CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 32999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato, con provvedimento reso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che tale iniziativa costituisce una mera riproposizione di quella disattesa con ordinanza del 6 novembre 2020; che il ricorrente, ancora con la memoria del 24 febbraio 2022, eccepisce che, in realtà, la più recente istanza ha un contenuto diverso e più ampio — in ordine alle circostanze di fatto rappresentate, prima ancora che alla loro valutazione — rispetto a quella precedente, tale da contraddire la conclusione, già raggiunta dal tribunale brindisino, secondo cui i fatti per i quali Panagiotis è stato condannato, rispettivamente, in Grecia ed in Italia sono distinti e reciprocamente autonomi, avuto riguardo al tempo ed al luogo della loro commissione ed all'identità dei correi; che, tuttavia, non avendo il ricorrente allegato, al momento della proposizione dell'impugnazione, l'istanza introduttiva del procedimento di esecuzione definito con l'ordinanza del 6 novembre 2020 — che, peraltro, non rientra tra gli atti versati nel fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione — deve prendersi atto, in via pregiudiziale, della carenza di autosufficienza del ricorso, che lo rende inammissibile per essere al giudice di legittimità precluso, in concreto, l'apprezzamento del vizio denunziato, che resta affidato alle sole deduzioni difensive, stando alle quali sarebbero stati offerti, con l'istanza più recente, «taluni elementi di specifica novità concernenti il profilo spazio- temporale e soggettivo, precedentemente non sottoposti al vaglio giurisdizionale»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così