CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 9/7/2020 del Giudice di Pace di Avellino. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Avellino, con sentenza resa il 9 luglio 2020, ha ritenuto responsabile il ricorrente del reato di cui all'articolo 612 cod. pen. L'appello, proposto dall'imputato avverso tale decisione, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Avellino con sentenza del 19 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 37 d.lgs n. 274 del 2000, essendo stata applicata la sola pena pecuniaria. il Tribunale ha quindi qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e disposto la trasmissione degli atti. 2. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui richiama l'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. — è inammissibile. 3. Ed invero occorre rilevare che l'atto di impugnazione risulta presentato e sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Avellino. Il suddetto difensore non risulta però iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e, pertanto, ai sensi dell'articolo 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione sottoscritto dal medesimo deve ritenersi inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma equitativamente fissata in euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissioile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. C