CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. era stata formulata nella memoria difensiva in termini del tutto generici, inidonei a costituire compiuta rappresentazione del profilo indicato, fermo restando che con riguardo all'art. 337 cod. pen. la particolare tenuità non avrebbe potuto applicarsi per espressa esclusione nel caso di operanti nell'esercizio delle funzioni, e che comunque, anche in relazione al solo delitto di danneggiamento, la Corte ha dato conto della gravità della condotta, dell'intensità del dolo, della pervicacia oppositiva del ricorrente, elementi tutti idonei a rappresentare in concreto una situazione contraria all'applicabilità della causa di non punibilità; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, e risultano comunque manifestamente infondati, avendo la Corte dato conto del significato attribuibile alle condotte in rapporto ai precedenti da cui il ricorrente è gravato, così da consentire di ravvisare la maggior pericolosità che giustifica l'applicazione della recidiva, e valorizzato sia la gravità delle condotte sia il dato personologico al fine di escludere le attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]