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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42369/2021

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la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Ivo n. 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione esibita dal giudicante. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'appello mancava, effettivamente, della necessaria specificità.

L'appellante si era limitato infatti, a dedurre l'insussistenza del fatto e a lamentare l'eccessività della pena senza tenere minimamente in considerazione gli argomenti del Tribunale, che aveva fondato il proprio giudizio su circostanze obbiettive (il fatto che l'imputato era stato fermato dalla Pol-Fer nei pressi della stazione di Santhià) ed aveva applicato il minimo edittale, oltre a spiegare perché non era meritevole delle attenuanti generiche.

A fronte di tanto l'appellante non aveva tenuto in nessuna considerazione gli argomenti del giudicante, continuando ad insistere nelle proprie deduzioni senza evidenziare alcuna reale incongruenza del ragionamento spiegato dalla Corte di merito.

Fatto che rendeva, effettivamente, l'appello privo di specificità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] r n ::::: T. , - tr ( [OSCURATO:PERSONA] si lire stensore Il Presidente '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Ivo n. 159 del 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione esibita dal giudicante. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'appello mancava, effettivamente, della necessaria specificità. L'appellante si era limitato infatti, a dedurre l'insussistenza del fatto e a lamentare l'eccessività della pena senza tenere minimamente in considerazione gli argomenti del Tribunale, che aveva fondato il proprio giudizio su circostanze obbiettive (il fatto che l'imputato era stato fermato dalla Pol-Fer nei pressi della stazione di Santhià) ed aveva applicato il minimo edittale, oltre a spiegare perché non era meritevole delle attenuanti generiche. A fronte di tanto l'appellante non aveva tenuto in nessuna considerazione gli argomenti del giudicante, continuando ad insistere nelle proprie deduzioni senza evidenziare alcuna reale incongruenza del ragionamento spiegato dalla Corte di merito. Fatto che rendeva, effettivamente, l'appello privo di specificità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] r n ::::: T. , - tr ( [OSCURATO:PERSONA] si lire stensore Il Presidente '
Sentenza Cassazione n. 42369/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris