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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 1989

Cassazione n. 34545/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria difensiva in uno alle conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando, solo in ordine alla pena accessoria, la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 27 febbraio 2020, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione e rapina commessi nei confronti [OSCURATO:PERSONA], al quale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicata, sottraeva con violenza e minaccia una carta bancomat ed un ciclomotore, chiedendogli dietro ulteriore minaccia la somma di 400 euro ed i documenti del mezzo.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata notifica all'imputato assente del verbale dell'udienza di primo grado del 13 maggio 2019 nella quale il Pubblico ministero aveva contestato al ricorrente il reato connesso di rapina.

Trattandosi di nullità assoluta di ordine generale - per il fatto di avere introdotto un nuovo addebito - la Corte di appello avrebbe potuto rilevarla d'ufficio; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione, non avendo la Corte tenuto conto delle doglianze difensive volte a minare l'attendibilità della persona offesa e dare forza al diverso resoconto offerto dall'imputato, cosicché si sarebbe trattato di un unico reato di tentata estorsione; 3) vizio della motivazione quanto alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici.

1. Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che all'udienza del 13 maggio 2019, assente l'imputato, il suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della contestazione suppletiva del reato connesso di rapina - aveva chiesto un termine a difesa che gli era stato accordato, con rinvio all'udienza del 6.6.2019.

Risulta, altresì, che il relativo verbale di udienza era stato notificato all'imputato a mani proprie il 15 maggio 2019 tramite Carabinieri.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, anche tenuto conto che la dedotta violazione di legge sarebbe è pur sempre annoverabile tra quelle inerenti alla mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, che generano una nullità non assoluta ma a regime intermedio, secondo giurisprudenza di legittimità pressoché pacifica, con consequenziale sanatoria in assenza di deduzione con l'atto di appello (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320).

2. Il secondo motivo non è consentito in quanto la questione dell'unità o duplicità del reato di estorsione non aveva formato oggetto dell'atto di appello.

Peraltro, la Corte ha ampiamente sottolineato, richiamando la sentenza di primo grado, invero assai esaustiva, che le dichiarazioni della vittima erano supportate da una serie di elementi di riscontro estrinseci, culminati nell'arresto degli imputati dopo la consegna del danaro estorto.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha giustificato l'entità della sanzione avuto riguardo alle modalità del fatto, dimostrative di spiccata capacità criminale del ricorrente, prendendo in considerazione gli elementi a discarico indicati nell'atto di appello ed escludendone la rilevanza (parziali ammissioni, stato confusionale).

Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga 6 wA& [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria difensiva in uno alle conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando, solo in ordine alla pena accessoria, la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 27 febbraio 2020, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione e rapina commessi nei confronti [OSCURATO:PERSONA], al quale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicata, sottraeva con violenza e minaccia una carta bancomat ed un ciclomotore, chiedendogli dietro ulteriore minaccia la somma di 400 euro ed i documenti del mezzo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata notifica all'imputato assente del verbale dell'udienza di primo grado del 13 maggio 2019 nella quale il Pubblico ministero aveva contestato al ricorrente il reato connesso di rapina. Trattandosi di nullità assoluta di ordine generale - per il fatto di avere introdotto un nuovo addebito - la Corte di appello avrebbe potuto rilevarla d'ufficio; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione, non avendo la Corte tenuto conto delle doglianze difensive volte a minare l'attendibilità della persona offesa e dare forza al diverso resoconto offerto dall'imputato, cosicché si sarebbe trattato di un unico reato di tentata estorsione; 3) vizio della motivazione quanto alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici. 1. Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che all'udienza del 13 maggio 2019, assente l'imputato, il suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della contestazione suppletiva del reato connesso di rapina - aveva chiesto un termine a difesa che gli era stato accordato, con rinvio all'udienza del 6.6.2019. Risulta, altresì, che il relativo verbale di udienza era stato notificato all'imputato a mani proprie il 15 maggio 2019 tramite Carabinieri. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, anche tenuto conto che la dedotta violazione di legge sarebbe è pur sempre annoverabile tra quelle inerenti alla mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, che generano una nullità non assoluta ma a regime intermedio, secondo giurisprudenza di legittimità pressoché pacifica, con consequenziale sanatoria in assenza di deduzione con l'atto di appello (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320). 2. Il secondo motivo non è consentito in quanto la questione dell'unità o duplicità del reato di estorsione non aveva formato oggetto dell'atto di appello. Peraltro, la Corte ha ampiamente sottolineato, richiamando la sentenza di primo grado, invero assai esaustiva, che le dichiarazioni della vittima erano supportate da una serie di elementi di riscontro estrinseci, culminati nell'arresto degli imputati dopo la consegna del danaro estorto. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha giustificato l'entità della sanzione avuto riguardo alle modalità del fatto, dimostrative di spiccata capacità criminale del ricorrente, prendendo in considerazione gli elementi a discarico indicati nell'atto di appello ed escludendone la rilevanza (parziali ammissioni, stato confusionale). Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga 6 wA& [OSCURATO:PERSONA]
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