Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15114/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del 25/09/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 25 settembre 2025 la Corte d’appello diVenezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiaratocolpevole del reato di rapina impropria aggravata, applicava la circostanzan. 86 del 13 maggio 2024 e rideterminava la pena.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza, con il quale deduceva manifesta illogicità della motivazioneo motivazione apparente in relazione al trattamento sanzionatorio concernente ireati satellite posti in continuazione esterna.Rassegnava che il giudice di primo grado aveva unificato il reato oggetto delpresente procedimento con quelli oggetto delle sentenze n. 95/2020 e n.2292/2023, rese in diversi procedimenti e ormai divenute irrevocabili, applicandoin relazione a tali ultimi reati il medesimo aumento di pena senza dare conto delleragioni di tale quantificazione, ciò che era stato oggetto di doglianza con specificomotivo di appello.Deduceva che la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, aveva ritenutocongrui i detti aumenti di pena per la continuazione osservando che i fatti oggettodelle due sentenze definitive “risultavano del tutto simili”, così che risultava“congruo l’aumento di pena disposto dal giudice trevigiano nella sentenzaimpugnata, che ha quantificato l’aumento per la sentenza n. 95/2020, anch’essadi applicazione pena, negli stessi termini della decisione n. 2292/23”, con ciòrendendo una motivazione manifestamente illogica o comunque apparente.Assumeva in particolare che il giudice di merito era tenuto a calcolare e amotivare in modo distinto l’aumento di pena per ciascun reato satellite e che nelcaso di specie la Corte d’appello aveva omesso qualsivoglia considerazione inrelazione ai due reati satellite, essendosi limitata a evidenziare una genericaomogeneità tipologica fra gli stessi (si trattava di due reati di furto aggravato).Deduceva che in realtà le due situazioni considerate erano di diversa gravità,considerato che la sentenza n. 2292/2023 contemplava il caso di un furtoaggravato con l’applicazione della recidiva infraquinquennale, laddove lasentenza n. 95/2020 riguardava un caso in cui erano state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestataaggravante di cui all’art 62, n. 6), cod. pen., senza che fosse stata contestata larecidiva.Esponeva inoltre che né il giudice di primo grado né la Corte d’appello avevanoacquisito copia della sentenza n. 95/2020, il cui esame sarebbe stato necessarioal fine di rendere una motivazione immune da vizi in relazione alla quantificazionedell’aumento di pena relativo al reato oggetto della sentenza medesima.Concludeva sul punto affermando che la motivazione del provvedimentoimpugnato risultava manifestamente illogica o comunque apparente poiché nondava conto della ragione per la quale, nonostante le differenze evidenti tra i duereati già definitivamente giudicati, fosse stato applicato in relazione ai medesimiun identico aumento di pena per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo affetto da genericità.2.

Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento largamenteprevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imputato che richiede,nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati giàgiudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a talfine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogicala disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola faseesecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sulquale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza,mentre l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio delgiudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (v., ex multis,Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Rv. 288289 – 01Sez. 5, n. 10661 del23/01/2023, Rv. 284291; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977; Sez. 2,n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808 - 02; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018,Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Rv. 271581).Deve osservarsi che nel caso di specie l’imputato non ha adempiuto all'oneredi allegare copia della sentenza irrevocabile n. 95/2020.L'onere di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione, del resto, èfinalizzato ad impedire richieste intenzionalmente dilatorie e a garantire lacelerità del rito, così soddisfacendo esigenze che, invece, non sussistono in faseesecutiva, senza che ciò comporti una ingiustificata compressione delle garanziedifensive, tenuto conto che il mancato riconoscimento della continuazione esternanel giudizio di merito non impedisce che la relativa istanza sia proposta nella faseesecutiva e valutata dal giudice dell'esecuzione.Va evidenziato, peraltro, che la specifica censura avanzata con il ricorso, neitermini suindicati, non era stata proposta con l’atto di appello, ove si eragenericamente lamentato che l’entità dell’aumento della pena determinato atitolo di continuazione era stato eccessivo.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 25/09/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 25 settembre 2025 la Corte d’appello diVenezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiaratocolpevole del reato di rapina impropria aggravata, applicava la circostanzan. 86 del 13 maggio 2024 e rideterminava la pena.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza, con il quale deduceva manifesta illogicità della motivazioneo motivazione apparente in relazione al trattamento sanzionatorio concernente ireati satellite posti in continuazione esterna.Rassegnava che il giudice di primo grado aveva unificato il reato oggetto delpresente procedimento con quelli oggetto delle sentenze n. 95/2020 e n.2292/2023, rese in diversi procedimenti e ormai divenute irrevocabili, applicandoin relazione a tali ultimi reati il medesimo aumento di pena senza dare conto delleragioni di tale quantificazione, ciò che era stato oggetto di doglianza con specificomotivo di appello.Deduceva che la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, aveva ritenutocongrui i detti aumenti di pena per la continuazione osservando che i fatti oggettodelle due sentenze definitive “risultavano del tutto simili”, così che risultava“congruo l’aumento di pena disposto dal giudice trevigiano nella sentenzaimpugnata, che ha quantificato l’aumento per la sentenza n. 95/2020, anch’essadi applicazione pena, negli stessi termini della decisione n. 2292/23”, con ciòrendendo una motivazione manifestamente illogica o comunque apparente.Assumeva in particolare che il giudice di merito era tenuto a calcolare e amotivare in modo distinto l’aumento di pena per ciascun reato satellite e che nelcaso di specie la Corte d’appello aveva omesso qualsivoglia considerazione inrelazione ai due reati satellite, essendosi limitata a evidenziare una genericaomogeneità tipologica fra gli stessi (si trattava di due reati di furto aggravato).Deduceva che in realtà le due situazioni considerate erano di diversa gravità,considerato che la sentenza n. 2292/2023 contemplava il caso di un furtoaggravato con l’applicazione della recidiva infraquinquennale, laddove lasentenza n. 95/2020 riguardava un caso in cui erano state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestataaggravante di cui all’art 62, n. 6), cod. pen., senza che fosse stata contestata larecidiva.Esponeva inoltre che né il giudice di primo grado né la Corte d’appello avevanoacquisito copia della sentenza n. 95/2020, il cui esame sarebbe stato necessarioal fine di rendere una motivazione immune da vizi in relazione alla quantificazionedell’aumento di pena relativo al reato oggetto della sentenza medesima.Concludeva sul punto affermando che la motivazione del provvedimentoimpugnato risultava manifestamente illogica o comunque apparente poiché nondava conto della ragione per la quale, nonostante le differenze evidenti tra i duereati già definitivamente giudicati, fosse stato applicato in relazione ai medesimiun identico aumento di pena per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo affetto da genericità.2. Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento largamenteprevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imputato che richiede,nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati giàgiudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a talfine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogicala disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola faseesecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sulquale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza,mentre l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio delgiudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (v., ex multis,Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Rv. 288289 – 01Sez. 5, n. 10661 del23/01/2023, Rv. 284291; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977; Sez. 2,n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808 - 02; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018,Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Rv. 271581).Deve osservarsi che nel caso di specie l’imputato non ha adempiuto all'oneredi allegare copia della sentenza irrevocabile n. 95/2020.L'onere di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione, del resto, èfinalizzato ad impedire richieste intenzionalmente dilatorie e a garantire lacelerità del rito, così soddisfacendo esigenze che, invece, non sussistono in faseesecutiva, senza che ciò comporti una ingiustificata compressione delle garanziedifensive, tenuto conto che il mancato riconoscimento della continuazione esternanel giudizio di merito non impedisce che la relativa istanza sia proposta nella faseesecutiva e valutata dal giudice dell'esecuzione.Va evidenziato, peraltro, che la specifica censura avanzata con il ricorso, neitermini suindicati, non era stata proposta con l’atto di appello, ove si eragenericamente lamentato che l’entità dell’aumento della pena determinato atitolo di continuazione era stato eccessivo.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 15114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris