CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che'ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 13 aprile 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 14 luglio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 di arresto ed C 10.000,00 di ammenda, relativamente al reato di cui agli art. 10, 31 e 44 d.P.R. 380 del 2001; accertato il 12 dicembre 2016 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 10, 31 e 44 d.P.R. 380/2001; art. 192 cod. proc. pen. e 27 della costituzione); carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con travisamento delle prove, sulla riconosciuta qualità di committente delle opere abusive. I due motivi proposti dal ricorrente si analizzano congiuntamente, per identità dell'oggetto. La Corte di appello giunge ad addebitare la realizzazione delle opere edilizie abusive al ricorrente solo dal possesso delle chiavi, della struttura recintata, da parte della moglie di [OSCURATO:PERSONA]. I due testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non hanno mai affermato che il committente delle opere abusive era II ricorrente, ma solo che le chiavi erano in possesso della moglie. Le due testimonianze, pertanto, sono state travisate. Le opere abusive insistono in un'area accessibile a tutti, di proprietà pubblica. La circostanza del possesso delle chiavi di accesso alla recensione (da parte della moglie del ricorrente) non può ricondurre la committenza delle opere a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un mero sospetto, neanche di un indizio, sulla base del quale è illegittima un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La responsabilità penale è personale (art. 27 della costituzione), e la stessa non può affermarsi sulla base del solo riscontro del possesso delle chiavi, da parte della moglie dell'indagato. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come l'attività edilizia è da ritenersi compiuta dal ricorrente, in quanto al momento dell'accesso la moglie aveva le chiavi della recinzione dove erano stati costruiti gli immobili abusivi, descritti nell'imputazione. Nessun travisamento delle testimonianze sussiste in quanto la sentenza rileva solo l'accertamento del possesso delle chiavi da parte della moglie del ricorrente e non attribuisce alle testimonianze un contenuto diverso da quello suddetto. Inoltre, nessun travisamento risulta prospettato con i motivi di appello. La moglie del ricorrente al momento del sopralluogo non indicava nessun elemento giustificativo del possesso delle chiavi della struttura. Nell'area recintata, infatti, si accedeva solo con l'apertura del cancello. Sul punto il ricorso risulta generico, limitandosi a riproporre acriticamente il motivo di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo