CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 13845/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Monza del 29/07/2023, di convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive D.A.Spo, emesso dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale si prescrive al ricorrente l'obbligo di comparire personalmente presso la Questura di Trieste per anni cinque. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza e vizio della motivazione in ordine alla attribuibilità dei fatti in contestazione, posto che il giudice ha descritto la condotta di lancio di materiale pericoloso e di scavalcamento di recinzioni, con invasione di campo, sebbene il provvedimento questorile, a pagina 2, attribuisca al ricorrente la sola condotta di invasione di campo a fine della gara. Il ricorrente evidenzia, al riguardo, che la fase procedinnentale amministrativa si è basata sulla valutazione della pericolosità della condotta di invasione di campo avvenuta a fine partita per festeggiare i tifosi, e che non gli è stata mai contestata la condotta di lancio di oggetti pericolosi. Pertanto, erroneamente, il Gip ha attribuito al Bobbini condotte diverse e ulteriori rispetto all'invasione di campo, così ponendo a carico del ricorrente sia la violazione dell'art. 6 bis, comma 2 (che punisce l'invasione di campo), che la violazione dell'art. 6 bis comma 1, L.401/1989 (che punisce il lancio di materiale pericoloso). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta, di cui il ricorrente evidenzia il carattere festoso e pacifico, trattandosi di manifestazione di gioia per la vittoria della propria squadra. La valutazione di pericolosità della condotta non è stata esplicitata nell'ordinanza impugnata,. essendosi il Gip limitato a richiamare i fatti in contestazione senza nulla argomentare al riguardo. Il giudice ha sostanzialmente dedotto la fondatezza della prescrizione dell'obbligo di presentazione da un precedente Daspo, e si è limitato a prendere atto della contestazione del reato di cui all'art. 6 bis L.401/1989, senza effettuare un'autonoma valutazione del disvalore della condotta, né richiamare il CNR o le altre fonti da cui ha tratto il suo convincimento. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria, ove ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso e insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa a fondamento del provvedimento del Questore. Ne segue che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, impositivo dell'obbligo di presentazione, quali: a) le ragioni di necessità ed urgenza 'che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilìtà al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146). 1.1. Tanto premesso, in ordine alla prima doglianza, deve precisarsi che il giudice non ha attribuito al ricorrente fatti diversi rispetto a quelli indicati nel provvedimento questorile, ma nel richiamare tutti i disordini verificati in occasione di quell'incontro calcistico, prima e dopo lo svolgimento della competizione sportiva, ha descritto, per quanto concerne il Bobbini, la condotta di scavalcamento della recinzione e di invasione di campo, per la quale è stata presentata una denuncia. Con riferimento specifico alla questione della attribuibilità della condotta al ricorrente, il giudice di merito., nellieffettuare il controllo. di legalità sui presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, ha richiamato quanto emerge nel provvedimento questorile oggetto di convalida, ove sono ben indicate le fonti attraverso cui è avvenuta l'identificazione dell'autore dei fatti in questione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato identificato attraverso le immagini videoregistrate dalla polizia scientifica della Questura di Monza nonché grazie al riconoscimento effettuato dal personale della Digos di Trieste come colui che, al termine dell'incontro, dopo aver scavalcato la recinzione, effettuava un'invasione del campo di gioco. 1.2. Altrettanto infondata è la doglianza volta ad evidenziare la carenza di disvalore della condotta contestata al ricorrente, consistita - a detta del ricorrente - in una esultazione gioiosa e priva di disvalore, posto che la valutazione di pericolosità della condotta di invasione del campo del gioco è stata accertata in concreto dal giudice, che ha descritto le modalità del fatto, commesso in concorso con altri soggetti, evidenziando che la condotta attribuita al ricorrente costituisce anche reato ai sensi dell'art.6 bis, comma 2, L.40171989. Infine, al riguardo, si richiama l'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, norma che impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti di persona - come nel caso che occupa - già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto. 2.11 ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 16 gen