CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2022
Cassazione n. 48027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di cassare la sentenza impugnata con tutte le statuizioni consequenzialie le note conclusionali del 01/10/2022 con le quali sono state ribadite le conclusioni articolate in ricorso; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 640 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotta violazione di legge e vizio della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli art. 64, 191, 197, 197-bis, 210 e 526 cod. proc. pen.; la difesa con il primo motivo di appello aveva rilevato l'omissione degli avvisi dovuti prima dell'esame della persona offesa, costituita parte civile, perché imputata in reato probatoriamente connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) cod.proc. pen.; la parte civile avrebbe dovuto essere sentita in dibattimento ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni; illogicamente i giudici hanno travisato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale con particolare riferimento alle dichiarazioni del M.[OSCURATO:PERSONA], anche quanto alla restituzione di un paio di forbici richiamate nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione, perché contraddittoria e manifestamente illogica, nonché erronea interpretazione degli art. 192, comma 2, 3 e 4, cod. proc. pen. e 640 cod. pen. in relazione agli art. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; ricorre una motivazione illogica, contraddittoria e non adeguata in ordine alla coscienza e volontà dello Spanò di porre in essere artifici e raggiri; la Corte di appello segue un iter logico fragile e svilito da elementi di segno opposto allegati dalla difesa e non presi in adeguata considerazione; sono stati trascurati elementi di fatto rilevanti (identificazione dello Spanò, circostanze di consegna dell'assegno, modalità di denuncia di smarrimento del carnet di assegni, successiva vendita della forbice con consegna dell'originaria fattura di acquisto, esame del Vultaggio che dimostrava astio e rancore nei confronti del ricorrente); mancava in sostanza qualsiasi prova della consapevolezza da parte dello Spanò che l'assegno fosse stato in precedenza smarrito. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che erronea interpretazione degli art. 124 e 640 cod. pen. in relazione all'art. 529 cod.proc. pen.; la difesa aveva dedotto la tardività della querela sporta dalla parte civile, ma la Corte di appello non ha motivato sul punto travisando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed affermando che lo stesso veniva a conoscenza dell'irregolarità della firma in data 04/11/2015 allorché il titolo gli veniva restituito impagato, mentre invece aveva avuto conoscenza del fatto che il titolo non era coperto nella stessa data in cui lo aveva ricevuto, ovvero in data 12/10/2015. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria, nonché erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; appaiono inammissibili ed illogiche le considerazioni svolte dalla Corte di appello, senza alcun esame critico delle argomentazioni proposte dalla difesa; la tenuità del fatto era stata sostanzialmente ritenuta dal giudice di primo grado che aveva applicato il minimo della pena. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria, nonché erronea interpretazione della legge penale in relazione agli arti 62-bis cod. pen. e 192, 533, 546 cod. proc. pen.; la motivazione con la quale è stata esclusa la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche non risponde ai requisiti minimi di esistenza, nessuna motivazione è stata resa in relazione alle plurime osservazioni della difesa (un solo precedente penale riferibile allo Spanò e condotta processuale tenuta dallo stesso). 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado. 3. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti .In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 -01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 4. Quanto al primo motivo di ricorso la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa, nel riproporre le argomentazioni in tema di inutilizzabilità già introdotte nello stesso identico senso in appello, non si è confrontata con un elemento preliminare ovvero la valutazione della Corte di appello che ha recisamente escluso, con motivazione logica e persuasiva, la ricorrenza di una connessione probatoria tra i due procedimenti penali citati, richiamando le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], delle quali la difesa ha estrapolato solo alcuni stralci in modo non esplicativo o risolutivo. La Corte di appello ha poi fornito un'ulteriore e risolutiva argomentazione, caratterizzata da logicità stringente, facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato da Sez. 1, n.40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv.274337-01, secondo il quale in tema di prova dichiarativa il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen. all'imputato di 2t.,t-r0 vprobatoriamente collegato, costituito parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nell'atto costitutivo e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza. La Corte ha, dunque, affermato che non ricorre connessione probatoria e che, comunque, anche ove ricorresse, l'espressa manifestazione della volontà di costituirsi parte civile, la presenza di un difensore e la decisione di testimoniare, sono tutti elementi logicamente indicativi della consapevole scelta di partecipare al procedimento, seppure eventualmente indagato in procedimento connesso. 5. Con il secondo motivo di ricorso si propone un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai 41, motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. 5.1.Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 5.2. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 5.3. Contrariamente a quanto dedotto, emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme di elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento a modi e tempi della condotta posta in essere dallo Spanò, all'iintenzionalità evidente, al fine di procurarsi un profitto ingiusto, con piena considerazione delle osservazioni difensive, ripetute in questa sede in termini assolutamente corrispondenti ai motivi di appello. La Corte difatti evidenzia, in modo conforme al giudice di primo grado, tutti gli elementi di critica allegati dalla difesa (si veda in tal senso pag. 2) e li considera esplicitamente, giungendo ad una ricostruzione probatoria logicamente articolata e persuasiva, richiamando anche elementi ulteriori estremamente significativi (la circostanza che il ricorrente si fosse recato poco prima, sempre per acquistare del materiale dal Bonura, cercando di pagare con un assegno postale che non veniva accettato dal negoziante perché ritenuto poco credibile, le rassicurazioni fornite 6 L, dallo Spanò al Bonura quanto all'immediata copertura dell'assegno, tutti elementi ritenuti compiutamente indicativi dell'artificiosità della condotta posta in essere). 6. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto la tardività della querela, anche in questo caso senza confrontarsi con la decisione della Corte di appello che ha motivatamente argomentato chiarendo che, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le parti e delle rassicurazioni fornite dallo Spanò, il Bonura era venuto effettivamente a conoscenza del mancato pagamento dell'assegno al momento della sua restituzione, impagato, in data 04/11/2015. Le argomentazioni giuridiche spese in senso contrario in ricorso, seppure pregevoli, non si confrontano con la motivazione che si presenta sul punto logica e persuasiva, oltre che pienamente riscontrata dal complesso di elementi di prova acquisiti in giudizio. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01). È dunque onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234498-01). Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso poi l'onere della i i prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01). Il ricorrente nel caso in esame ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto, in mancanza della prova rigorosa richiesta a tal fine. 7. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione e reitera, quanto alla sussistenza dei presupposti della disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen., gli argomenti già spesi con l'atto di appello e motivatamente respinti, senza tener conto di elementi risolutivi richiamati dalla Corte di appello in modo del tutto logico (non esiguità del danno, modalità della condotta), giungendo ad una inammissibile commistione tra la dosimetria della pena prescelta (al minimo edittale) e la ricorrenza degli elementi necessari a far ritenere la ricorrenza della particolare tenuità del fatto. In tal senso occorre ribadire il principio secondo il quale l'esclusione della particolare tenuità del 7 lAt fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065-01). 8. Ugualmente infondato il quinto motivo di ricorso. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha esplicitamente evidenziato i criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione logica e persuasiva, il regime prescelto quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, escludendole. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Difatti, il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta dallo Spanò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore