CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2024
Cassazione n. 17372/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27183/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.ta [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza n. 481/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 16/03/2021, la Corte d’appello di Bari, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità ( sentenzan. 7268/2015 ),in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma delladecisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] le somme dal primo percepite a titolo di compensi in relazione a talune attività professionali di avvocato prestate dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del Piacente, nonché a risarcire i dannisubiti da quest’ultimo in conseguenza dell’attività professionale infedelmentesvolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, il giudice del rinvio ha rilevatocome il Piacente avesse diritto a conseguire il rimborso delle solesomme riferite ai compensi per l’attività inutilmente prestata dal professionista in favore del committente, nonché il solo risarcimento deidanni causalmente riconducibili all’inadempimento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con esclusione pertanto dei pretesi danni subiti dal Piacente per l’esclusiva colpa di quest’ultimo, nella specie concretizzatasi nel proseguire autonomamente un giudizio senz’altro fondamento che la finalità di spuntare condizioni economiche più favorevoli con la controparte; avversola sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; AntonioLa Battaglia resiste con controricorso proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domandaproposta dal Piacente avente ad oggetto la restituzione, da partedel [OSCURATO:PERSONA], degli acconti, per complessive lire 3.500.000, corrispostial professionista prima della revoca del mandato: domanda avanzata sin dal giudizio di prime cure unitamente alla domanda di restituzione di quanto dallo stesso Piacente corrisposto in virtù della precettazione,da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’ordinanza della Corted’appello ex art. 28 legge n. 794/42; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale non abbia affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal Piacente per la restituzione,in proprio favore, d i quanto complessivamente corrisposto dalPiacente in favore del [OSCURATO:PERSONA] ; alriguardo, l’odierno ricorrente principale contesta la motivazione del giudice del rinvio in cui si afferma: “ Fondata è l’eccezione, formulatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente l’irripetibilità delle somme precettatee da esso incassate, a seguito dell’ordinanza, emessa dalla Corted’Appello di Bari ex L. 742/1942, pari a £. 5.852.670, trattandosi di importi riscossi per effetto di un provvedimento definitivo ed inoppugnabile”(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ; tuttavia, al di là di questa particolare considerazione , la corte territoriale ha comunque proseguito nell’accertamento delle somme complessivamente percepite dal [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero state destinate ad essere restituite, finendo per calcolare quanto infine dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. , al riguardo, la pag. 7 della sentenza impugnatanella parte in cui afferma: “ La Corte di Cassazione, infatti, conla sentenza n.7268/2015 che ha rimesso gli atti dinanzi a questo Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudicedi secondo grado, ha stabilito che, in caso di accertata inutilità dell’operaprofessionale, quest’ultima non è suscettibile di liquidazione, con conseguente erroneità del passo motivazionale con il quale la sentenzacassata aveva compensato il danno subito dal Piacente, con glionorari spettanti al Professionista. “L’avv.[OSCURATO:PERSONA], quindi, nel caso in cui le abbia effettivamente incassate,va condannato a restituire al Piacente le somme di cui alla sentenzadel Tribunale di Bari, n. 262/2001, pari a £. 9.372.730, oltre agliaccessori ivi indicati, nonché alle spese liquidate in quel grado di giudizio,con gli accessori di legge ”) ; allaluce di tali argomentazioni, conseguentemente, la censura con laquale il ricorrente principale contesta la mancata considerazione, da partedella corte territoriale , delle ulteriori e diverse somme corrisposte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto prima della revoca del mandato si risolve, all’evidenza, nella contestazione di un errore (di fatto o di diritto) in cui il giudice a quo sarebbe incorso ne lla determinazionedell’entità complessiva del credito restitutorio vantato dalPiacente: un errore che avrebbe dovuto essere censurato in forme e modalità diverse dalla contestazione dell’omessa pronuncia per violazionedell’art. 112 c.p.c. ; non,dunque, di un’omessa pronuncia da parte del giudice a quo si tratterebbe nel caso di specie, quanto, in ipotesi, dell’erronea determinazione dell’entità complessiva del credito restitutorio asseritamentespettante all’odierno ricorrente principale; conil secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione dell'art.112 c.p.c. e falsa applicazione degli artt.1223 e 1218 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.c.), per avere lacorte territoriale omesso di considerare gli importi documentati dal Piacentea titolo di risarcimento del danno, dettando una motivazione Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri deltutto indeterminata sul punto, e per avere altresì liquidato, a titolo risarcitorio,il solo valore nominale del danno subito dal Piacente senza procedere alla rivalutazione monetaria e al riconoscimento degli interessi costituenti una componente essenziale dell’obbligazione risarcitoria; ilmotivo è fondato; osserva il Collegio come la corte territoriale , nel l’adempiere al doveredi liquida zione del le somme dovute dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno , si sia significativamente sottratta al proprio compito; varrà al riguardo evidenziare i passaggi motivazionali elaborati dalla corte territoriale in cui si afferma che “ L’avv. [OSCURATO:PERSONA] va, quindi, condannato a risarcire all’appellante, unicamente i costi da questieffettivamente sostenuti a seguito della condanna subita nei soli due giudizi di primo grado, conclusi con le sentenze nn. 286/1991 e 2757/1992,e che siano diretta conseguenza delle medesime (a titolo esemplificativo: condanna alle spese, costi di registrazione delle sentenze, etc.). […] Deve concludersi, dunque, che vi fu, effettivamente, negligenza dell’appellato che ha comportato, quale diretta conseguenza, la necessità di stipulare un apposito rogito notarile,al fine di perfezionare il trasferimento del bene tra il Piacente e la Sparacimino, con tutti i relativi costi che ne sono conseguiti, in termini di imposte e spese notarili. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] va, quindi, condannatoal risarcimento di tali somme, nei limiti in cui siano state effettivamentesostenute dall’appellante” ( cfr. pagg. 8 - 9 della sentenza impugnata); di seguito , nel dispositivo , la corte d’appello ha così sancito: “condannal’appellato al risarcimento del danno, in favore di [OSCURATO:PERSONA], consistente nella necessità di stipulare un apposito rogito Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri notarile,al fine di perfezionare il trasferimento del bene tra il Piacente e la Sparacimino, con tutti i relativi costi che ne sono conseguiti, in terminidi imposte e spese notarili; il tutto con gli accessori di legge ” (cfr.pag. 10 della sentenza impugnata) ; orbene,seppure mediante l’espressione “accessori di legge” sia in astrattopossibile ritenere ricompreso, nella considerazione della corte territoriale, il riconoscimento della rivalutazione monetaria e de gli interessi dovuti , è certo che la liquidazione (in senso monetario ) dell’entitàcapitale del danno è del tutto mancata, essendosi il giudice d’appellolimitato al richiamo di parametri di riferimento caratterizzati dauna genericità tale da impedire in assoluto l’esatta identificazione dell’importocreditorio riconosciuto in favore del Piacente ; lasostanziale sottrazione del giudice a quo al dovere di procedere alla liquidazione del danno risarcibile pur riconosciuto in favore del Piacente, traducendosi nella violazione dei parametri normativi richiamati in questa sede dal ricorrente principale , impone la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con la conseguente attribuzioneal giudice del rinvio del compito di procedere a lla ri detta liquidazione; con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e 40 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentericonosciuto la sussistenza di una partecipazione causale del Piacente nella provocazione dei danni dallo stesso complessivamentesubiti in conseguenza dello svolgimento dei giudizi originariamente patrocinati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], fondando la propriadecisione sulla base di un’errata ricostruzione degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, e comunque per aver erroneamente ritenuto coperta da giudicato interno la circostanza Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri costituitadal concorso di colpa del Piacente nella provocazione di tali danni; ilmotivo è nel suo complesso infondato; osserva il Collegio come , nel valutare l’incidenza del comportamentodel Piacente sulla determinazione del l’entità del danno dallo stesso subito, la corte territoriale non si sia affatto limitata ad affermare l’avvenuto passaggio in giudicato della circostanza di fatto consistita nel concorso di colpa del Piacente nella provocazione dei danni dallo stesso subiti in conseguenza della comportamento contrattuale del [OSCURATO:PERSONA], avendo bensì sottolineato in termini diretti (così facendone propria la valutazione) come “ vi fu corresponsabilità del Piacente nella determinazione dei danni, che lamentadi aver subito. Egli, infatti, anche dopo la rinuncia al mandato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], decise di portare avanti l’azione giudiziaria, aventead oggetto il giudizio ex art. 2932 c.c., al fine di spuntare un minor prezzo nell’acquisto del cespite” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); talepassaggio argomentativo, nella misura in cui esprime (al di là delrilevato passaggio in giudicato) la condivisione, da parte del giudice delrinvio, della valutazione del comportamento del Piacente rilevante aisensi dell’art. 1227 c.c. (già fatta propria dal giudice d’appello) , vale, già di per sé, a identificare la specifica manifestazione, da parte del giudice del rinvio, del proprio apprezzamento circa il significato rappresentativodegli elementi di prova complessivamente valutati sul punto e, insieme, il riconoscimento dell’effettiva colpevole contribuzione del Piacente all’aggravamento dei danni imputati alla responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA]; ciòposto, la valutazione critica illustrata nel ricorso principale con riguardo a tale apprezzamento del giudice del rinvio si risolve nella Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sostanzialeprospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sededi legittimità; con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e falsa applicazione dell'art.96 c.p.c. (in relazione all' art. 360 c.p.c. n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente l’assenza di responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e per aver immotivatamente escluso detta responsabilità aggravata in applicazionedi un criterio estraneo alla richiamata fattispecie astratta; ilmotivo è complessivamente infondato; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione s i configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sentenza ( n el senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), o vvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod ob i ettiva m ente incomprensibili ; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità per lite temeraria in capo al [OSCURATO:PERSONA],“non risultando affatto che il professionista si sia difeso con mala fede; chè, anzi, la circostanza risulta smentita proprio dalla fondatezza di alcune delle eccezioni sollevate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ” (cfr.pag. 9 della sentenza impugnata ) ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente principale ; dev’essere infine ritenuta inammissibile ogni ulteriore prospettazione del ricorrente principale volta a sollecitare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, con riguardo all’effettivo ricorsodei presupposti per il riconoscimento della temerarietà della lite sostenuta dalla controparte , trattandosi dell’esercizio di attribuzioni Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri appartenentiin via esclusiva alla discrezionalità valutativa del giudice dimerito; con il quinto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c. n 4), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla regolazione delle spese del giudizio,omettendo di fondarsi esclusivamente sul principio di causalità chela fattispecie concreta oggettivamente imponeva; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento al regolamento delle spese di lite , il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarein tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi(cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) o delle altre causelegittimanti; con il primo motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza impugnata per violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4,c.p.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 277 c.p.c., per averela corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria propostadal Piacente in relazione al punto concernente la liquidazione delpresunto danno patrimoniale emergente conseguente alla mancata nominadell’effettivo acquirente nel procedimento ex art. 2932 c.c., per non avere il danneggiato offerto alcuna prova documentale degli Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri esborsi asseritamente derivati dal preteso inadempimento del [OSCURATO:PERSONA],con la conseguente erroneità della pronuncia, da parte del giudice a quo , di una mera condanna generica, mai richiesta dalla controparte; ritiene il Collegio come l ’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale val ga ad assorbire la rilevanza dell’esame della presentecensura; conil secondo motivo , il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2043, 2236, 480, 1227 e 2935 c.c., per avere il giudice del rinvio erroneamente ritenuto ingiusta e fonte di responsabilità professionale la difesa del Piacente (sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA]) argomentata sul presupposto della sussistenza del diritto della figlia del Piacente, Barbara, ad accettare l’eredità per rappresentazione; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente incidentale – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da lle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente incidentale , l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamatesotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prospettazionedi una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a q uanto operato dal giudice a quo , con particolare riguardo alla questione relativa alla responsabilità professionale dell’istante in relazione al punto concernente la maturazione della prescrizione del dirittodi [OSCURATO:PERSONA] ad accettare l’eredità per rappresentazione, espressamente attestata dal giudice del rinvio (cfr. a pag. 8 della sentenzaimpugnata); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente incidentale deve piuttosto individuarsi nella negatacongruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ;Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 27183/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivodel ricorso principale ; l’infondatezza del primo, del terzo e del quartomotivo del ricorso principale; l’inammissibilità del quinto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale (assorbitoil primo motivo del ricorso incidentale) , dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione a l motiv o accolt o , con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla liquida