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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42813/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Milano ha dichiarato la estinzione per prescrizione del reato di calunnia ascritto a [OSCURATO:PERSONA] confermando le statuizioni civili.

Per mezzo del difensore, l'imputata impugna per cassazione la sentenza lamentando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta del reato di calunnia.

Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice dell'impugnazione, pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado.

In presenza della argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali la ricorrente fornisce una versione alternativa priva di elementi di riscontro, la Corte di merito è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata valorizzando il contenuto, smentito dalle dichiarazioni testimoniali e documentali, sull'operazione di cessione delle quote della società familiare presupposto della denuncia.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Milano ha dichiarato la estinzione per prescrizione del reato di calunnia ascritto a [OSCURATO:PERSONA] confermando le statuizioni civili. Per mezzo del difensore, l'imputata impugna per cassazione la sentenza lamentando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta del reato di calunnia. Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice dell'impugnazione, pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza della argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali la ricorrente fornisce una versione alternativa priva di elementi di riscontro, la Corte di merito è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata valorizzando il contenuto, smentito dalle dichiarazioni testimoniali e documentali, sull'operazione di cessione delle quote della società familiare presupposto della denuncia. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 42813/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris