CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestopronunciarsi il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 novembre 2025, la Corte d’appello di Palermo, giudicando surinvio disposto, con decisione n. 10058 del 16 dicembre 2024, dalla Sesta sezione di questaCorte, riqualificato il delitto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) dell’imputazione nella cornicedi cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, ha rideterminato il trattamentosanzionatorio in anni due di reclusione ed euro 5.522, previo riconoscimento dellacontinuazione cd. esterna col delitto già giudicato con sentenza irrevocabile della Corted’appello di Palermo del 4 febbraio 2020.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, in relazione all’art. 99, quartocomma, cod. pen. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale sisarebbe limitata a ritenere la contestata recidiva, applicandola senza rendere ragioni circa lasussistenza della stessa. Si valorizza, a tal riguardo, la pronuncia dalla Corte costituzionalen. 185 del 2021.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 81 e 63, quarto comma, cod. pen. Pur avendo riqualificato il reato ascritto al capo 1)ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990, si sono apportati illogicamente gliaumenti di: 1) due terzi della pena per un’aggravante a effetto speciale, 2) di mesi due per lacontinuazione cd. interna, 3) mesi quattro per la continuazione con sentenza irrevocabile dicondanna resa dalla Corte d’appello di Palermo, il 4 febbraio 2020, con conseguenteviolazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, e inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo è fondato. Va premesso che, in sede di annullamento con rinvio, laSesta sezione di questa Corte, con la sentenza sopra menzionata, richiedeva alla Cortedistrettuale “una nuova valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare,alla ritenuta recidiva”; la sentenza rescindente demandava al giudice d’appello altresì ilcompito di valutare se, “alla luce dell’eventuale riqualificazione”, permanesse “una relazionequalificata tra i delitti per cui si procede e i precedenti ascritti, in ragione dei quali è statarilevata una loro accresciuta pericolosità”.Ebbene, sul punto, la gravata sentenza non si è espressa, limitandosi a motivare ildiscostamento della pena-base dal minimo edittale in ragione “della pluralità di cessioni disostanza stupefacente e dei precedenti penali” a carico del ricorrente.Per consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende ribadire, il giudiziosulla recidiva deve essere compiuto alla luce non già di un astratto canone di pericolositàsociale, né tanto meno guardando alla recidiva in guisa di un mero «status soggettivodesumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessinei confronti di una persona» (Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383-01),bensì sulla falsariga del concreto rapportotra il fatto-reato per cui si procede e le pregressecondotte criminose dell'imputato. Che un siffatto giudizio vada espresso sulla base diun'attenta considerazione della concretezzadel caso di specie è stato ricordato dalle SezioniUnite, secondo cui «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiedeun accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto chedeve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loroconsumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale»(S.U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). Nel caso in esame, come si èillustrato, tale verifica è mancata.Ne consegue la necessità di annullare con rinvio l’avversata sentenza, affinché sia resaadeguata motivazione circa la ritenuta recidiva; rimeditazione tanto più necessaria, ove siconsideri che, nel provvedimento impugnato, è stata operata la riqualificazione ipotizzatadalla sentenza rescindente del delitto originariamente ascritto in quello previsto dal quintocomma dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990.3. In disparte le superiori argomentazioni, e a prescindere da quel che il giudice dirinvio deciderà in punto di recidiva, deve affermarsi la manifesta infondatezza del secondomotivo. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la fattispecie prevista dal quintocomma dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990 è un reato autonomo, non già una circostanza279267 – 01, in motivazione). Non ha pertanto fondamento l’asserita violazione dell’art. 63cod. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo relativamente all'applicazione della recidiva. Dichiara inammissibile ilricorso nel resto.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]