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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08276/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1980 avverso la sentenza emessa il 23 settembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 settembre 2020 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 16 gennaio 2018, ha dichiarato non doversi procedere per le condotte tenute dall'imputata fino al 17 febbraio 2013, per essere le stesse estinte per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena per le residue condotte di cui all'art. 641 cod. pen. e confermato le statuizioni civili.

Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputata - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere i Giudici del merito travisato la prova, avendo ritenuto che l'imputata era stata riconosciuta al passaggio ai caselli mentre dalle prove risulterebbe solo l'individuazione della targa dell'autovettura, che sarebbe stata, invece, in uso ad un'amica dell'imputata; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello qualificato il reato come truffa anziché come insolvenza fraudolenta, come si desumerebbe dal fatto che nell'intestazione della sentenza è stata riportata l'originaria imputazione, riproducente gli artt. 81, 640, 641 cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata applicata una pena che si discosta dal minimo edittale, senza considerare lo stato di incensuratezza dell'imputata e il concreto danno cagionato alla persona offesa; 4) violazione di legge e vizio della motivazione per non essere stato considerato che la querela era stata depositata il 9 aprile 2013 e ha ad oggetto le condotte ad essa antecedenti, con la conseguenza che per i passaggi successivi si dovrebbe dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto l'inosservanza dell'art. 420 bis cod. proc. pen., per essere l'imputata risultata sconosciuta nel luogo ove la stessa aveva eletto domicilio con conseguente effettuazione della notifica del decreto di citazione ex art. 161, comma IV, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio.

Il difensore di fiducia aveva depositato la nomina il 13 gennaio 2015 ma non era riuscito a contattare l'imputata, tanto da rimettere il mandato e inviare rituale comunicazione presso l'unico indirizzo a lui conosciuto.

Solo successivamente, il difensore di fiducia era riuscito a contattare l'imputata e si era presentato all'udienza per assumere la difesa, quando ormai, esaurita l'istruttoria dibattimentale, non si poteva più accedere all'istituto dell'oblazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo non è consentito.

La Corte d'appello ha evidenziato che la targa del veicolo, fotografata ai caselli autostradali, risultava intestata all'imputata e, in alcune occasioni, era stato lo stesso personale, addetto ai pedaggi, a riconoscerla.

La stessa Corte territoriale ha poi ritenuto non attendibile la tesi dell'imputata sull'utilizzo della sua autovettura da parte di una sua amica.

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze della ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità, atteso che la Corte territoriale ha chiaramente affermato che la condotta dell'imputata era "idonea ad integrare il reato di insolvenza fraudolenta, non avendo ella provveduto al pagamento del pedaggio, dopo essersi dichiarata impossibilitata ad adempiere, dissimulando così il proprio stato di insolvenza dinanzi al personale addetto". 1.3 Non è consentito neanche il terzo motivo.

La pena è stata determinata in misura contenuta e inferiore alla media edittale.

Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 1.4 L'ultimo motivo, relativo alla mancanza di querela per l'episodio del 10 aprile 2013, è manifestamente infondato.

Deve ribadirsi che "la querela è una manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa; non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela.

Perciò una manifestazione di volontà di punizione ben può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile ed è stato riconosciuto da questa Corte che anche una semplice riserva di costituzione di parte civile può costituire una istanza di punizione (Cass. 11 gennaio 1984, Accogli, RV. 163559, ved. anche Cass. 21 settembre 1992, Porcellana, RV. 192135).

Perciò non è censurabile la sentenza impugnata che nella costituzione di parte civile e nella partecipazione di questa anche al giudizio di appello ha ravvisato l'espressione di una volontà di punizione dell'imputato" (Sez. 2, n. 19077 del 3/5/2011, Rv. 250318; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259).

Nel caso di specie, la costituzione di parte civile, effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., implica un'istanza di punizione del responsabile del reato e, quindi, costituisce un atto equivalente alla querela.

Giova aggiungere che la ricorrente, che ha sollevato l'eccezione sul difetto di querela per la prima volta in questa sede, non ha posto un problema di tardività della stessa.

Né del resto, ha indicato gli atti utili al fine di accertare l'eventuale tardività della querela, individuandoli anche con l'espressa rappresentazione della loro specifica collocazione nell'ambito del fascicolo del procedimento.

Ciò pur essendone onerata in forza del principio di autosufficienza del ricorso.

Al riguardo si è già affermato (Sez. 6, n. 44774 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 265343) che, in tema di ricorso per cassazione, la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto, atteso che, diversamente, sussiste l'onere specifico del ricorrente di porre a disposizione tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto dell'eccezione proposta. 1.5 Quanto ai motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha lamentato di non avere avuto conoscenza del processo, deve rilevarsi che gli eventi, da essa indicati, contrastano con quanto emerge dagli atti.

Dalla lettura degli atti, consentita a questo Collegio, essendo stata sollevata una questione di natura processuale, risulta che, dopo il verbale di identificazione e di elezione di domicilio, sono stati notificati all'imputata a mani proprie non solo l'avviso di conclusione delle indagini ma anche il decreto di citazione; alla prima udienza (6 giugno 2015) è stata disposta la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, risultando il decreto notificato a quello di ufficio.

La notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, è poi avvenuta e il predetto ha dichiarato di rinunciare al mandato, con conseguente partecipazione alle udienze di un difensore di ufficio.

Di seguito, la ricorrente ha rilasciato procura all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione dell'appello.

Tali elementi sono di per sé sufficienti ad affermare che l'imputata ha avuto effettiva conoscenza del processo.

Del resto, è significativo rilevare che solo con i motivi nuovi, depositati nel presente giudizio, l'imputata ha dedotto, per la prima volta, la violazione dell'art.420 bis cod. proc. pen. 2.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 9 febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1980 avverso la sentenza emessa il 23 settembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 settembre 2020 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 16 gennaio 2018, ha dichiarato non doversi procedere per le condotte tenute dall'imputata fino al 17 febbraio 2013, per essere le stesse estinte per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena per le residue condotte di cui all'art. 641 cod. pen. e confermato le statuizioni civili. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputata - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere i Giudici del merito travisato la prova, avendo ritenuto che l'imputata era stata riconosciuta al passaggio ai caselli mentre dalle prove risulterebbe solo l'individuazione della targa dell'autovettura, che sarebbe stata, invece, in uso ad un'amica dell'imputata; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello qualificato il reato come truffa anziché come insolvenza fraudolenta, come si desumerebbe dal fatto che nell'intestazione della sentenza è stata riportata l'originaria imputazione, riproducente gli artt. 81, 640, 641 cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata applicata una pena che si discosta dal minimo edittale, senza considerare lo stato di incensuratezza dell'imputata e il concreto danno cagionato alla persona offesa; 4) violazione di legge e vizio della motivazione per non essere stato considerato che la querela era stata depositata il 9 aprile 2013 e ha ad oggetto le condotte ad essa antecedenti, con la conseguenza che per i passaggi successivi si dovrebbe dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela. Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto l'inosservanza dell'art. 420 bis cod. proc. pen., per essere l'imputata risultata sconosciuta nel luogo ove la stessa aveva eletto domicilio con conseguente effettuazione della notifica del decreto di citazione ex art. 161, comma IV, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio. Il difensore di fiducia aveva depositato la nomina il 13 gennaio 2015 ma non era riuscito a contattare l'imputata, tanto da rimettere il mandato e inviare rituale comunicazione presso l'unico indirizzo a lui conosciuto. Solo successivamente, il difensore di fiducia era riuscito a contattare l'imputata e si era presentato all'udienza per assumere la difesa, quando ormai, esaurita l'istruttoria dibattimentale, non si poteva più accedere all'istituto dell'oblazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo non è consentito. La Corte d'appello ha evidenziato che la targa del veicolo, fotografata ai caselli autostradali, risultava intestata all'imputata e, in alcune occasioni, era stato lo stesso personale, addetto ai pedaggi, a riconoscerla. La stessa Corte territoriale ha poi ritenuto non attendibile la tesi dell'imputata sull'utilizzo della sua autovettura da parte di una sua amica. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze della ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità, atteso che la Corte territoriale ha chiaramente affermato che la condotta dell'imputata era "idonea ad integrare il reato di insolvenza fraudolenta, non avendo ella provveduto al pagamento del pedaggio, dopo essersi dichiarata impossibilitata ad adempiere, dissimulando così il proprio stato di insolvenza dinanzi al personale addetto". 1.3 Non è consentito neanche il terzo motivo. La pena è stata determinata in misura contenuta e inferiore alla media edittale. Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 1.4 L'ultimo motivo, relativo alla mancanza di querela per l'episodio del 10 aprile 2013, è manifestamente infondato. Deve ribadirsi che "la querela è una manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa; non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela. Perciò una manifestazione di volontà di punizione ben può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile ed è stato riconosciuto da questa Corte che anche una semplice riserva di costituzione di parte civile può costituire una istanza di punizione (Cass. 11 gennaio 1984, Accogli, RV. 163559, ved. anche Cass. 21 settembre 1992, Porcellana, RV. 192135). Perciò non è censurabile la sentenza impugnata che nella costituzione di parte civile e nella partecipazione di questa anche al giudizio di appello ha ravvisato l'espressione di una volontà di punizione dell'imputato" (Sez. 2, n. 19077 del 3/5/2011, Rv. 250318; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259). Nel caso di specie, la costituzione di parte civile, effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., implica un'istanza di punizione del responsabile del reato e, quindi, costituisce un atto equivalente alla querela. Giova aggiungere che la ricorrente, che ha sollevato l'eccezione sul difetto di querela per la prima volta in questa sede, non ha posto un problema di tardività della stessa. Né del resto, ha indicato gli atti utili al fine di accertare l'eventuale tardività della querela, individuandoli anche con l'espressa rappresentazione della loro specifica collocazione nell'ambito del fascicolo del procedimento. Ciò pur essendone onerata in forza del principio di autosufficienza del ricorso. Al riguardo si è già affermato (Sez. 6, n. 44774 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 265343) che, in tema di ricorso per cassazione, la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto, atteso che, diversamente, sussiste l'onere specifico del ricorrente di porre a disposizione tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto dell'eccezione proposta. 1.5 Quanto ai motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha lamentato di non avere avuto conoscenza del processo, deve rilevarsi che gli eventi, da essa indicati, contrastano con quanto emerge dagli atti. Dalla lettura degli atti, consentita a questo Collegio, essendo stata sollevata una questione di natura processuale, risulta che, dopo il verbale di identificazione e di elezione di domicilio, sono stati notificati all'imputata a mani proprie non solo l'avviso di conclusione delle indagini ma anche il decreto di citazione; alla prima udienza (6 giugno 2015) è stata disposta la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, risultando il decreto notificato a quello di ufficio. La notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, è poi avvenuta e il predetto ha dichiarato di rinunciare al mandato, con conseguente partecipazione alle udienze di un difensore di ufficio. Di seguito, la ricorrente ha rilasciato procura all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione dell'appello. Tali elementi sono di per sé sufficienti ad affermare che l'imputata ha avuto effettiva conoscenza del processo. Del resto, è significativo rilevare che solo con i motivi nuovi, depositati nel presente giudizio, l'imputata ha dedotto, per la prima volta, la violazione dell'art.420 bis cod. proc. pen. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 9 febbraio 2022 Il
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