Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14283/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesaDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2422/2024 depositata il 27/09/2024.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 e artt. 22 e ss. l.n. 689/1981 depositato in data 29.9.2022 il sig. [OSCURATO:PERSONA] MariaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva opposizioneavverso l’ordinanza di ingiunzione prot. n. 200008, emessadall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] perla Lombardia, in data 23.8.2022 (notificata in data 30.8.2022).Con tale ordinanza, l’Agenzia aveva ingiunto alla predettasocietà e al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 8.000,00 atitolo di sanzione amministrativa per aver consentito la presenza didue minori intenti a giocare presso l’agenzia di scommesse Snai-violando il disposto dell’art. 24, comma 20, d.l. n. 98/2011(convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111) edell’art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012.2.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio echiedeva il rigetto dell’opposizione.3.

Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione e annullaval’ordinanza per l’erronea indicazione della società cometrasgressore principale e del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] qualeobbligato in solido, in violazione del principio della l. n. 689/1981secondo cui è sempre la persona fisica ad essere soggetto attivodell’illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione eche l’obbligazione solidale della persona giuridica prevista dall’art.6 legge citata è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in viaprincipale.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Inoltre, secondo il giudice di primo grado, A.D.M. era tenuta anotificare un nuovo e corretto atto di contestazione per sanare lamancanza di elementi essenziali nel verbale di contestazione, nonpotendosi attribuire alcuna rilevanza alla PEC di rettifica del13.3.2020.4.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva al gravame.6.

La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’impugnazioneproposta da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellasentenza impugnata, confermava l’ordinanza-ingiunzione prot. n.200008 emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] MariaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Le violazioni per le quali era stata emessa l’ordinanzaingiunzione opposta riguardavano l’art. 24, comma 20, del d.l. 6luglio 2011 n. 98 (convertito con l. n. 111/2011), che vietava lapartecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori dianni 18, e l’art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012 (convertito con l. n.189/2012), che, ferma la prima disposizione, vietava in ogni casoai minori di anni 18 l'ingresso nelle aree destinate al gioco convincite in denaro.Il comma 21 del citato art. 24 stabiliva, poi, che, in caso diviolazione del comma 20, era punito con la sanzione pecuniaria –da 5.000 a 20.000 euro – e quella accessoria della chiusura dellocale il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,del punto di offerta del gioco che consentiva la partecipazione aigiochi pubblici a minori di anni diciotto.

Il comma 22, infine,prevedeva espressamente che “nell'ipotesi in cui titolareNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto diofferta del gioco sia una società, associazione o, comunque, unente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dalcomma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e ilrappresentante legale della società, associazione o ente collettivoè obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrativepecuniarie.”Dalla piana lettura del dato normativo emergeva in modochiaro e incontestabile che l’art. 24, comma 22, derogavanecessariamente al disposto dell’art. 6 della l.n. 689/1981, nellaparte in cui prevedeva la responsabilità solidale della personagiuridica - o dell'ente o dell'imprenditore - con l’autore dellaviolazione, nei casi in cui la violazione fosse commessa dalrappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di unente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore,nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze.L’istituto della deroga consisteva nell’intervento di una normaspeciale che poneva un’eccezione a una norma-principio,assoggettando così a una diversa disciplina determinate eparticolari ipotesi.Il legislatore non era in alcun modo vincolato a esplicitare lapropria volontà di ricorrere allo strumento normativo della deroga.La disposizione di cui si discuteva, pur in assenza di una specificadichiarazione derogatoria, risultava estremamente chiara neldelineare un diverso e particolare assetto della responsabilità incaso di violazione dell’art. 24, commi 20 e 21, del d.l. 98/2011.Dunque, come puntualmente rilevato dalla difesa dell’Agenzia,l’ordinanza ingiunzione era stata correttamente emessa neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] in veste di responsabile principale dellaNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026violazione (quale titolare dell’esercizio commerciale) e nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale, come responsabile insolido.Inoltre, era meritevole di accoglimento anche il secondomotivo di gravame, con cui ADM aveva affermato che gli erroricontenuti nel verbale di contestazione non producessero la nullitàdell’atto.

La Corte, dopo aver richiamato il principio di dirittoespresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 28045 del2011, aggiungeva che, poiché la funzione del verbale notificato alcontravventore era quella di portare a conoscenza del medesimogli estremi della violazione, la validità della contestazione, qualeche fosse la forma usata, era condizionata unicamente alla suaidoneità a garantire il relativo diritto, con ogni conseguente difesa,e soltanto la accertata inidoneità a tal fine poteva essere causa dinullità del verbale e della successiva ordinanza/ingiunzione.Di conseguenza l'impugnazione del vizio meramente formaleera del tutto irrilevante ai fini della pretesa invalidità del verbale(cfr. sul punto Cass. Civ. 532/2010, 7809/2013, 462/2016,29428/2023).

Nella fattispecie, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] srlavevano dedotto la nullità del verbale di accertamento del28.2.2020 – su cui si fondava l’ordinanza ingiunzione opposta –lamentando vizi formali (l’errata indicazione dell’autoritàcompetente a emettere la sanzione e a cui inviare gli scritti difensiviex art. 18 l.n. 689/81; la mancata indicazione delle modalità dipagamento della sanzione ridotta; il fatto che il sig.

IoscaTommaso, dipendente della società presente al momento delsopralluogo, fosse stato qualificato quale “parte”) che avrebbero,in tesi, determinato una violazione del diritto di difesa.

Tuttavia, gliappellati nulla avevano eccepito in ordine alla violazione loroNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026contestata, né avevano allegato e provato come e perché detti viziformali avessero determinato una concreta lesione del loro dirittodi difesa.

E neppure era possibile ravvisare una effettiva lesione delcontraddittorio per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato sentito insede amministrativa, posto che, come detto, non erano indicate ledifese risolutive che avrebbe potuto opporre in merito allaviolazione contestata o all’insussistenza dei presupposti richiestiper l’irrogazione della sanzione (difese che, in ogni caso, benavrebbero potuto svolgersi compiutamente anche nel presentegiudizio).In definitiva, la Corte, diversamente dal primo giudice,affermava che:- non sussistevano i presupposti per la notifica di un nuovosoggetti sanzionati non avevano offerto in giudizio alcuna difesasostanziale in relazione all’accertamento compiuto dai carabinieridi Arcore presso l’agenzia di scommesse dagli stessi gestita;- il verbale, pur contenendo i vizi formali già sopra indicati,non poteva dirsi affetto da nullità, avendo portato alla conoscenzadei destinatari gli estremi essenziali della violazione contestata(verbale puntualmente notificato al legale rappresentante dellasocietà in data 6.3.2020).7. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeLando [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.8.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/20269.

Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizionedel giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.10.

A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente hachiesto la decisione del ricorso.11.

È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 24, commi 20, 21 e 22, del d.l. n. 98/2011(poi convertito nella l.n. 111/2011).A parere del ricorrente la norma sanzionatoria non deroga allenorme generali in materia di sanzioni amministrative, e inparticolare all’art. 3 della l.n. 689/1981, che stabilisce il principiodella natura personale della responsabilità.Infatti, l’ente è responsabile per le azioni compiute da chi neha il potere di rappresentanza, direzione o gestione mediante unmeccanismo di imputazione normativa: la coscienza e volontarietàdell’azione vengono “traslate” dalla persona fisica, effettivo agente,all’organizzazione collettiva.

Tuttavia, è il comportamento umanodi chi agisce per conto dell’ente a essere considerato espressionedella volontà dell’ente stesso.

Si tratta di uno strumento giuridiconecessario a rendere possibile l’applicazione del principio diresponsabilità alle persone giuridicheConvalidare la tesi della Corte d’Appello di Milanosignificherebbe disconoscere i principi generali che sorreggonol’istituto della sanzione amministrativa e le regole della l.n.689/1981 (e sarebbe difficile pensare che il legislatore del 2011avesse coscientemente voluto operare in tal senso).Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Infatti, se l’illecito fosse imputato direttamente alla società e ilsuo legale rappresentante fosse qualificato come obbligato insolido, la posizione della persona fisica verrebbe pregiudicata.Quest’ultima non sarebbe più considerata l’autore principale dellaviolazione, bensì un soggetto che finirebbe per rispondere di unacondotta formalmente attribuita all’ente.In sostanza, secondo il ricorrente, attribuire il ruolo ditrasgressore principale alla persona giuridica, e non alla personafisica effettivamente coinvolta nell’azione illecita, (i) ridurrebbe ilmargine di autodifesa dell’individuo, (ii) spezzerebbe il nesso tracondotta personale e sanzione, e (iii) finirebbe per minare la suasfera soggettiva, lasciandolo privo di un pieno e chiaro spazioprocessuale per far valere la propria estraneità soggettiva all’illecitocontestato.Nel caso di specie l’ingiunzione non solo non individuacorrettamente il soggetto trasgressore ma non è mai statanotificata al legale rappresentante, come rinvenibile dagli attid’ufficio: ciò costituirebbe un vizio insanabile (oltre che unpregiudizio al principio del contraddittorio).2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell’art. 14 della l. n. 689/1981 (stante la chiarae manifesta nullità dell’atto di contestazione) e conseguentementedel diritto di difesa ex art. 24 Cost.Il ricorrente premette in fatto che, con riguardo alla violazionecontestata, è stato redatto, in un primo momento, un atto recantecome oggetto “Processo verbale di operazioni compiute” (datato06.03.2020) e poi tale atto è stato “integrato” da un secondo attonotificato in data 13.03.2020, contenente la dicitura “Rettifica eIntegrazione”.

Questa scansione documentale si sarebbe resaNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026necessaria perché il verbale di contestazione conteneva delleinvalidità strutturali che ne comportavano la radicale nullità,mentre l’atto di rettifica, preso singolarmente, sarebbe daconsiderarsi tamquam non esset.Sulla base di tali presupposti parte ricorrente ritiene illegittimal’ordinanza ingiunzione in quanto sprovvista di un valido ed efficacealla l. n. 689/1981.In sostanza si deduce che l’atto di integrazione e rettifica nonsarebbe in grado di superare i vizi del primo verbale poiché non sisostituirebbe integralmente ad esso, ma ne presupporrebbe lalettura congiunta.

Per sanare i vizi, sarebbe stato necessario, difatto, procedere a una nuova contestazione, completa e conformealle norme, così da fornire all’interessato un atto unico, coerente edotato di tutte le indicazioni prescritte dalla legge.Il ricorrente contesta da un lato quanto affermato dallapronuncia n. 28045 del 2011 secondo cui il verbale di contestazionenon corrisponde all’ordinanza finale, posto che interviene “sempreed in ogni caso” o un’ingiunzione di pagamento, o un atto diarchiviazione mentre in realtà se l’interessato decidesse di pagareil quantum indicato già nel verbale di contestazione – accedendoall’istituto premiale del “pagamento in misura ridotta” – ilprocedimento all’uopo instaurato si estinguerebbe all’istante (senzaneanche l’emissione di un provvedimento di archiviazione).Pertanto, anche un atto di contestazione può produrre effettiimmediatamente lesivi nei confronti del soggetto cui vieneInfine, la sentenza cui fa riferimento la Corte d’Appello diMilano sarebbe relativa a fattispecie diversa in quanto nellaNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026presente controversia la sanzione oltre che pecuniaria è ancheinterdittiva.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112, comma 1, c.p.c. per omesso esame circail motivo numero 4 della comparsa di costituzione in appello dellaIl motivo di appello n. 4 era intitolato “Sulla conseguente efisiologica lesione del diritto al contraddittorio e del diritto didifesa”.Con tale censura si contestava che, a differenza di quantoinspiegabilmente sostenuto nella sentenza di primo grado, iricorrenti non avevano mancato di eccepire come (e in che grado)la sussistenza dei vizi formali avesse determinato una concretalesione del proprio diritto di difesa.Secondo i ricorrenti, se la Corte d’Appello di Milano non avesseomesso di valutare il motivo di cui al numero 4 della comparsa dicostituzione degli appellati, la stessa avrebbe compreso come leirregolarità riscontrate hanno influenzato anche gli aspettisostanziali della vicenda.Infatti, vi sarebbe stata un’effettiva e concreta lesione deldiritto di difesa determinata dal fatto che nessuno dei presuntitrasgressori è stato ascoltato dagli organi accertatori.

In effetti, allapresenza dei Carabinieri della Stazione di Arcore è stato convocatosoltanto il Sig. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca già ex dipendente dellasocietà (licenziato il 01.03.2020) e, quindi, privo di ogni titolo arappresentare e spendere il nome della società [OSCURATO:SOCIETA]La mancata audizione della società, dunque, e l’averconsiderato come interlocutore un ex dipendente privo dilegittimazione, non solo avrebbe compromesso il diritto di difesa,Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026ma avrebbe anche inciso sulla legittimità complessiva delprocedimento e sull’efficacia dell’atto finale.4.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: i tre motivi diricorso sono manifestamente infondati.

Il primo motivo èmanifestamente infondato stante il chiaro disposto dell’art. 24,comma 22, secondo cui “nell'ipotesi in cui titolare dell'eserciziocommerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del giocosia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, ledisposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 siapplicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentantelegale della società, associazione o ente collettivo è obbligato insolido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.”Dunque, correttamente, l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] in veste di responsabile principale dellaviolazione e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentantelegale, come responsabile in solido.Quanto al secondo motivo deve ribadirsi che: I vizi formalidedotti non hanno comportato alcuna violazione del diritto didifesa.

In tema di sanzioni amministrative, i vizi formali delprovvedimento sanzionatorio non possano considerarsi rilevanti diper sé stessi, ma solo in quanto abbiano illegittimamente impeditoal cittadino di opporre alla [OSCURATO:PERSONA] procedente leragioni giustificative del comportamento contestatogli ol'insussistenza dello stesso o la propria estraneità soggettiva alfatto pur oggettivamente verificatosi o, comunque, qualsivogliautile difesa inerente alla contestazione.

Rimane invece irrilevantel'impugnazione del vizio formale ove attraverso di essa non sianoNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026fatte valere difese sostanziali o non si alleghi che a causa di essosia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e perle quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio eimpedimento (vedi Sez. 2, Sentenza n. 532 del 15/01/2010).Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quantonon vi è stata nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. essendosi laCorte d’Appello espressamente pronunciata sul motivo numero 4dell’appello circa la mancata audizione del [OSCURATO:PERSONA].5.

Il ricorrente, con la richiesta di definizione, ha ribadito leargomentazioni spese a sostegno della fondatezza dei suoi motividi ricorso.6.

Preliminarmente deve richiamarsi la pronuncia delle SezioniUnite secondo cui: nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente dellasezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in cameradi consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio dicassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità diriesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez.

U, Sentenzan. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).7.

Il ricorso è infondato.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il Collegio condivide le conclusioni di cui alla proposta didefinizione accelerata e il ricorrente non offre argomenti tali daconsentire di modificarle.In particolare, come detto nella proposta, l’art. 24, comma 22,del d.l. n. 98 del 2011 stabilisce espressamente che:“Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o,comunque, del punto di offerta del gioco sia una società,associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previstedal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società,associazione o all'ente e il rappresentante legale della società,associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamentodelle sanzioni amministrative pecuniarie..”La norma, dunque, inverte il rapporto tra obbligato principalee obbligato in solido previsto dall’art. 6 della l.n. 689 del 1981 e ildato testuale non può che interpretarsi nel senso di deroga alprincipio generale stabilito da tale ultima disposizione come delresto comunemente avviene nel rapporto tra lex specialis e lexgeneralis.D’altra parte, non vi è alcuna preclusione di ordine sistematicoo costituzionale nell’attribuire la responsabilità di illecitiamministrativi a persone giuridiche come avviene da tempo con ild.lgs. n. 231/2001.

In altri termini, il principio di personalità nellacommissione di illeciti amministrativi non impedisce al legislatoredi prevedere, con norme speciali, centri di imputazione diversi dallapersona fisica autrice materiale dell’illecito, quando l’attività da cuideriva la violazione sia esercitata tramite la struttura organizzativadell’ente nell’interesse di quest’ultimo, come nel caso di mancatocontrollo circa l’ingresso di minori nel locale.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Quanto al secondo motivo deve evidenziarsi che: In tema diopposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamentodella violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente seconcerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale,essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore el'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniarianell'importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di taleambito, invece, il verbale non incide "ex se" sulla situazionegiuridica soggettiva del presunto contravventore, essendoesclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli lafacoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del qualel'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventualeordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione.(Cass. Sez. 2, 26/05/2020, n. 9764, Rv. 658007 - 01)Sul punto giova richiamare il precedente di questa Corte asezioni Unite secondo cui: In tema di opposizione a sanzioniamministrative, il verbale di accertamento della violazione èimpugnabile in sede giudiziale unicamente se concernel'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo inquesto caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia dititolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importodirettamente stabilito dalla legge; quando, invece, riguarda ilmancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale nonincide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presuntocontravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli ilfatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, inmancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogatauna sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto,l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto diNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981. (Cass.Sez.

U., 04/01/2007, n. 16, Rv. 594112 - 01)Peraltro, a seguito della notifica del verbale e della successivaintegrazione, il ricorrente, oltre a poter essere ammesso alpagamento di una somma in misura ridotta, poteva avvalersi dellafacoltà prevista dall’art. 17 l.n.689 del 1981 secondo cui: Entro iltermine di trenta giorni dalla data della contestazione onotificazione della violazione, gli interessati possono far pervenireall'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentitidalla medesima autorità.Ne consegue l’evidente infondatezza delle doglianze delricorrente sia in punto di mancata possibilità di essere ammesso alpagamento in misura ridotta sia di non essere stato sentito, nonavendo proposto la relativa richiesta all’amministrazioneprocedente.Infatti, le mancanze informazioni della prima contestazionequali l’esatta indicazione dell’autorità competente e del destinatarioa cui far pervenire scritti difensivi e/o richiedere di essere sentiti inaudizione, e l’assenza dell’indicazione delle modalità di pagamentodella sanzione in misura ridotta, sono stati emendati con lasuccessiva integrazione ricevuta il 13 marzo 2020, sicché èinfondata la censura del ricorrente secondo cui il trasgressore nonera nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e completo lanatura dell’addebito e le autorità competenti, nonché le modalità diesercizio dei propri diritti difensivi.Anche il terzo motivo è infondato per le ragioni esposte.

Comegià detto, il ricorrente non deduce di essersi avvalso della facoltàdi chiedere di essere sentito sicché non può lamentare taleNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026mancanza in capo all’amministrazione nell’ambito dell’istruttoriaespletata.6.

Il ricorso è rigettato.7.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.8.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒in favore della cassa delle ammende.9.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al pagamento in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della partecontroricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 1500,00,nonché al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore dellacassa delle ammende;Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesaDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2422/2024 depositata il 27/09/2024.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 e artt. 22 e ss. l.n. 689/1981 depositato in data 29.9.2022 il sig. [OSCURATO:PERSONA] MariaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva opposizioneavverso l’ordinanza di ingiunzione prot. n. 200008, emessadall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] perla Lombardia, in data 23.8.2022 (notificata in data 30.8.2022).Con tale ordinanza, l’Agenzia aveva ingiunto alla predettasocietà e al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 8.000,00 atitolo di sanzione amministrativa per aver consentito la presenza didue minori intenti a giocare presso l’agenzia di scommesse Snai-violando il disposto dell’art. 24, comma 20, d.l. n. 98/2011(convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111) edell’art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012.2. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio echiedeva il rigetto dell’opposizione.3. Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione e annullaval’ordinanza per l’erronea indicazione della società cometrasgressore principale e del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] qualeobbligato in solido, in violazione del principio della l. n. 689/1981secondo cui è sempre la persona fisica ad essere soggetto attivodell’illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione eche l’obbligazione solidale della persona giuridica prevista dall’art.6 legge citata è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in viaprincipale.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Inoltre, secondo il giudice di primo grado, A.D.M. era tenuta anotificare un nuovo e corretto atto di contestazione per sanare lamancanza di elementi essenziali nel verbale di contestazione, nonpotendosi attribuire alcuna rilevanza alla PEC di rettifica del13.3.2020.4. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva al gravame.6. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’impugnazioneproposta da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellasentenza impugnata, confermava l’ordinanza-ingiunzione prot. n.200008 emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] MariaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Le violazioni per le quali era stata emessa l’ordinanzaingiunzione opposta riguardavano l’art. 24, comma 20, del d.l. 6luglio 2011 n. 98 (convertito con l. n. 111/2011), che vietava lapartecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori dianni 18, e l’art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012 (convertito con l. n.189/2012), che, ferma la prima disposizione, vietava in ogni casoai minori di anni 18 l'ingresso nelle aree destinate al gioco convincite in denaro.Il comma 21 del citato art. 24 stabiliva, poi, che, in caso diviolazione del comma 20, era punito con la sanzione pecuniaria –da 5.000 a 20.000 euro – e quella accessoria della chiusura dellocale il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,del punto di offerta del gioco che consentiva la partecipazione aigiochi pubblici a minori di anni diciotto. Il comma 22, infine,prevedeva espressamente che “nell'ipotesi in cui titolareNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto diofferta del gioco sia una società, associazione o, comunque, unente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dalcomma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e ilrappresentante legale della società, associazione o ente collettivoè obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrativepecuniarie.”Dalla piana lettura del dato normativo emergeva in modochiaro e incontestabile che l’art. 24, comma 22, derogavanecessariamente al disposto dell’art. 6 della l.n. 689/1981, nellaparte in cui prevedeva la responsabilità solidale della personagiuridica - o dell'ente o dell'imprenditore - con l’autore dellaviolazione, nei casi in cui la violazione fosse commessa dalrappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di unente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore,nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze.L’istituto della deroga consisteva nell’intervento di una normaspeciale che poneva un’eccezione a una norma-principio,assoggettando così a una diversa disciplina determinate eparticolari ipotesi.Il legislatore non era in alcun modo vincolato a esplicitare lapropria volontà di ricorrere allo strumento normativo della deroga.La disposizione di cui si discuteva, pur in assenza di una specificadichiarazione derogatoria, risultava estremamente chiara neldelineare un diverso e particolare assetto della responsabilità incaso di violazione dell’art. 24, commi 20 e 21, del d.l. 98/2011.Dunque, come puntualmente rilevato dalla difesa dell’Agenzia,l’ordinanza ingiunzione era stata correttamente emessa neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] in veste di responsabile principale dellaNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026violazione (quale titolare dell’esercizio commerciale) e nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale, come responsabile insolido.Inoltre, era meritevole di accoglimento anche il secondomotivo di gravame, con cui ADM aveva affermato che gli erroricontenuti nel verbale di contestazione non producessero la nullitàdell’atto. La Corte, dopo aver richiamato il principio di dirittoespresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 28045 del2011, aggiungeva che, poiché la funzione del verbale notificato alcontravventore era quella di portare a conoscenza del medesimogli estremi della violazione, la validità della contestazione, qualeche fosse la forma usata, era condizionata unicamente alla suaidoneità a garantire il relativo diritto, con ogni conseguente difesa,e soltanto la accertata inidoneità a tal fine poteva essere causa dinullità del verbale e della successiva ordinanza/ingiunzione.Di conseguenza l'impugnazione del vizio meramente formaleera del tutto irrilevante ai fini della pretesa invalidità del verbale(cfr. sul punto Cass. Civ. 532/2010, 7809/2013, 462/2016,29428/2023). Nella fattispecie, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] srlavevano dedotto la nullità del verbale di accertamento del28.2.2020 – su cui si fondava l’ordinanza ingiunzione opposta –lamentando vizi formali (l’errata indicazione dell’autoritàcompetente a emettere la sanzione e a cui inviare gli scritti difensiviex art. 18 l.n. 689/81; la mancata indicazione delle modalità dipagamento della sanzione ridotta; il fatto che il sig. IoscaTommaso, dipendente della società presente al momento delsopralluogo, fosse stato qualificato quale “parte”) che avrebbero,in tesi, determinato una violazione del diritto di difesa. Tuttavia, gliappellati nulla avevano eccepito in ordine alla violazione loroNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026contestata, né avevano allegato e provato come e perché detti viziformali avessero determinato una concreta lesione del loro dirittodi difesa. E neppure era possibile ravvisare una effettiva lesione delcontraddittorio per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato sentito insede amministrativa, posto che, come detto, non erano indicate ledifese risolutive che avrebbe potuto opporre in merito allaviolazione contestata o all’insussistenza dei presupposti richiestiper l’irrogazione della sanzione (difese che, in ogni caso, benavrebbero potuto svolgersi compiutamente anche nel presentegiudizio).In definitiva, la Corte, diversamente dal primo giudice,affermava che:- non sussistevano i presupposti per la notifica di un nuovosoggetti sanzionati non avevano offerto in giudizio alcuna difesasostanziale in relazione all’accertamento compiuto dai carabinieridi Arcore presso l’agenzia di scommesse dagli stessi gestita;- il verbale, pur contenendo i vizi formali già sopra indicati,non poteva dirsi affetto da nullità, avendo portato alla conoscenzadei destinatari gli estremi essenziali della violazione contestata(verbale puntualmente notificato al legale rappresentante dellasocietà in data 6.3.2020).7. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeLando [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.8. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/20269. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizionedel giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.10. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente hachiesto la decisione del ricorso.11. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 24, commi 20, 21 e 22, del d.l. n. 98/2011(poi convertito nella l.n. 111/2011).A parere del ricorrente la norma sanzionatoria non deroga allenorme generali in materia di sanzioni amministrative, e inparticolare all’art. 3 della l.n. 689/1981, che stabilisce il principiodella natura personale della responsabilità.Infatti, l’ente è responsabile per le azioni compiute da chi neha il potere di rappresentanza, direzione o gestione mediante unmeccanismo di imputazione normativa: la coscienza e volontarietàdell’azione vengono “traslate” dalla persona fisica, effettivo agente,all’organizzazione collettiva. Tuttavia, è il comportamento umanodi chi agisce per conto dell’ente a essere considerato espressionedella volontà dell’ente stesso. Si tratta di uno strumento giuridiconecessario a rendere possibile l’applicazione del principio diresponsabilità alle persone giuridicheConvalidare la tesi della Corte d’Appello di Milanosignificherebbe disconoscere i principi generali che sorreggonol’istituto della sanzione amministrativa e le regole della l.n.689/1981 (e sarebbe difficile pensare che il legislatore del 2011avesse coscientemente voluto operare in tal senso).Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Infatti, se l’illecito fosse imputato direttamente alla società e ilsuo legale rappresentante fosse qualificato come obbligato insolido, la posizione della persona fisica verrebbe pregiudicata.Quest’ultima non sarebbe più considerata l’autore principale dellaviolazione, bensì un soggetto che finirebbe per rispondere di unacondotta formalmente attribuita all’ente.In sostanza, secondo il ricorrente, attribuire il ruolo ditrasgressore principale alla persona giuridica, e non alla personafisica effettivamente coinvolta nell’azione illecita, (i) ridurrebbe ilmargine di autodifesa dell’individuo, (ii) spezzerebbe il nesso tracondotta personale e sanzione, e (iii) finirebbe per minare la suasfera soggettiva, lasciandolo privo di un pieno e chiaro spazioprocessuale per far valere la propria estraneità soggettiva all’illecitocontestato.Nel caso di specie l’ingiunzione non solo non individuacorrettamente il soggetto trasgressore ma non è mai statanotificata al legale rappresentante, come rinvenibile dagli attid’ufficio: ciò costituirebbe un vizio insanabile (oltre che unpregiudizio al principio del contraddittorio).2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell’art. 14 della l. n. 689/1981 (stante la chiarae manifesta nullità dell’atto di contestazione) e conseguentementedel diritto di difesa ex art. 24 Cost.Il ricorrente premette in fatto che, con riguardo alla violazionecontestata, è stato redatto, in un primo momento, un atto recantecome oggetto “Processo verbale di operazioni compiute” (datato06.03.2020) e poi tale atto è stato “integrato” da un secondo attonotificato in data 13.03.2020, contenente la dicitura “Rettifica eIntegrazione”. Questa scansione documentale si sarebbe resaNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026necessaria perché il verbale di contestazione conteneva delleinvalidità strutturali che ne comportavano la radicale nullità,mentre l’atto di rettifica, preso singolarmente, sarebbe daconsiderarsi tamquam non esset.Sulla base di tali presupposti parte ricorrente ritiene illegittimal’ordinanza ingiunzione in quanto sprovvista di un valido ed efficacealla l. n. 689/1981.In sostanza si deduce che l’atto di integrazione e rettifica nonsarebbe in grado di superare i vizi del primo verbale poiché non sisostituirebbe integralmente ad esso, ma ne presupporrebbe lalettura congiunta. Per sanare i vizi, sarebbe stato necessario, difatto, procedere a una nuova contestazione, completa e conformealle norme, così da fornire all’interessato un atto unico, coerente edotato di tutte le indicazioni prescritte dalla legge.Il ricorrente contesta da un lato quanto affermato dallapronuncia n. 28045 del 2011 secondo cui il verbale di contestazionenon corrisponde all’ordinanza finale, posto che interviene “sempreed in ogni caso” o un’ingiunzione di pagamento, o un atto diarchiviazione mentre in realtà se l’interessato decidesse di pagareil quantum indicato già nel verbale di contestazione – accedendoall’istituto premiale del “pagamento in misura ridotta” – ilprocedimento all’uopo instaurato si estinguerebbe all’istante (senzaneanche l’emissione di un provvedimento di archiviazione).Pertanto, anche un atto di contestazione può produrre effettiimmediatamente lesivi nei confronti del soggetto cui vieneInfine, la sentenza cui fa riferimento la Corte d’Appello diMilano sarebbe relativa a fattispecie diversa in quanto nellaNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026presente controversia la sanzione oltre che pecuniaria è ancheinterdittiva.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112, comma 1, c.p.c. per omesso esame circail motivo numero 4 della comparsa di costituzione in appello dellaIl motivo di appello n. 4 era intitolato “Sulla conseguente efisiologica lesione del diritto al contraddittorio e del diritto didifesa”.Con tale censura si contestava che, a differenza di quantoinspiegabilmente sostenuto nella sentenza di primo grado, iricorrenti non avevano mancato di eccepire come (e in che grado)la sussistenza dei vizi formali avesse determinato una concretalesione del proprio diritto di difesa.Secondo i ricorrenti, se la Corte d’Appello di Milano non avesseomesso di valutare il motivo di cui al numero 4 della comparsa dicostituzione degli appellati, la stessa avrebbe compreso come leirregolarità riscontrate hanno influenzato anche gli aspettisostanziali della vicenda.Infatti, vi sarebbe stata un’effettiva e concreta lesione deldiritto di difesa determinata dal fatto che nessuno dei presuntitrasgressori è stato ascoltato dagli organi accertatori. In effetti, allapresenza dei Carabinieri della Stazione di Arcore è stato convocatosoltanto il Sig. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca già ex dipendente dellasocietà (licenziato il 01.03.2020) e, quindi, privo di ogni titolo arappresentare e spendere il nome della società [OSCURATO:SOCIETA]La mancata audizione della società, dunque, e l’averconsiderato come interlocutore un ex dipendente privo dilegittimazione, non solo avrebbe compromesso il diritto di difesa,Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026ma avrebbe anche inciso sulla legittimità complessiva delprocedimento e sull’efficacia dell’atto finale.4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: i tre motivi diricorso sono manifestamente infondati. Il primo motivo èmanifestamente infondato stante il chiaro disposto dell’art. 24,comma 22, secondo cui “nell'ipotesi in cui titolare dell'eserciziocommerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del giocosia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, ledisposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 siapplicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentantelegale della società, associazione o ente collettivo è obbligato insolido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.”Dunque, correttamente, l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] in veste di responsabile principale dellaviolazione e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentantelegale, come responsabile in solido.Quanto al secondo motivo deve ribadirsi che: I vizi formalidedotti non hanno comportato alcuna violazione del diritto didifesa. In tema di sanzioni amministrative, i vizi formali delprovvedimento sanzionatorio non possano considerarsi rilevanti diper sé stessi, ma solo in quanto abbiano illegittimamente impeditoal cittadino di opporre alla [OSCURATO:PERSONA] procedente leragioni giustificative del comportamento contestatogli ol'insussistenza dello stesso o la propria estraneità soggettiva alfatto pur oggettivamente verificatosi o, comunque, qualsivogliautile difesa inerente alla contestazione. Rimane invece irrilevantel'impugnazione del vizio formale ove attraverso di essa non sianoNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026fatte valere difese sostanziali o non si alleghi che a causa di essosia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e perle quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio eimpedimento (vedi Sez. 2, Sentenza n. 532 del 15/01/2010).Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quantonon vi è stata nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. essendosi laCorte d’Appello espressamente pronunciata sul motivo numero 4dell’appello circa la mancata audizione del [OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorrente, con la richiesta di definizione, ha ribadito leargomentazioni spese a sostegno della fondatezza dei suoi motividi ricorso.6. Preliminarmente deve richiamarsi la pronuncia delle SezioniUnite secondo cui: nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente dellasezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in cameradi consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio dicassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità diriesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenzan. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).7. Il ricorso è infondato.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il Collegio condivide le conclusioni di cui alla proposta didefinizione accelerata e il ricorrente non offre argomenti tali daconsentire di modificarle.In particolare, come detto nella proposta, l’art. 24, comma 22,del d.l. n. 98 del 2011 stabilisce espressamente che:“Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o,comunque, del punto di offerta del gioco sia una società,associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previstedal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società,associazione o all'ente e il rappresentante legale della società,associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamentodelle sanzioni amministrative pecuniarie..”La norma, dunque, inverte il rapporto tra obbligato principalee obbligato in solido previsto dall’art. 6 della l.n. 689 del 1981 e ildato testuale non può che interpretarsi nel senso di deroga alprincipio generale stabilito da tale ultima disposizione come delresto comunemente avviene nel rapporto tra lex specialis e lexgeneralis.D’altra parte, non vi è alcuna preclusione di ordine sistematicoo costituzionale nell’attribuire la responsabilità di illecitiamministrativi a persone giuridiche come avviene da tempo con ild.lgs. n. 231/2001. In altri termini, il principio di personalità nellacommissione di illeciti amministrativi non impedisce al legislatoredi prevedere, con norme speciali, centri di imputazione diversi dallapersona fisica autrice materiale dell’illecito, quando l’attività da cuideriva la violazione sia esercitata tramite la struttura organizzativadell’ente nell’interesse di quest’ultimo, come nel caso di mancatocontrollo circa l’ingresso di minori nel locale.Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026Quanto al secondo motivo deve evidenziarsi che: In tema diopposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamentodella violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente seconcerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale,essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore el'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniarianell'importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di taleambito, invece, il verbale non incide "ex se" sulla situazionegiuridica soggettiva del presunto contravventore, essendoesclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli lafacoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del qualel'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventualeordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione.(Cass. Sez. 2, 26/05/2020, n. 9764, Rv. 658007 - 01)Sul punto giova richiamare il precedente di questa Corte asezioni Unite secondo cui: In tema di opposizione a sanzioniamministrative, il verbale di accertamento della violazione èimpugnabile in sede giudiziale unicamente se concernel'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo inquesto caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia dititolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importodirettamente stabilito dalla legge; quando, invece, riguarda ilmancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale nonincide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presuntocontravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli ilfatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, inmancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogatauna sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto,l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto diNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981. (Cass.Sez. U., 04/01/2007, n. 16, Rv. 594112 - 01)Peraltro, a seguito della notifica del verbale e della successivaintegrazione, il ricorrente, oltre a poter essere ammesso alpagamento di una somma in misura ridotta, poteva avvalersi dellafacoltà prevista dall’art. 17 l.n.689 del 1981 secondo cui: Entro iltermine di trenta giorni dalla data della contestazione onotificazione della violazione, gli interessati possono far pervenireall'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentitidalla medesima autorità.Ne consegue l’evidente infondatezza delle doglianze delricorrente sia in punto di mancata possibilità di essere ammesso alpagamento in misura ridotta sia di non essere stato sentito, nonavendo proposto la relativa richiesta all’amministrazioneprocedente.Infatti, le mancanze informazioni della prima contestazionequali l’esatta indicazione dell’autorità competente e del destinatarioa cui far pervenire scritti difensivi e/o richiedere di essere sentiti inaudizione, e l’assenza dell’indicazione delle modalità di pagamentodella sanzione in misura ridotta, sono stati emendati con lasuccessiva integrazione ricevuta il 13 marzo 2020, sicché èinfondata la censura del ricorrente secondo cui il trasgressore nonera nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e completo lanatura dell’addebito e le autorità competenti, nonché le modalità diesercizio dei propri diritti difensivi.Anche il terzo motivo è infondato per le ragioni esposte. Comegià detto, il ricorrente non deduce di essersi avvalso della facoltàdi chiedere di essere sentito sicché non può lamentare taleNumero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026mancanza in capo all’amministrazione nell’ambito dell’istruttoriaespletata.6. Il ricorso è rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.8. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒in favore della cassa delle ammende.9. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al pagamento in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della partecontroricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 1500,00,nonché al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore dellacassa delle ammende;Numero registro generale 26776/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 14283/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 14283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris