CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 1984
Cassazione n. 00452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/12/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/03/1982 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteky~ite le conclusion del [OSCURATO:PERSONA] R k\ 1 \,1. • ,g\i. ``4' inh".,11 5\S\\."\\'N‘l kNn \ 0-- }à\p, L e W,\ \nà , Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 12, comma 1, comma 3-bis, d. Igs. n. 286 del 1998. Come affermato dai migranti trasportati, gli indagati sono stati protagonisti di una operazione di immigrazione illegale organizzata sul territorio turco, dietro il pagamento di consistenti somme di denaro da parte dei viaggiatori. Tutti i soggetti sentiti hanno riconosciuto negli arrestati i conducenti del natante. Si consideri poi che in esito alla perquisizione personale fu rinvenuto indosso a [OSCURATO:PERSONA] un telefono cellulare con sim turca, circostanza di per sé indicativa del suo coinvolgimento nella commissione del reato in oggetto, dal momento che a nessuno dei passeggeri a bordo era consentito avere con sé i propri effetti personali, quali appunto i telefoni cellulari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per entrambi, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'ordinanza è priva di adeguata motivazione. Il Tribunale si è limitato a rinviare per relationem al provvedimento cautelare genetico, senza valutare la pertinenza probatoria rispetto alle contestazioni agli indagati. Ha riportato ampi stralci dell'ordinanza applicativa delle misure senza dare adeguate risposte alle doglianze dei ricorrenti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Si contesta la adeguatezza della motivazione con doglianze generiche, prive di indicazioni specifiche delle asserite carenze e illogicità manifeste. Si lamenta che l'ordinanza impugnata abbia fatto rinvio per relationem al provvedimento cautelare applicativo delle misure senza che sia stato valutato il materiale di gravità indiziaria. I rilievi critici non sono però sostenuti dalla deduzione specifica dei passaggi motivazionali che, nella prospettazione dei ricorsi, possano essere attestazione degli asseriti vizi. Le carenze dei ricorsi sono tanto più consistenti quanto più si pone attenzione alle argomentazioni della ordinanza impugnata, che ha illustrato i dati indiziari di colpevolezza, costituiti dalle dichiarazioni di alcuni migranti trasportati che hanno riconosciuto nei due sottoposti ad indagine i conducenti del natante, e che ha preso in esame le deduzioni difensive dimostrandone, con compiutezza di motivazione, la non plausibilità. Del pari generico è il rilievo di ricorso in ordine alla asserita incongruenza della mancata diversificazione delle posizioni dei due indagati in riguardo al rinvenimento del telefono cellulare con scheda sim turca nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.