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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 43512/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. o [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione, presentata nell'interesse di Sabatino GRANATA, della confisca di 250/1000 dell'immobile sito in Giugliano in Campania (Na), via [OSCURATO:PERSONA] 44 piano T-1-2, disposta, in sede di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal GUP del Tribunale di Napoli.

1.1. La Corte territoriale evidenziava l'insussistenza del requisito della novità degli elementi rappresentati (l'essere stato il bene immobile acquistato dall'istante a titolo successorio), considerato che sia al momento del sequestro che al momento della confisca l'istante era a conoscenza della provenienza ereditaria del bene appreso; peraltro, già in sede di incidente di esecuzione, il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza.

Ancora sottolineava la Corte come, in ogni caso, l'istanza era stata presentata oltre il termine di sei mesi previsto per la proposizione dell'istanza di revocazione. 2.Avverso l'ordinanza indicata, Sabatino GRANATA ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della nozione di <nuova prova> ex art.630 cod. proc. pen.: richiamato il principio sancito dalla Sezioni Unite n. 634 del 2001 "Pisano" sul concetto di prova nuova, ricomprendente anche le prove acquisite in giudizio ma non valutate neanche implicitamente, applicabile anche all'istituto della revocazìone della confisca, il ricorrente ha censurato l'impugnata ordinanza laddove ha negato la novità della deduzione difensiva avanzata circa l'acquisto a titolo successorio dei beni oggetti di confisca; deduzione già dedotta in sede di cognizione, ma non valutata dal Giudicante neppure implicitamente.

2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Avverso la confisca disposta in sede penale, come nel caso che ci occupa, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 28 d.

Igs 159 del 2011, che espressamente si riferisce alla sola confisca di prevenzione.

Va data continuità al principio di diritto per cui la confisca disposta ai sensi 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere .dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01) Ancora, è stato recentemente affermato che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01).

Deve conclusivamente ritenersi che nel caso di specie la confisca direttamente conseguente alla condanna non possa essere autonomamente revocata in assenza di un diverso giudizio relativo alla penale responsabilità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione, presentata nell'interesse di Sabatino GRANATA, della confisca di 250/1000 dell'immobile sito in Giugliano in Campania (Na), via [OSCURATO:PERSONA] 44 piano T-1-2, disposta, in sede di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal GUP del Tribunale di Napoli. 1.1. La Corte territoriale evidenziava l'insussistenza del requisito della novità degli elementi rappresentati (l'essere stato il bene immobile acquistato dall'istante a titolo successorio), considerato che sia al momento del sequestro che al momento della confisca l'istante era a conoscenza della provenienza ereditaria del bene appreso; peraltro, già in sede di incidente di esecuzione, il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Ancora sottolineava la Corte come, in ogni caso, l'istanza era stata presentata oltre il termine di sei mesi previsto per la proposizione dell'istanza di revocazione. 2.Avverso l'ordinanza indicata, Sabatino GRANATA ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della nozione di <nuova prova> ex art.630 cod. proc. pen.: richiamato il principio sancito dalla Sezioni Unite n. 634 del 2001 "Pisano" sul concetto di prova nuova, ricomprendente anche le prove acquisite in giudizio ma non valutate neanche implicitamente, applicabile anche all'istituto della revocazìone della confisca, il ricorrente ha censurato l'impugnata ordinanza laddove ha negato la novità della deduzione difensiva avanzata circa l'acquisto a titolo successorio dei beni oggetti di confisca; deduzione già dedotta in sede di cognizione, ma non valutata dal Giudicante neppure implicitamente. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Avverso la confisca disposta in sede penale, come nel caso che ci occupa, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 28 d. Igs 159 del 2011, che espressamente si riferisce alla sola confisca di prevenzione. Va data continuità al principio di diritto per cui la confisca disposta ai sensi 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere .dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01) Ancora, è stato recentemente affermato che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01). Deve conclusivamente ritenersi che nel caso di specie la confisca direttamente conseguente alla condanna non possa essere autonomamente revocata in assenza di un diverso giudizio relativo alla penale responsabilità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
Decreto Cassazione n. 43512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris