CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25391/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliata in BANZI(PZ), [OSCURATO:PERSONA] III, n. 20, DOM. DIG. , presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domicilia in AVELLINO, via Casale n. 5,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. COOP.-intimata-avverso la SENTENZA n. 96/2025 emessa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 22610/2025Numero sezionale 537/2026Numero di raccolta generale 25391/2026Data pubblicazione 16/09/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/09/2026