CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 19 gennaio 2021 dal Gip del Tribunale di Milano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina e di sequestro di persona. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -violazione di legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato come rapina nel delitto di violenza privata, poiché la violenza era esercitata allo scopo di ottenere il cellulare e le chiavi di casa della zia della persona offesa e non con l'intenzione di ottenere un profitto di natura patrimoniale. -Violazione dell'art. 133 codice penale poiché la sentenza si è discostata dal minimo edittale nell'erronea convinzione che l'imputato fosse gravato da numerosi precedenti penali, mentre tale circostanza non corrisponde al vero. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non è stato dedotto con i motivi di appello ed è peraltro manifestamente infondato poiché dalla descrizione della condotta dell'imputato emerge che il predetto dopo avere immobilizzato la vittima le sottraeva il telefono cellulare, così procurandole un danno di tipo patrimoniale, e le chiavi dell'abitazione della zia dove si introduceva sottraendo del denaro. È evidente la natura patrimoniale della condotta posta in essere dall'imputato che ha cagionato un danno economico alla persona offesa, a prescindere dalle finalità immediate che lo stesso intendeva perseguire. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione, evidenziando la particolare gravità della condotta posta in essere dall'imputato a fronte della quale la condizione di incensurato non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Trattasi di motivazione conforme alle emergenze processuali e immune dalle censure dedotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore M