CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 24836/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di L’Aquilavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la sentenza del 9 novembre 2023 del Tribunale di Chieti, che avevaaffermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 494 cod. pen. e l’aveva condannata, applicate le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva reiterata, alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], amezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un solomotivo di impugnazione con il quale lamenta la violazione dell’art. 20-bis cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della penasostitutiva della pena detentiva breve.Segnala di avere dedotto, con l’atto di appello, la predetta violazione inrelazione alla sentenza di primo grado, che aveva negato la sostituzione facendoriferimento esclusivo ai precedenti penali dai quali veniva desunta la inidoneitàdelle pene sostitutive a svolgere la funzione rieducativa, e che anche la sentenzadi secondo grado è incorsa nei medesimi vizi, essendosi limitata a ribadire lamotivazione della sentenza del Tribunale.Sostiene che la motivazione, oltre che carente, è illogica perché contrastacon la misura della pena inflitta, particolarmente mite, citando un precedente diquesta Corte di cassazione in tema di sanzioni sostitutive, secondo il quale ilgiudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice diappello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sonotenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia ai fini delladeterminazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai finidell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n.689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizicontinuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una dellesanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena inconcreto inflitta rispetto ai limiti edittali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce,Rv. 286006 - 01); inoltre il giudice di merito non può respingere la richiesta diapplicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quantoil rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n.689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto incombinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioniostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensivedei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 02).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingerela richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penalidell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica,puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativiin ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, delcontenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioniimposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha affermato che per i reiteratiprecedenti penali dell’imputata non è possibile ritenere che un’eventuale penasostitutiva sarebbe in grado di svolgere, nei confronti della predetta una funzionerieducativa, ma non chiarisce perché, nel caso specifico, i precedenti penalilascerebbero ritenere l’inidoneità di un’eventuale pena sostitutiva a svolgeresiffatta funzione, cosicché la motivazione non lascia comprendere pienamente ilragionamento logico-giuridico che ha condotto al diniego e quindi risultameramente apparente.Non può, invece, affermarsi, come sostenuto dalla ricorrente, che il diniegodella pena sostitutiva risulta in contrasto con la mitezza della pena, che in realtà,nel caso di specie, è stata determinata in misura prossima alla media edittale inconsiderazione della particolare intensità del dolo e del «non banale livello disofisticazione della condotta occorsa per attuare l’inganno della contropartecontrattuale».2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteal diniego della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Cortedi appello di Perugia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle penesostitutive, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Così deciso il 16/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]