Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 10393/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2935-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL'IRNO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5216/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l'avviso di pagamento notificato dal [OSCURATO:PERSONA] del Comprensorio del Sarno dei tributi consortili relativi alle annualità 2017 in relazione all'opificio ubicato in Cava de' Tirreni (Sa).

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall'Ente consortile e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Campania accoglieva l'appello osservando : a) che, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio del vantaggio diretto e specifico delle opere eseguite dal consorzio di bonifica si presumeva tutte le volte in cui vi era il piano di classifica e gli immobili erano ricompresi nel perimetro consortile e nel comprensorio di bonifica; b) che non rilevava, ai fini del riconoscimento del beneficio, la circostanza Ric. 2020 n. 02935 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- dell'esclusione del rischio idrogeologico riportata dal piano di classifica del 2017.

4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi; il Consorzio ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione dell'art 360 comma 10 nr. 5 cpc per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto del ricorso costituito dalla distanza del fondo dalle opere di bonifica e dalle caratteristiche geonnorgologiche del territorio, accertati dalla consulenza di parte prodotta e non presa in considerazione della sentenza, che rendevano non fruibile in concreto alcuna opera di bonifica. 1.1 Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1 nr. 4 cpc, per avere la CTR omesso di trattare le questioni, dichiarate assorbite dalla CTP, e riproposte nel giudizio di secondo grado, relative al difetto di motivazione dell'atto e del piano di classifica, alla mancata adozione da parte del consorzio del piano generale di bonifica, alla perdita di efficacia del Piano di Classifica

2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'adozione del c.d.

"perimetro di contribuenza" e/o del piano di classifica e l'inserzione dell'immobile all'interno del piano Ric. 2020 n. 02935 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- esonerano il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. tra le tante Cass nr 23225/2014, nr.6708/2015, nr.24356/2016. nr 3365/2017, nr 22099/2018) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.

Dunque l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum)Ydeve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. 2.2 Nella fattispecie in esame la contribuente, come si desume dagli scritti difensivi, prodotti nel presente giudizio ed il cui contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza, è stato trascritto nel ricorso, ha fornito elementi di fatto e dati tecnici, desumibili dalla consulenza di parte dell'[OSCURATO:PERSONA] (distanza del fondo dalle opere di bonifica conformazione orografica del terreno su cui insite lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA], posizione altimetrica favorevole del fondo) idonei a dimostrare, secondo l'assunto della contribuente, che l'area sulla quale sorgeva l'opificio non poteva in concreto trarre beneficio alcuno delle opere consortili. 2.3 La CTR ha completamente pretermesso l'esame dei suesposti fatti storici introdotti dal contribuente e, quindi, oggetto di controversia, e rilevanti, ai fini del decidere in quanto riferiti al superamento della presunzione di vantaggiosità delle opere idrauliche per i terreni inseriti in un Piano di Classifica 3 Il secondo motivo è infondato.

Ric. 2020 n. 02935 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -4- 3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi << ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 3.2 Nella fattispecie le questioni oggetto dei motivi dell'originario ricorso e riproposte dall'appellato nel giudizio di secondo grado afferiscono ad aspetti di natura preliminare e/o formale ( carenza di motivazione dell'atto impositivo, mancata adozione da parte del Consorzio del Piano generale di bonifica; perdita di efficacia non ultrattività, o, comunque illegittimità sopravvenuta del Piano di Classifica) sicchè può ritenersi che la CTR, pronunciandosi nel merito della pretesa impositiva ed affermando in conclusione che << ben può dirsi che sussistono le condizioni legali giustificative dell'imposizione per l'anno 2017, in applicazione dei suddetti principi di individuazione dei presupposti del contributo e di ripartizione dell'onere della prova», abbia implicitamente rigettato le censure dedotte dall'appellata. 4 In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordina alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ric. 2020 n. 02935 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -5- P.Q.M.

La Corte; accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2935-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL'IRNO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5216/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l'avviso di pagamento notificato dal [OSCURATO:PERSONA] del Comprensorio del Sarno dei tributi consortili relativi alle annualità 2017 in relazione all'opificio ubicato in Cava de' Tirreni (Sa). 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall'Ente consortile e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Campania accoglieva l'appello osservando : a) che, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio del vantaggio diretto e specifico delle opere eseguite dal consorzio di bonifica si presumeva tutte le volte in cui vi era il piano di classifica e gli immobili erano ricompresi nel perimetro consortile e nel comprensorio di bonifica; b) che non rilevava, ai fini del riconoscimento del beneficio, la circostanza Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- dell'esclusione del rischio idrogeologico riportata dal piano di classifica del 2017. 4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi; il Consorzio ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione dell'art 360 comma 10 nr. 5 cpc per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto del ricorso costituito dalla distanza del fondo dalle opere di bonifica e dalle caratteristiche geonnorgologiche del territorio, accertati dalla consulenza di parte prodotta e non presa in considerazione della sentenza, che rendevano non fruibile in concreto alcuna opera di bonifica. 1.1 Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1 nr. 4 cpc, per avere la CTR omesso di trattare le questioni, dichiarate assorbite dalla CTP, e riproposte nel giudizio di secondo grado, relative al difetto di motivazione dell'atto e del piano di classifica, alla mancata adozione da parte del consorzio del piano generale di bonifica, alla perdita di efficacia del Piano di Classifica 2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'adozione del c.d. "perimetro di contribuenza" e/o del piano di classifica e l'inserzione dell'immobile all'interno del piano Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- esonerano il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. tra le tante Cass nr 23225/2014, nr.6708/2015, nr.24356/2016. nr 3365/2017, nr 22099/2018) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio. Dunque l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum)Ydeve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. 2.2 Nella fattispecie in esame la contribuente, come si desume dagli scritti difensivi, prodotti nel presente giudizio ed il cui contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza, è stato trascritto nel ricorso, ha fornito elementi di fatto e dati tecnici, desumibili dalla consulenza di parte dell'[OSCURATO:PERSONA] (distanza del fondo dalle opere di bonifica conformazione orografica del terreno su cui insite lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA], posizione altimetrica favorevole del fondo) idonei a dimostrare, secondo l'assunto della contribuente, che l'area sulla quale sorgeva l'opificio non poteva in concreto trarre beneficio alcuno delle opere consortili. 2.3 La CTR ha completamente pretermesso l'esame dei suesposti fatti storici introdotti dal contribuente e, quindi, oggetto di controversia, e rilevanti, ai fini del decidere in quanto riferiti al superamento della presunzione di vantaggiosità delle opere idrauliche per i terreni inseriti in un Piano di Classifica 3 Il secondo motivo è infondato. Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- 3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi << ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 3.2 Nella fattispecie le questioni oggetto dei motivi dell'originario ricorso e riproposte dall'appellato nel giudizio di secondo grado afferiscono ad aspetti di natura preliminare e/o formale ( carenza di motivazione dell'atto impositivo, mancata adozione da parte del Consorzio del Piano generale di bonifica; perdita di efficacia non ultrattività, o, comunque illegittimità sopravvenuta del Piano di Classifica) sicchè può ritenersi che la CTR, pronunciandosi nel merito della pretesa impositiva ed affermando in conclusione che << ben può dirsi che sussistono le condizioni legali giustificative dell'imposizione per l'anno 2017, in applicazione dei suddetti principi di individuazione dei presupposti del contributo e di ripartizione dell'onere della prova», abbia implicitamente rigettato le censure dedotte dall'appellata. 4 In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordina alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- P.Q.M. La Corte; accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022 Il Presidente