CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17169/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza della Libertà n. 20, che ha indicato recapito p.e.c., come da procura speciale allegata al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia; –controricorrente – Oggetto: rottamazione quater - cessazione materia del contendere – compensazione spese avverso la sentenza n. 1402/2018 della Co mmissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione 7, pronunciata il 13/11/2018 e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , La Corte di cassazione osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Este - e conclusasi con processo verbale di constatazione del 23/06/2014, l’Agenzia delle Entrate emetteva quattro distinti atti: per l’anno 2008 l’ avviso di accertamento n.T6S010 303701/2014 e l’atto di irrogazione sanzioni n. IR0300027/2015, per l’anno 2009 l’attivo di accertamento T6S010304175/2014 e l’atto di irrogazione sanzioni IR0300028/2015 2. Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova che, una volta riuniti, li rigettava. Nelle more del procedimento la contribuente presentava domanda di definizione delle liti ai sensi dell’art. 11 d.l. 50/2017 relativamente agli atti emessi per l’anno 2009. 3. La contribuente proponeva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria che, in virtù del pagamento delle somme dovute soltanto per la prima rata, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere relativamente gli atti emessi per l’anno di imposta 2009, mentre, con riferimento all’anno 2008, rigettava l’appello. 4. Successivamente al giudizio di secondo grado concluso con sentenza n. 1402/07/2018, emessa il 13/11/2018 e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la contribuente depositava istanza di definizione delle liti ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018 relativamente all’avviso di accertamento e all’atto di irrogazione sanzioni per l’anno 2008 e l’Ufficio notificava in data 25/2/2020 un provvedimento di diniego di definizione con riferimento al solo avviso di irrogazione di sanzioni. 5. La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale n. 1402/2018, contestualmente impugnando il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria del 25/2/2020. 6. La ricorrente in data 24/11/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022, con compensazione delle spese di lite. 7. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,la contribuente deduce la nullità della sentenza per la violazione e la falsa applicazionedell’art. 13 D.lgs. 472/1997, rilevando che l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche non può inficiare la validità e l’efficacia della dichiarazione integrativa di ravvedimento della propria posizione fiscale. 2. Con riferimento al diniego di definizione la contribuente lamenta la nullità del provvedimento in quanto carente di motivazione e perché reso in violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 119/2018. 3. La ricorrente in data 24/11/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022. In particolare, nella memoria depositata la parte ha evidenziato che: a) con atto IR300027/2018 veniva irrogata la sanzione di 1.064.773,31, in merito al quale presentava domanda di definizione indicando un importo dovuto di € 425.909,32 e quale versato in pendenza di giudizio € 709.848,87; b) la cartella di pagamento di €709.848,87 è stata oggetto di rottamazione ter con versamento di €5,88; c) l’importo della sanzione irrogata con l’atto nr. T6SIR0300027-2015 (2008), di complessivi € 1.064.773, fu richiesto alla contribuente: - con la cartella di pagamento n. 077 2017 0018072987 000 dell’importo, al netto dei compensi di riscossione, di € 709.848,87, pari a 2/3 della sanzione irrogata , (l ’importo compendiato in detta cartella veniva definito mediante presentazione ad Agenzia Entrate Riscossione della “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, trasmessa via PEC in data 14 febbraio 2019 e di tanto si dava atto già nel ricorso per cassazione); - con la cartella di pagamento n. 077 2019 0007484907000 dell’importo, al netto dei compensi di riscossione,di € 354.924,44, pari a 1/3 della sanzione irrogata, (l’importo compendiato in detta ultima cartella risultava comunque dovuto dalla contribuente, proprio a seguito del diniego di definizione liti riguardante il presupposto atto di irrogazione sanzioni, di cui è causa). Nelle more della pendenza del giudizio per cassazione interveniva la Legge n. 197/2022 che, all’art. 1, commi da 231 a 252, introduceva la c.d. procedura di “[OSCURATO:PERSONA]”, per cui la contribuente provvedeva a corrispondere quanto dovuto anche in relazione all’atto di irrogazione sanzioni anno 2008 oggetto di controversia. 4. Tanto premesso, deve osservarsi che nella documentazione allegata risulta che in relazione a quest’ultima cartella n. 077 2019 0007484907000 il debito da pagare per la definizione era di euro 11,76 che dall’allegato modello pago PA risultaversato. La documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e l’atto di irrogazione sanzioni oggetto del presente giudizio, non individuandosi il compiuto riferimento alfanumerico T6SIR0300027 2015. In ogni caso, la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere depositando la definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia, non avendo contro dedotto, né depositato memoria. Può, dunque, essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente. 5. Le spese vanno compensate, dovendosi evidenziare la definizione sopravvenuta della controversia a seguito della Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, che interveniva in corso di causa 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivo e, pertanto, limitata alle ipotesi ivi previste. La Corte, P.Q.M dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe