CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 24570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglinnento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 26 settembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 24 giugno 2022 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis d.lgs n. 285/1992 entrambi commessi il 2.8.2018. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati. Il difensore lamenta che nel decreto di citazione per l'udienza del 26 settembre 2023 davanti alla Corte di Appello notificato all'imputato era espressamente indicato "il giudizio viene fissato in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 9.5.2022 in tema di sentenza predibattimentale per reato prescritto": ciò nonostante la Corte, invece di dichiarare prescritti i reati, aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado, senza dare alcuna spiegazione in merito alle ragioni per cui la prescrizione doveva ritenersi non maturata. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 ricorrente lamenta in maniera generica l'omessa motivazione della Corte di Appello in ordine alla prescrizione del reato, dopo che nell'avviso di fissazione dell'udienza era stato indicato che sarebbe stata emessa sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto. Come rilevato dal Procuratore Generale, un avviso di tal genere non determina alcuna preclusione rispetto alle decisioni della Corte di Appello, né onere di motivazione rispetto alla mancata declaratoria di estinzione del reato. Lo steso ricorrente, peraltro, non indica la ragioni per cui i reati contestati sarebbero invece prescritti. 2.1. Si osserva in proposito che i reati per cui si procede sono stati commessi il 2 agosto 2018 e, dunque, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 (c.d. legge Orlando). Tale legge aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. proc. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. L'art. 159, comma 2, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge su indicata, era stato riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge Bonafede), che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. L'art. 159, comma 2, cod. pen. è stato, infine, definitivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134, che ha contestualmente introdotto l'art.161 bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Vale la pena sottolineare che fra l'art. 159 comma 2 cod. pen., come modificato dalla c.d. legge Bonafede e l'art. 161 bis cod. pen., introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], sussiste continuità normativa, in quanto l'art. 161 bis cod. pen. riproduce la norma di cui all'art. 159 comma 2 cod. pen. e la riformula lessicalmente: affermare che il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condannala equivale, nella sostanza, ad affermare che il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi a far data dall' 1 gennaio 2020 (ai sensi dell'art.2 comma 3), all'art. 344 bis cod. proc. pen., l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. eventualmente prorogato ai sensi dell'art.154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344 bis, comma 4, cod. proc. pen. Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla c.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede non si è verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolamentato dall'art. 2 cod. pen., /CM 3 (-? posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Con riferimento alla applicabilità dell'istituto della improcedibilità (istituto, peraltro, di carattere processuale), è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità: si è in tal senso ritenuto che la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulti coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408). Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla abrogazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] [art.2 comma 1 lett. a)] dell'art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, e alla speculare introduzione dell'art. 161 bis cod. pen. che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Più favorevole deve ritenersi la disciplina della legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione. Ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare: -per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss cod. pen. così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 ( c.d. legge ex Cirielli); - per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; - per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss cod. proc.pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall' art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l'art. 161 bis cod. pen. (c.d [OSCURATO:PERSONA]), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge. 2.2. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione delle contravvenzioni contestate al ricorrente, alla data della pronuncia della sentenza di appello, in ragione dei periodi di sospensione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen. in vigore al momento del fatto, non era ancora decorso. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme