CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 05456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24281-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 471/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24281/2020 Numero sezionale 1016/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5456/2022Data pubblicazione 18/02/2022 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.7.2015 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3342/2015, con il quale il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di € 60.390,00 a fronte delle prestazioni di direzione tecnica e di sicurezza relative alla costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas. Con sentenza n. 5956/2017, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale rigettava l’opposizione. Interponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 471/2020, resa nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con atto in data 20.10.2021 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. Con successiva istanza, la predetta parte ha invocato la correzione dell’errore materiale, individuato nella formulazione della proposta nonostante l’intervenuta rinuncia al ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24281/2020 INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Numero sezionale 1016/2022Numero di raccolta generale 5456/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in Data pubblicazione 18/02/2022 riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal Tribunale di Napoli in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. compensando le spese di ambo i gradi di giudizio. La Corte distrettuale ha in particolare ritenuto che la documentazione depositata dalla odierna ricorrente nel giudizio di merito non dimostrasse l’effettivo inizio dei lavori, evento – quest’ultimo– che per espressa convenzione tra le parti costituiva il presupposto per l’esigibilità del credito. Ricorre per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a due motivi. Con il primo di essi lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, censurando la decisione di prime cure nella parte in cui essa non ha tenuto conto della documentazione depositata nel giudizio di merito, la quale –ad avviso della ricorrente– dimostrava l’effettivo inizio dei lavori, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito. La censura è inammissibile. La stessa prospettazione del motivo dimostra che in realtà la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel giudizio di merito è stata esaminata dalla Corte distrettuale. Quest’ultima, infatti, dà espressamente atto di essa, ritenendola tuttavia inidonea ai fini della prova dell’effettivo inizio delle opere. Trattasi di apprezzamento di fatto, del quale la società ricorrente invoca la revisione, trascurando che il motivo di ricorso in Cassazione non può mai risolversi in una istanza di riesame del merito, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è consentita, in sede di legittimità, una revisione critica dell’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, posto il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24281/2020 alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze Numero sezionale 1016/2022Numero di raccolta generale 5456/2022 probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazionData pubblicazione 18/02/2022e, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il secondo motivo, con il quale la società ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di merito, è a sua volta inammissibile, posto il principio secondo cui non è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477)”. Per effetto della rinuncia al ricorso, che evidentemente supera la proposta del relatore, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24281/2020 Numero sezionale 1016/2022 Numero di raccolta generale 5456/2022 Nulla per le spese. Data pubblicazione 18/02/2022 PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A