definitivo di tale presunta violazione ebbene in ciò ha vistosamente errato la Corte giacché peraltro non discutendosi sul principio di retroattività della legge più favorevole bensì più esattamente, come eccepito dal ricorrente, dell'applicazione di una sanzione prevista da una norma precedentemente ormai abrogata in violazione del principio di legalità secondo il quale nessuno può essere punito per una legge abrogata precedentemente all'accertamento del fatto, come nel caso di specie avvenuta lo ribadiamo in data 17/06/2005 successivamente alla abrogazione del 24/10/2003 della norma che prevedeva la sanzione".

10. Ora, premesso che il ricorrente non ha posto in discussione che le violazioni contestate fossero state commesse prima della sopravvenuta abrogazione delle previsioni che le contemplavano, la Corte distrettuale, nel respingere il sesto motivo dell'appello del Simonetti, aveva considerato che esso era "privo di pregio, giacché in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, (v.

Cass SSUU13.1.2010 n. 352), e non può attribuirsi, quindi, alcun rilievo al fatto che la normativa sanzionatoria applicata sia stata successivamente abrogata, giacché l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 L. n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche eventualmente più favorevole, a nulla rilevando neppure che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, (non trovando applicazione analogica gli opposti principi Ci cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni).

In tale senso anche Cass. sez. lav. 26.1.2012 n. 1105; Cass. 21 luglio 2010 n. 17099; Cass. 4 marzo 2009 n. 5210)".

11. Tali considerazioni della Corte d'appello sono senz'altro conformi a legge ed alla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, i principi cui si è conformato il giudice a quo sono stati ribaditi anche in casi di abrogazione delle norme sanzionatorie successiva alla commissione delle condotte contestate (cfr., ad es., Cass. civ., sez.

II, 28.1.2008, n. 1789; id., sez.

II, 24.11.2005, n. 24790), essendo perciò ininfluente la dedotta abrogazione delle relative norme in epoca anteriore appunto all'accertamento dei fatti addebitati.12.

Nello svolgimento del terzo motivo, il ricorrente assume, tra l'altro, che "la Corte territoriale alla pagina 7 della sua errata sentenza ha frainteso la eccezione dell'appellante che già dal primo momento della sua opposizione aveva eccepito di non essere stato sentito personalmente dalla DPL nonostante ne avesse fatto richiesta espressa".

Osserva in proposito il Collegio che nella sentenza qui gravata si dà conto che, con il settimo motivo d'appello (cfr. pag. 3 e pag. 7 della stessa), l'attuale ricorrente aveva dedotto l'illegittimità della sentenza impugnata per "mancato rilievo d'ufficio della violazione dell'art. 18 L. 689/1981 a tutela del diritto di difesa del trasgressore", di talché la Corte d'appello, richiamando in proposito talune decisioni di legittimità, aveva ritenuto l'assunto della mancata audizione personale dell'incolpato "infondato, stante la non rilevabilità d'ufficio della dedotta violazione, riconducibile alla omessa audizione" (cfr. pagg. 7-8 della sua sentenza).

Ebbene, il ricorrente, nel motivo in esame, non solo non specifica in quale parte dell'originario ricorso in opposizione si fosse doluto di tale mancata audizione, pur richiesta, ma, nel dare conto dei motivi d'appello a suo tempo formulati, parimenti ammette di aver fatto valere "g) Illegittimità della sentenza impugnata per il mancato rilievo d'ufficio della violazione dell'art. 18 L. 689/81 a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore" (cfr. pag. 6).

13. A riguardo, in ogni caso, appare dirimente il rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (così Cass. civ., sez. un., 28.1.2010, n. 1786; e in termini, tra le altre, più di recente, id., sez. 7 II, 30.12.2020, n. 29928; id., sez.

II, 10.5.2018, n. 11300, le quali hanno specificato che il mutamento giurisprudenziale introdotto dall'ora cit. sentenza delle Sezioni Unite, non integra una ipotesi di c.d. prospective overrulling).

Per conseguenza, fosse stata o meno tempestivamente dedotta in giudizio dall'incolpato la sua mancata audizione, pur richiesta in sede amministrativa, essa non assume il benché minimo rilievo.

14. Nello sviluppo del quarto motivo, il ricorrente asserisce che il giudice di secondo grado avrebbe nuovamente frainteso "il fatto che i presunti lavoratori informatori della DPL siano stati sentiti nel primo accesso ispettivo o presso la sede della DPL giacché detta circostanza non inficia sulla efficacia probatoria delle relative dichiarazioni giacché le stesse dovevano essere reiterate a dibattimento non avendo tenuto in alcun conto, anzi vistosamente sbagliando sulla circostanza che solo solamente alcuni degli informatori siano stati poi sentiti dinanzi al giudice del lavoro, ma solo sulla carattere occasionale e non subordinato della prestazione lavorativa e comunque facendo espresso riferimento a [OSCURATO:PERSONA] proprietario e titolare della struttura".

15. La censura è inammissibile sia per difetto dell'occorrente chiarezza che per difetto di autosufficienza e specificità.

La Corte distrettuale, infatti, si è espressamente pronunciata sul quinto motivo (sub E) dell'atto di appello del Simonetti, con il quale deduceva la "illegittimità della sentenza impugnata per erronea contraddittoria ed illegittima valutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori alla DPL in sede amministrativa essendo incorso il tribunale in un macroscopico travisamento del fatto, posto che i lavoratori non sarebbero stati sentiti in occasione di un improvviso sopralluogo ispettivo (come ritenuto in sentenza), bensì nel corso di diversi incontri svoltisi presso gli uffici della DPL di Taranto, programmati e quindi non inaspettati" (cfr. pagg. 3, 9-10 dell'impugnata sentenza).

Non è dato cogliere, perciò, il fraintendimento in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, non avendo il ricorrente specificato in quale punto particolare del suo appello avesse piuttosto dedotto che le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate durante gli accertamenti ispettivi abbisognassero di conferma in giudizio.

In ogni caso, nessuna delle sentenze citate dal ricorrente (e cioè Cass. 12108/2010; 17555/2002; 9962/2002; 6110/1998), ha affermato il principio che il ricorrente dà per consolidato, e che ora invoca, secondo cui le dichiarazioni raccolte da pubblico ufficiale per poter assumere la dignità di piena prova devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese.

Un tale principio di diritto è, comunque, assente nella giurisprudenza di legittimità.

E, soprattutto, del tutto legittimamente il giudice d'appello ha in realtà formato il suo convincimento, non solo in base alle dichiarazioni rese durante gli accertamenti amministrativi agli ispettori, ma anche in base alle deposizioni poi rese quali testimoni in giudizio dalle stesse persone che erano state ascoltate dagli ispettori e alla documentazione acquisita (cfr. sempre pagg. 9-10 dell'impugnata sentenza).

Il ricorrente parrebbe adombrare che sarebbero stati ascoltati in giudizio soltanto "alcuni degli informatori", ma in disparte la genericità dell'affermazione, essa è priva di giuridico rilievo, non essendo imposto da nessuna norma di legge, comprese quelle che il ricorrente assume violate, che in giudizio debbano essere riascoltate tutte le persone sentite in sede amministrativa.

16. Lo svolgimento ulteriore del quarto motivo si diffonde in una serie di deduzioni, per lo più assertive, in punto di fatto e di prova (cfr. pagg. 12-14 del ricorso), che, da un lato, nulla hanno a che vedere con le norme di cui si assume la violazione o falsa applicazione (vale a dire, gli artt. 1, 13 e 14 L. n. 689 del 1981), e, dall'altro, sono all'evidenza volte a contrapporre una propria valutazione delle emergenze istruttorie a quella senz'altro compiuta dalla Corte territoriale (cfr. ancora pagg. 9-10 della sua sentenza).

17. Il ricorso dev'essere perciò respinto.18.

Nulla va disposto circa le spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva, ma il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
•- 12 (t 3 ORDINANZA sul ricorso 25503-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 164/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21.2.2019, R.G. n. 149/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Direzione provinciale del Lavoro di Taranto in data 15.2.2005, con la quale era stata irrogata al Simonetti la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 7.010.00 per la violazione di varie norme sull'assunzione e il collocamento di lavoratori; con la stessa decisione condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, come liquidate, dando, altresì, atto che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, t.u. n. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato. 2. Avverso tale decisione, il soccombente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. 3. L'intimata non ha svolto alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 689/1981 in relazione all'art. 360 n. 3) (c.p.c.). Deduce che, "Nonostante fosse stato denunciato con l'atto di appello avverso la errata sentenza del Tribunale di Taranto la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] quale presunto trasgressore della sanzione contestata ed applicata, la Corte d'Appello ingiustamente con una erronea e falsa valutazione delle risultanze processuali anziché escludere che l'appellante potesse essere ritenuto l'effettivo trasgressore delle contestate violazioni amministrative ha ingiustamente ritenuto infondato l'appello nonostante la mancanza di prova da parte della Dpl della fondatezza della ordinanza ingiunzione nonché la tardività della contestazione". 2. Con il secondo motivo, denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 e 2 della legge 689/1981 in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3" (c.p.c.). Sostiene che "La sentenza è viziata ed è oltremodo ingiusta alla pagina 6 ultimo capoverso per non aver rilevato di giustizia l'illegittima erroneità e violazione della legge della sentenza impugnata per errata applicazione di norme di legge abrogate, avendo il tribunale erroneamente confermato la piena vigenza delle disposizioni sanzionatorie, richiamate nella ordinanza impugnata, ancorché abrogate a far data dal 24.10.2003" come attestato e statuito dalla stessa Corte d'Appello". 3. Con il terzo motivo, deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma 1 legge 689/81 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 (c.p.c.) che regola la partecipazione al processo amministrativo con il quale si realizza l'intervento degli interessati al procedimento medesimo e la possibilità degli stessi di orientare la direzione del provvedimento finale in fase non contenziosa". 4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce la "violazione e falsa (applicazione) degli artt. 1, 13 e 14 della legge 689/1981 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3" c.p.c.. Assume il ricorrente che: "Alle pagine 9 e 10 della errata sentenza decidendo la Corte territoriale sulla eccezione dell'appellante circa la illegittimità della sentenza di primo grado impugnata per erronea ed illegittima valutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori alla DPL in sede amministrativa, la cui valutazione era ed è del tutto decisiva ai fini di individuare l'esatto trasgressore della norma astrattamente contestata, ha errato e falsamente applicato gli artt. 1, 13 e 14 della legge 689/1981 con la ingiusta sentenza nel punto in cui arbitrariamente ed erroneamente ha individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA] il presunto trasgressore-responsabile del fatto contestato". 5. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, sub specie di violazione di una sola norma di legge, e, cioè, dell'art. 14 L. n. 689/1981, fatta valere ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., vengono affrontate promiscuamente anche nella trattazione della censura due questioni del tutto diverse, vale a dire, quella della tempestività della contestazione di illeciti amministrativi rispetto alla persona dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e quella, invece, dell'essere quest'ultimo l'effettivo trasgressore (per giunta, rispetto allo stesso evocando una carenza di legittimazione passiva, che ovviamente è nozione processual-civilistica). In secondo luogo, poi, detto motivo difetta dell'occorrente specificità in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato e deciso nella sentenza gravata, che invece ha esaminato partitamente ed ordinatamente le questioni poste con l'atto di appello. 6. Più in particolare, nell'esaminare e respingere iil primo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] (con il quale si deduceva "l'illegittimità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 14 L. 689/81, perché l'atto di contestazione di illecito, sarebbe stato notificato al Simonetti solo il 17.6.2005, ben oltre il termine di legge, tenuto conto che l'attività di ispezione risaliva addirittura al 2002"), la Corte territoriale aveva considerato "che in data 1.6.2002 fu effettuata un'ispezione presso il "[OSCURATO:PERSONA]" alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che si dichiarò titolare dell'esercizio pur omettendo di firmare il relativo verbale ispettivo. Furono quindi contestate le violazioni riscontrate al [OSCURATO:PERSONA], che poi, soltanto a distanza di due anni risultò non essere il titolare del ristorante, con conseguente archiviazione delle sanzioni a suo carico in data 31.1.2005. Fu avviato, quindi, in data 30.3.2004, dalla stessa DPL, nelle more dell'archiviazione del primo, un nuovo accertamento, ispettivo, ascoltando nuovamente tutti i lavoratori, già sentiti in sede di accesso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale attività istruttoria si svolse dal 13.5.2004 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui fu inviata per la notifica all'odierno appellante la contestazione di illecito, ...". Indi, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità, e, segnatamente, Cass., 6.2.2019, n. 3524, la stessa Corte ha diffusamente spiegato perché detta contestazione fosse da reputare tempestiva (cfr. in particolare pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza). 7. Ebbene, tutte tali argomentate considerazioni sono letteralmente ignorate dal ricorrente che, nello svolgimento del motivo in esame, affastella disordinatamente argomenti e temi del tutto eccentrici e differenti, quali pretese violazioni del principio del ne bis in idem, carenze di prova ed altro ancora (cfr. pagg. 8-10 del ricorso). 8. Quanto, poi, al differente e specifico tema di chi potesse essere l'effettivo responsabile delle violazioni contestate, il giudice di secondo grado, trattandosi di questione attinente al merito in senso stretto delle relative contestazioni, l'ha affrontata in distinta e successiva parte della sua motivazione (cfr. pagg. 8-10 della sentenza), parte anche questa non considerata nel mezzo in esame, e neppure in quelli ulteriori. 9. Infondato, poi, è il secondo motivo, con il quale si assume che la sentenza sarebbe ingiusta ed illegittima per non aver rilevato che il ricorrente "non poteva essere più assoggettato ad una sanzione prevista da una legge abrogata due anni prima e non poteva essere più soggetto alla emissione di una ingiunzione per il pagamento di una enorme sanzione pecuniaria di C 7000". A detta del ricorrente, "se è vero che la sanzione amministrativa in materia "scatta" non dalla data della commessa violazione bensì dall'accertamento definitivo di tale presunta violazione ebbene in ciò ha vistosamente errato la Corte giacché peraltro non discutendosi sul principio di retroattività della legge più favorevole bensì più esattamente, come eccepito dal ricorrente, dell'applicazione di una sanzione prevista da una norma precedentemente ormai abrogata in violazione del principio di legalità secondo il quale nessuno può essere punito per una legge abrogata precedentemente all'accertamento del fatto, come nel caso di specie avvenuta lo ribadiamo in data 17/06/2005 successivamente alla abrogazione del 24/10/2003 della norma che prevedeva la sanzione". 10. Ora, premesso che il ricorrente non ha posto in discussione che le violazioni contestate fossero state commesse prima della sopravvenuta abrogazione delle previsioni che le contemplavano, la Corte distrettuale, nel respingere il sesto motivo dell'appello del Simonetti, aveva considerato che esso era "privo di pregio, giacché in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, (v. Cass SSUU13.1.2010 n. 352), e non può attribuirsi, quindi, alcun rilievo al fatto che la normativa sanzionatoria applicata sia stata successivamente abrogata, giacché l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 L. n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche eventualmente più favorevole, a nulla rilevando neppure che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, (non trovando applicazione analogica gli opposti principi Ci cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni). In tale senso anche Cass. sez. lav. 26.1.2012 n. 1105; Cass. 21 luglio 2010 n. 17099; Cass. 4 marzo 2009 n. 5210)". 11. Tali considerazioni della Corte d'appello sono senz'altro conformi a legge ed alla giurisprudenza di legittimità. In particolare, i principi cui si è conformato il giudice a quo sono stati ribaditi anche in casi di abrogazione delle norme sanzionatorie successiva alla commissione delle condotte contestate (cfr., ad es., Cass. civ., sez. II, 28.1.2008, n. 1789; id., sez. II, 24.11.2005, n. 24790), essendo perciò ininfluente la dedotta abrogazione delle relative norme in epoca anteriore appunto all'accertamento dei fatti addebitati.12. Nello svolgimento del terzo motivo, il ricorrente assume, tra l'altro, che "la Corte territoriale alla pagina 7 della sua errata sentenza ha frainteso la eccezione dell'appellante che già dal primo momento della sua opposizione aveva eccepito di non essere stato sentito personalmente dalla DPL nonostante ne avesse fatto richiesta espressa". Osserva in proposito il Collegio che nella sentenza qui gravata si dà conto che, con il settimo motivo d'appello (cfr. pag. 3 e pag. 7 della stessa), l'attuale ricorrente aveva dedotto l'illegittimità della sentenza impugnata per "mancato rilievo d'ufficio della violazione dell'art. 18 L. 689/1981 a tutela del diritto di difesa del trasgressore", di talché la Corte d'appello, richiamando in proposito talune decisioni di legittimità, aveva ritenuto l'assunto della mancata audizione personale dell'incolpato "infondato, stante la non rilevabilità d'ufficio della dedotta violazione, riconducibile alla omessa audizione" (cfr. pagg. 7-8 della sua sentenza). Ebbene, il ricorrente, nel motivo in esame, non solo non specifica in quale parte dell'originario ricorso in opposizione si fosse doluto di tale mancata audizione, pur richiesta, ma, nel dare conto dei motivi d'appello a suo tempo formulati, parimenti ammette di aver fatto valere "g) Illegittimità della sentenza impugnata per il mancato rilievo d'ufficio della violazione dell'art. 18 L. 689/81 a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore" (cfr. pag. 6). 13. A riguardo, in ogni caso, appare dirimente il rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (così Cass. civ., sez. un., 28.1.2010, n. 1786; e in termini, tra le altre, più di recente, id., sez. 7 II, 30.12.2020, n. 29928; id., sez. II, 10.5.2018, n. 11300, le quali hanno specificato che il mutamento giurisprudenziale introdotto dall'ora cit. sentenza delle Sezioni Unite, non integra una ipotesi di c.d. prospective overrulling). Per conseguenza, fosse stata o meno tempestivamente dedotta in giudizio dall'incolpato la sua mancata audizione, pur richiesta in sede amministrativa, essa non assume il benché minimo rilievo. 14. Nello sviluppo del quarto motivo, il ricorrente asserisce che il giudice di secondo grado avrebbe nuovamente frainteso "il fatto che i presunti lavoratori informatori della DPL siano stati sentiti nel primo accesso ispettivo o presso la sede della DPL giacché detta circostanza non inficia sulla efficacia probatoria delle relative dichiarazioni giacché le stesse dovevano essere reiterate a dibattimento non avendo tenuto in alcun conto, anzi vistosamente sbagliando sulla circostanza che solo solamente alcuni degli informatori siano stati poi sentiti dinanzi al giudice del lavoro, ma solo sulla carattere occasionale e non subordinato della prestazione lavorativa e comunque facendo espresso riferimento a [OSCURATO:PERSONA] proprietario e titolare della struttura". 15. La censura è inammissibile sia per difetto dell'occorrente chiarezza che per difetto di autosufficienza e specificità. La Corte distrettuale, infatti, si è espressamente pronunciata sul quinto motivo (sub E) dell'atto di appello del Simonetti, con il quale deduceva la "illegittimità della sentenza impugnata per erronea contraddittoria ed illegittima valutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori alla DPL in sede amministrativa essendo incorso il tribunale in un macroscopico travisamento del fatto, posto che i lavoratori non sarebbero stati sentiti in occasione di un improvviso sopralluogo ispettivo (come ritenuto in sentenza), bensì nel corso di diversi incontri svoltisi presso gli uffici della DPL di Taranto, programmati e quindi non inaspettati" (cfr. pagg. 3, 9-10 dell'impugnata sentenza). Non è dato cogliere, perciò, il fraintendimento in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, non avendo il ricorrente specificato in quale punto particolare del suo appello avesse piuttosto dedotto che le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate durante gli accertamenti ispettivi abbisognassero di conferma in giudizio. In ogni caso, nessuna delle sentenze citate dal ricorrente (e cioè Cass. 12108/2010; 17555/2002; 9962/2002; 6110/1998), ha affermato il principio che il ricorrente dà per consolidato, e che ora invoca, secondo cui le dichiarazioni raccolte da pubblico ufficiale per poter assumere la dignità di piena prova devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese. Un tale principio di diritto è, comunque, assente nella giurisprudenza di legittimità. E, soprattutto, del tutto legittimamente il giudice d'appello ha in realtà formato il suo convincimento, non solo in base alle dichiarazioni rese durante gli accertamenti amministrativi agli ispettori, ma anche in base alle deposizioni poi rese quali testimoni in giudizio dalle stesse persone che erano state ascoltate dagli ispettori e alla documentazione acquisita (cfr. sempre pagg. 9-10 dell'impugnata sentenza). Il ricorrente parrebbe adombrare che sarebbero stati ascoltati in giudizio soltanto "alcuni degli informatori", ma in disparte la genericità dell'affermazione, essa è priva di giuridico rilievo, non essendo imposto da nessuna norma di legge, comprese quelle che il ricorrente assume violate, che in giudizio debbano essere riascoltate tutte le persone sentite in sede amministrativa. 16. Lo svolgimento ulteriore del quarto motivo si diffonde in una serie di deduzioni, per lo più assertive, in punto di fatto e di prova (cfr. pagg. 12-14 del ricorso), che, da un lato, nulla hanno a che vedere con le norme di cui si assume la violazione o falsa applicazione (vale a dire, gli artt. 1, 13 e 14 L. n. 689 del 1981), e, dall'altro, sono all'evidenza volte a contrapporre una propria valutazione delle emergenze istruttorie a quella senz'altro compiuta dalla Corte territoriale (cfr. ancora pagg. 9-10 della sua sentenza). 17. Il ricorso dev'essere perciò respinto.18. Nulla va disposto circa le spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva, ma il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de
Sentenza Cassazione n. 31543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris