CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 14022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14538 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via G. Martucci, n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su fo glio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del le gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1043 - 11/18.3.2021 della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. adiva il Tribunale di Napoli. Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nudi proprietari, nonché [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria, dell'unità immobiliare in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, alla via Manzoni, n. 176, avevano con scrittura del 14.7.2010 promesso di vendere a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva promesso di acquistare, l'immobile anzidetto. Esponeva che i promittenti venditori si erano avvalsi della mediazione di essa ricorrente e con la medesima scrittura del 14.7.2010 si erano impegnati a corrisponderle la somma di euro 10.000,00 quale corrispettivo per l'opera di mediazione. Esponeva che nondimeno il corrispettivo dovutole era rimasto insoluto. Chiedeva ingiungersi il pagamento ai promittenti venditori con gli accessori. 2. Con decreto n. 6590/2012 il tribunale pronunciava l'ingiunzione. 3. Flora e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione. Chiedevano revocarsi l'ingiunzione opposta. 4. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione. 5. Con sentenza n. 5676/2017 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava le spese di lite. 6. Proponevano appello Flora e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. 7. Con sentenza n. 1043 dei 11/18.3.2021 la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido alle spese del grado. Evidenziava, tra l'altro, la corte che, in difetto di specifico incarico, non ricade nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertamento, previo esame delle risultanze dei registri immobiliari, dell'assenza o meno di formalità pregiudizievoli sull'immobile oggetto di trattativa. Evidenziava altresì - la corte - in ordine all'asserita vessatorietà e nullità della clausola, di cui alla scrittura del 14.7.2010, prefigurante il diritto della mediatrice alla provvigione pur in ipotesi di rifiuto della parte promissaria acquirente di addivenire alla stipula del definitivo, che la clausola era da reputare valida e non vessatoria, siccome nella specie non si era addivenuti alla stipula del definitivo propriamente in dipendenza delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile e debitamente segnalate dai notai all'uopo officiati. 8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto in base a due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 9. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di inammissibilità del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 10. I ricorrenti hanno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. 11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 1759 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deducono che, contrariamente all'assunto della Corte di Napoli, il mediatore è obbligato a comunicare alle parti la sussistenza di circostanze, di cui è o di cui può acquisir conoscenza, idonee ad impedire il perfezionamento dell'acquisto. Deducono che la Corte di Napoli non ha tenuto conto della documentazione, all'uopo depositata e da controparte non contestata, attestante la conoscenza ovvero la conoscibilità da parte della società mediatrice della sussistenza di formalità pregiudizievoli sull'immobile promesso in vendita. 12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 1341 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a non dichiarare vessatoria la clausola contemplante il diritto della "[OSCURATO:PERSONA]" alla provvigione pur in ipotesi di rifiuto del promissario acquirente alla stipula del definitivo. 13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui, segnatamente, alla memoria che i ricorrenti hanno provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere. I motivi di ricorso sono, dunque, privi di fondamento e da respingere. 14. Con precipuo riferimento al primo motivo, si rimarca che i ricorrenti non hanno dato conto, né in termini specifici né in termini "autosufficienti" (mercé la riproduzione nel corpo del ricorso della scrittura in data 14.7.2010), della prefigurazione nella scrittura anzidetta dell'obbligo specifico della mediatrice di provvedere all'espletamento di visure "ipotecarie" finalizzate al riscontro dell'eventuale sussistenza sull'immobile promesso in vendita di formalità pregiudizievoli. 15. Su tale scorta si rappresenta quanto segue. Per un verso, va reiterato l'insegnamento di questa Corte secondo cui non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della sua prestazione, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico; pertanto, in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà del bene oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (Cass.5.4.2017, n. 8849; Cass. (ord.) 19.9.2019, n. 23422). Per altro verso, su tale scorta, è corretto e va ribadito il rilievo della corte d'appello (cfr. pagg. 8 - 9) circa l'inconfigurabilità di un inadempimento della mediatrice "[OSCURATO:PERSONA]" per la mancata comunicazione alle parti dell'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile. Per altro verso ancora, a nulla rileva la prospettazione - ribadita dai ricorrenti in memoria (cfr. pag. 3) - secondo cui la "[OSCURATO:PERSONA]" era a conoscenza dell'esistenza di formalità pregiudizievoli e, parimenti, a nulla rileva la doglianza circa il mancato esame della documentazione allegata a tal riguardo. E ciò, ben vero, a prescindere dal rilievo della controricorrente secondo cui i promittenti venditori, a loro volta, erano ben consapevoli dei motivi che ostavano alla stipula del definitivo (cfr. controricorso, pag. 11). 16. Con precipuo riferimento al secondo motivo, se ne rimarca l'assoluta genericità (si condividono í rilievi di cui al controricorso: cfr. pag. 13).Né evidentemente vale a smentire la genericità dell'esperito mezzo la reiterazione in memoria (cfr. pag. 4) dell'assunto secondo cui la mediatrice era ben a conoscenza di una trascrizione sull'immobile e "nonostante ciò ha perseverato nella conclusione dell'accordo". 17. In ogni caso la corte di merito ha spiegato, lo si è premesso, in maniera congrua ed ineccepibile perché nella specie non è a parlarsi di vessatorietà e di nullità della clausola. 18. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla s.a.s. controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo. 19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15°h, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d. P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il presidente dott [OSCURATO:PERSONA] ) tV.Ary',) i DEPOSIT