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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08815/2026

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. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale Dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/2026S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1631/2020depositata il 03/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo SocietàNuova Sarda) propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma (3 marzo 2020, n. 1631), che aveva confermato la decisione delTribunale ordinario di Roma (2015) a lei sfavorevole.2.Nel 1996 il Ministero concesse un contributo in conto capitale di circa4,96 miliardi di lire per un impianto produttivo a Nuoro, secondo ledisposizioni del D.M. 527 del 1995 (si tratta di un decreto del Ministerodell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1995 chestabilisce le modalità e procedure per la concessione di agevolazioni alle3.Dopo verifiche, nel 2002 il contributo fu ridotto a 2,76 miliardi di lire,con richiesta di restituzione di circa 1,7 miliardi di Lire (oltre interessi).4.[OSCURATO:PERSONA] impugnò il provvedimento davanti al TAR Lazio,che sospese il recupero ma poi dichiarò il difetto di giurisdizione (2010),ravvisando la competenza del giudice ordinario.5.[OSCURATO:PERSONA] riassunse la causa davanti al Tribunale di Roma,sia nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] sia verso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] – Società per la Promozione degli InvestimentiNumero registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/2026s.p.a. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l'accertamentonegativo del credito reclamato in restituzione e indicato dal Ministeronell'importo di Euro 879.356,18 per effetto della rideterminazione delcontributo in conto capitale già erogato, oltre all’importo di Euro256.286,06 richiesto dall’attrice.6.Il Tribunale di Roma respinse la domanda (2015), ritenendo legittima lariduzione del contributo e condannando la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.7.La Corte d’appello adita da quest’ultima confermò la sentenza (2020),respingendo i cinque motivi di gravame.8.In particolare, con riguardo alla dedotta erronea valutazionedell’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante e respinta perchétardivamente proposta con la memoria ex art. 183, comma 6 co. proc.civ., anziché con la citazione introduttiva del giudizio avanti all’AGO, laCorte territoriale la dichiarò infondata sulla scorta dell’intervenutainterruzione della prescrizione a seguito dell’introduzione del giudizioamministrativo (Cass. 10395/2012; id.19738/2014).9.Con riguardo al secondo motivo, che denunciava l’erronea valutazionedelle domande proposte nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], conriguardo al terzo motivo, che denunciava violazioni di normeprocedimentali che avrebbero inficiato la valutazione dei presupposti perla revoca/rideterminazione in tutto o in parte delle agevolazioni giàconcesse, e con riguardo al quarto motivo, con cui si lamentava l’erratavalutazione del contributo dovuto, la Corte territoriale ne svolse unadelibazione unitaria distinguendo, tuttavia, la motivazione rispetto aciascun profilo.

Ritenne, quindi, corretto il mancato riconoscimento dellepretese risarcitorie nei confronti banca concessionaria atteso il ruolo dallastessa svolto e limitato al procedimento amministrativo di verificadell’effettiva sussistenza dei presupposti in relazione al progetto cui ilfinanziamento è diretto, procedimento estraneo alla causa in esame(relativa alla spettanza o meno dei contributi non riconosciuti).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202610.La Corte territoriale riconobbe pure l’estraneità al giudizio della,peraltro, non specifica contestazione dei vizi procedurali inerenti laprocedura amministrativa.11.Con riguardo al procedimento di rideterminazione dei contributi laCorte territoriale confermò, inoltre, la valutazione del primo giudice circa ilrispetto del contraddittorio e all’esito dell’articolata istruttoria, svoltadapprima dalla banca e poi dall’apposita commissione istituita ai sensidell’art. 10 del D.M. 527/1995, osservando che era onere dell’appellantedimostrare l’infondatezza delle valutazioni tecniche compiute daicompetenti organi.12.Infine, la Corte territoriale condivise la conclusione del primo giudice inordine alla sussistenza e rilevanza delle circostanze concrete apprezzate aifini di ritenere corretta l’esclusione del finanziamento per le voci relative aipagamenti effettuati in contanti per un importo di Lire 2.091.100.000 inrelazione alle fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. el’esclusione dall’ambito del finanziamento di alcuni locali uso ufficio nonoccupati, in considerazione del fatto che l’azienda non disponeva dipersonale impiegatizio e del valore di alcuni macchinari che nonrientravano nel ciclo produttivo.13.Da ultimo poi la Corte territoriale reputò assorbita la contestazionedell’appellante in ordine alla richiesta di ctu contabile.14.

La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 3/3/2020 è chiestadalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 30/6/2020 ed affidato atre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorsoMediobanca – Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Ministero delloSviluppo economico, che hanno entrambi depositato memoria.15.

E’ rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.CONSIDERATO CHENumero registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202616.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2934, 2935 cod.civ. per mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del dirittodel Ministero.

La pretesa di rimborso sarebbe prescritta (10 anni) daldecreto ministeriale del 12 febbraio 2002, comunicato il 20 marzo 2002, inquanto nessun atto interruttivo è stato compiuto e la prescrizione èmaturata nel marzo 2012.

L’eccezione fu proposta tempestivamente dopola maturazione.16.1.

La doglianza è inammissibile perché, come pure osservato dallecontroricorrenti, non si confronta con la ratio decidendi e con i principiermeneutici richiamati dalla Corte territoriale che ha ravvisatol’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, non solo perché tardivamentedeclinata, ma perché tempestivamente interrotta in applicazione degli artt.2943 e 2945 cod. civ.17.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del contraddittorio edella giurisdizione.

Il decreto di rideterminazione fu emanato prima dellacomunicazione di avvio del procedimento e senza esame delle deduzionidella società.

La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto irrilevanti i viziprocedimentali, affermando che sarebbero di competenza del giudiceamministrativo, nonostante il giudicato implicito sulla giurisdizioneordinaria.17.1.

La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi che non ha negato la giurisdizione od errato in merito alla suaindividuazione ma ha distinto le questioni connesse alla procedura direvoca del contributo da quelle involgenti la verifica, in concreto, dellecondizioni cui era subordinata l’erogazione del contributo, questionediversa da quella dell’esercizio di un potere autoritativo secondo le formedel procedimento amministrativo.

Ciò che in realtà è stato chiesto algiudice ordinario era di verificare la fondatezza di alcuni crediti relativi aspese ammissibili non ritenute tali dall’Amministrazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202617.2.

Nell’ambito di tale domanda la corte territoriale ha argomentato laconclusione come sopra descritto (cfr. § 7-13) e la censura finisce per18.Con il terzo motivo si deducono errori nella valutazione sostanziale deipagamenti in contanti: la Commissione ha escluso spese per oltre 2miliardi di Lire, ritenendo fossero pagamenti in contanti, mentre sitrattava di compensazioni legali tra crediti/debiti (art. 1241 cod. civ.).Anche nella valutazione sostanziale dei locali e macchinari l’esclusione diuffici e mezzi semoventi non appare giustificata, poiché conformi alprogetto approvato e funzionali all’attività.18.1.

Il motivo è inammissibile per più ragioni.18.2.

Costituisce costante principio interpretativo che nel ricorso percassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., giusto disposto di cui all'art.366, comma n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità',dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in dirittocontenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazionedelle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere alproprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione (cfr. Cass. 5076/2007; Sez.

Un. 23745/2020).18.3.

Nel caso di specie, non solo difetta tale indicazione ma, in realtà, ilmotivo si limita a reiterare acriticamente i motivi dell'appello, chiedendouna rivisitazione del fatto e una diversa conclusione, il che èinammissibile, poiché consiste in una mera contrapposizione dellavalutazione del ricorrente al giudizio espresso nella sentenza impugnata esi risolve sostanzialmente nella proposizione di un "non motivo" (Cass.31447/2024).19.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202620.

In applicazione del principio della soccombenza la società ricorrente ècondannata alla rifusione delle spese di lite a favore delle particontroricorrenti nella misura rispettivamente liquidata in dispositivo.21.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore delle parti controricorrenti e liquidatein Euro 16.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge a favore di MediobancaBanca di Credito finanziario s.p.a. e liquidate in Euro 16.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito a favore del Ministero delloSviluppo Economico.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale Dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/2026S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1631/2020depositata il 03/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo SocietàNuova Sarda) propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma (3 marzo 2020, n. 1631), che aveva confermato la decisione delTribunale ordinario di Roma (2015) a lei sfavorevole.2.Nel 1996 il Ministero concesse un contributo in conto capitale di circa4,96 miliardi di lire per un impianto produttivo a Nuoro, secondo ledisposizioni del D.M. 527 del 1995 (si tratta di un decreto del Ministerodell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1995 chestabilisce le modalità e procedure per la concessione di agevolazioni alle3.Dopo verifiche, nel 2002 il contributo fu ridotto a 2,76 miliardi di lire,con richiesta di restituzione di circa 1,7 miliardi di Lire (oltre interessi).4.[OSCURATO:PERSONA] impugnò il provvedimento davanti al TAR Lazio,che sospese il recupero ma poi dichiarò il difetto di giurisdizione (2010),ravvisando la competenza del giudice ordinario.5.[OSCURATO:PERSONA] riassunse la causa davanti al Tribunale di Roma,sia nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] sia verso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] – Società per la Promozione degli InvestimentiNumero registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/2026s.p.a. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l'accertamentonegativo del credito reclamato in restituzione e indicato dal Ministeronell'importo di Euro 879.356,18 per effetto della rideterminazione delcontributo in conto capitale già erogato, oltre all’importo di Euro256.286,06 richiesto dall’attrice.6.Il Tribunale di Roma respinse la domanda (2015), ritenendo legittima lariduzione del contributo e condannando la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.7.La Corte d’appello adita da quest’ultima confermò la sentenza (2020),respingendo i cinque motivi di gravame.8.In particolare, con riguardo alla dedotta erronea valutazionedell’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante e respinta perchétardivamente proposta con la memoria ex art. 183, comma 6 co. proc.civ., anziché con la citazione introduttiva del giudizio avanti all’AGO, laCorte territoriale la dichiarò infondata sulla scorta dell’intervenutainterruzione della prescrizione a seguito dell’introduzione del giudizioamministrativo (Cass. 10395/2012; id.19738/2014).9.Con riguardo al secondo motivo, che denunciava l’erronea valutazionedelle domande proposte nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], conriguardo al terzo motivo, che denunciava violazioni di normeprocedimentali che avrebbero inficiato la valutazione dei presupposti perla revoca/rideterminazione in tutto o in parte delle agevolazioni giàconcesse, e con riguardo al quarto motivo, con cui si lamentava l’erratavalutazione del contributo dovuto, la Corte territoriale ne svolse unadelibazione unitaria distinguendo, tuttavia, la motivazione rispetto aciascun profilo. Ritenne, quindi, corretto il mancato riconoscimento dellepretese risarcitorie nei confronti banca concessionaria atteso il ruolo dallastessa svolto e limitato al procedimento amministrativo di verificadell’effettiva sussistenza dei presupposti in relazione al progetto cui ilfinanziamento è diretto, procedimento estraneo alla causa in esame(relativa alla spettanza o meno dei contributi non riconosciuti).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202610.La Corte territoriale riconobbe pure l’estraneità al giudizio della,peraltro, non specifica contestazione dei vizi procedurali inerenti laprocedura amministrativa.11.Con riguardo al procedimento di rideterminazione dei contributi laCorte territoriale confermò, inoltre, la valutazione del primo giudice circa ilrispetto del contraddittorio e all’esito dell’articolata istruttoria, svoltadapprima dalla banca e poi dall’apposita commissione istituita ai sensidell’art. 10 del D.M. 527/1995, osservando che era onere dell’appellantedimostrare l’infondatezza delle valutazioni tecniche compiute daicompetenti organi.12.Infine, la Corte territoriale condivise la conclusione del primo giudice inordine alla sussistenza e rilevanza delle circostanze concrete apprezzate aifini di ritenere corretta l’esclusione del finanziamento per le voci relative aipagamenti effettuati in contanti per un importo di Lire 2.091.100.000 inrelazione alle fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. el’esclusione dall’ambito del finanziamento di alcuni locali uso ufficio nonoccupati, in considerazione del fatto che l’azienda non disponeva dipersonale impiegatizio e del valore di alcuni macchinari che nonrientravano nel ciclo produttivo.13.Da ultimo poi la Corte territoriale reputò assorbita la contestazionedell’appellante in ordine alla richiesta di ctu contabile.14. La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 3/3/2020 è chiestadalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 30/6/2020 ed affidato atre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorsoMediobanca – Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Ministero delloSviluppo economico, che hanno entrambi depositato memoria.15. E’ rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.CONSIDERATO CHENumero registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202616. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2934, 2935 cod.civ. per mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del dirittodel Ministero. La pretesa di rimborso sarebbe prescritta (10 anni) daldecreto ministeriale del 12 febbraio 2002, comunicato il 20 marzo 2002, inquanto nessun atto interruttivo è stato compiuto e la prescrizione èmaturata nel marzo 2012. L’eccezione fu proposta tempestivamente dopola maturazione.16.1. La doglianza è inammissibile perché, come pure osservato dallecontroricorrenti, non si confronta con la ratio decidendi e con i principiermeneutici richiamati dalla Corte territoriale che ha ravvisatol’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, non solo perché tardivamentedeclinata, ma perché tempestivamente interrotta in applicazione degli artt.2943 e 2945 cod. civ.17. Con il secondo motivo si deduce la violazione del contraddittorio edella giurisdizione. Il decreto di rideterminazione fu emanato prima dellacomunicazione di avvio del procedimento e senza esame delle deduzionidella società. La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto irrilevanti i viziprocedimentali, affermando che sarebbero di competenza del giudiceamministrativo, nonostante il giudicato implicito sulla giurisdizioneordinaria.17.1. La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi che non ha negato la giurisdizione od errato in merito alla suaindividuazione ma ha distinto le questioni connesse alla procedura direvoca del contributo da quelle involgenti la verifica, in concreto, dellecondizioni cui era subordinata l’erogazione del contributo, questionediversa da quella dell’esercizio di un potere autoritativo secondo le formedel procedimento amministrativo. Ciò che in realtà è stato chiesto algiudice ordinario era di verificare la fondatezza di alcuni crediti relativi aspese ammissibili non ritenute tali dall’Amministrazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202617.2. Nell’ambito di tale domanda la corte territoriale ha argomentato laconclusione come sopra descritto (cfr. § 7-13) e la censura finisce per18.Con il terzo motivo si deducono errori nella valutazione sostanziale deipagamenti in contanti: la Commissione ha escluso spese per oltre 2miliardi di Lire, ritenendo fossero pagamenti in contanti, mentre sitrattava di compensazioni legali tra crediti/debiti (art. 1241 cod. civ.).Anche nella valutazione sostanziale dei locali e macchinari l’esclusione diuffici e mezzi semoventi non appare giustificata, poiché conformi alprogetto approvato e funzionali all’attività.18.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.18.2. Costituisce costante principio interpretativo che nel ricorso percassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., giusto disposto di cui all'art.366, comma n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità',dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in dirittocontenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazionedelle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere alproprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione (cfr. Cass. 5076/2007; Sez. Un. 23745/2020).18.3. Nel caso di specie, non solo difetta tale indicazione ma, in realtà, ilmotivo si limita a reiterare acriticamente i motivi dell'appello, chiedendouna rivisitazione del fatto e una diversa conclusione, il che èinammissibile, poiché consiste in una mera contrapposizione dellavalutazione del ricorrente al giudizio espresso nella sentenza impugnata esi risolve sostanzialmente nella proposizione di un "non motivo" (Cass.31447/2024).19. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18414/2020Numero sezionale 4485/2025Numero di raccolta generale 8815/2026Data pubblicazione 08/04/202620. In applicazione del principio della soccombenza la società ricorrente ècondannata alla rifusione delle spese di lite a favore delle particontroricorrenti nella misura rispettivamente liquidata in dispositivo.21.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore delle parti controricorrenti e liquidatein Euro 16.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge a favore di MediobancaBanca di Credito finanziario s.p.a. e liquidate in Euro 16.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito a favore del Ministero delloSviluppo Economico.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli
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