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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01764/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24575/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale ACI, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2449/2024 del [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’ACI [OSCURATO:PERSONA] d’Italia Area metropolitana di Napoli, per sentir accertare la perdita di possesso dell’autovettura Fiat, modello “Panda” tg.

NAX36420, telaio n.

ZFAI41A0005600847 a far data dal 28/05/1993 o in subordine con decorrenza dalla proposizione della domanda, ordinando ai competenti uffici dell’ACI la relativa annotazione nel P.R.A.

Si costituirono in giudizio gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], spiegando a loro volta domanda finalizzata ad ottenere l’accertamento giudiziale della perdita del possesso dell’autovettura.

Rimase contumace l’ACI. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse sia la domanda principale, che quella avanzata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei termini seguenti, siccome riportati dalla sentenza d’appello: accoglie la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed accertata la perdita di possesso, da parte di essa attrice, a far data dal 30/12/2013, dell’auto (…), dichiarando la sentenza opponibile all’ACI (…), quale responsabile ex lege, del [OSCURATO:PERSONA] (…), per effetto ordina al Conservatore P.R.A. competente di effettuare la relativa annotazione con esonero dello stesso da ogni responsabilità; il tutto con condanna della convenuta ACI (…) al rimborso delle spese e competenze di giudizio (…) ; nonché, negli stessi termini, quella avanzata da Rosaria, Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA] e anche in questo casocon condanna dell’A.C .

I . al pagamento delle spese.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza oggi gravata, rigettò l’appello proposto dall’A.C.I. e confermò la decisione del giudice di prime cure, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese.

Secondo il Giudice di secondo grado doveva ritenersi infondata la doglianza dell’appellante relativa alla nullità della notifica dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, effettuata presso una mera articolazione territoriale dell’A.C.I. e non presso la sede legale sita in Roma, ove è domiciliato per la carica il rappresentante legale, cui era conseguita rituale dichiarazione di contumacia dell’anzidetta convenuta, poiché, secondo il Giudice sensi dell’articolo 144 c.p.c., comma 2, le notificazioni nei confronti degli enti pubblici si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede e si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente (...) Sotto altro profilo, escluse il difetto di legittimazione passiva dell’A.C.I., giacché la stessa era obbligata “ex lege” alla tenuta del P.R.A. di Napoli e, dunque, legittimata a stare in giudizio per l’accertamento della perdita di possesso di un autoveicolo, al quale conseguiva l’ordine al competente conservatore P.R.A. della relativa annotazione. l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia-A.C.I. propone ricorso fondato su due motivi.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA].

1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 144, 145 e 291 cod. proc. civ.

Secondo l’assunto non troverebbeapplicazione la disciplina prevista dall’art. 144 cod. proc. civ., bensì quella dettata dall’art. 145 cod. proc. civ. poiché, secondo l’orientamento costante della Cassazione, la notifica degli atti giudiziari agli enti pubblici non economici, come l’A.C.I., deve avvenire ai sensi di quest’ultima norma.

A tutto voler concedere, e contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di seconde cure, l’Ufficio A.C.I. dell’Area metropolitana di Napoli sarebbe una mera articolazione territoriale dell’ente, priva di soggettività e personalità giuridica.

Infine, si soggiunge,il Tribunale aveva del tutto omesso di prendere in considerazione il motivo d’appello con cui era stata lamentata la violazione dell’art. 292 cod. proc. civ., a fronte della mancata notifica della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 39 r.d. n. 1814/1927, dell’art. 94 d.l. n. 285/1992 (Codice della strada) e dell’art. 2686 cod. civ., avendo il Tribunale ritenuto erroneamente legittimata l’A.C.I. per il solo fatto di gestire “ex lege”il P.R.A. e per aver, di conseguenza, fatto mal governo delle regole di diritto sulla condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

L’A.C.I., a dire della ricorrente, assume solamente l’obbligo della regolare tenuta del P.R.A., non dovendo neppure procedere ad indagini relative allo stato giuridico o di fatto delle vetture Inoltre, il potere sulla gestione del P.R.A. risulta rimesso alla Procura della Repubblica e qualunque ricorso in caso di illegittimo rifiuto da parte dei funzionari addetti al P.R.A. di dar corso a un’istanza di trascrizione può essere proposto soltanto innanzi al presidente del tribunale competente, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 40 r.d. 1814/1927.

Da quanto detto conseguiva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in tema di spese.

1. a riguardo del primo motivo il Collegio osserva quanto segue.

La notifica della citazione di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice di pace.

Questa Corte ha più volte chiarito che l'art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta (Sez. 1, n. 9813, 05/07/2002, Rv. 555568 –01; nello stesso senso già Cass. n. 2992/1990).

Si è, inoltre, affermato che le notificazioni degli atti agli enti pubblici per i quali non operi la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell'art. 145 cod. proc. civ., presso la sede legale.

Pertanto, è nulla la notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della U.S.L. n. 58 di Palermo effettuata presso l'ufficio delle gestioni stralcio, trattandosi di ufficio distaccato e periferico, privo di autonomia e soggettività distinte, a nulla rilevando che gli organi preposti a detto ufficio siano muniti del potere di rappresentanza processuale nei limiti delle loro attribuzioni (Sez. 1, n. 12215, 25/11/1995, Rv. 494817 – 01; conf., Cass. nn. 10691/2001, 9813/2002).

Tuttavia, si è avuto altresì modo di spiegare che la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla "vocatio in ius", non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell'atto di evocazione in giudizio, giacché l'effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante "ex nunc", poiché, diversamente opinando, si verrebbe a configurare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (Sez. 3, n. 11317, 15/05/2009, Rv. 608269 –01).

Ed ancora, la citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164 cod. proc. civ., la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell'inabilitato, è disciplinata non dall'art. 182 cod. proc. civ., ma dagli artt. 164, comma 2, e 156, comma 3, cod. proc. civ.; qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell'appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, che non esclude però l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza.

Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ. (Sez.

U., n. 9217, 19/4/2010, Rv. 612564 –01).

In effetti, nel caso in esame il Giudice dell’appello, pur avendo errato a giudicare valida la notificazione dell’atto di citazione in primo grado, ha deciso la causa nel merito, confermando la statuizione di primo grado.

È gioco forza, quindi, previa correzione dell’errore di diritto nel quale è incorso il Tribunale di Napoli, rigettata la doglianza, procedere al vaglio del secondo motivo

2. Il secondo motivo è fondato.

L’evocazione in giudizio dell’A.C.I. è ingiustificata, in quanto la convenuta non è contraddittore in relazione alla pretesa fatta valere.

L’attrice non muove all’A.C.I. alcun rimprovero giuridicamente apprezzabile.

Si tratta, in definitiva della citazione di soggetto estraneo alla materia del contendere, che non ha alcun potere di certificare o attestare la perdita di possesso dell’autovettura, senza necessità d’indugiare più di tanto sulle specifiche attribuzioni assegnate all’ente pubblico dalla legge, basti quanto di seguito.

Il regio d.l. 15 marzo 1927, n. 436, istitutivo del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia, riserva all’A.C.I. il compito di registrare trasferimenti e costituzione di diritti reali concernenti autoveicoli.

Significativamente dispone l’art. 6, co. 1: I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte ai terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri diritti sull'autoveicolo e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge e l’art. 22: La sede provinciale dell'A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riporta nel registro pubblico il contenuto delle note, indicando inoltre il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui è collocato il titolo stesso Il r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, contenente le disposizioni di attuazione e transitorie del regio d.l. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia, all’art. 39, recita: I funzionari dell'A.

C.

I. incaricati della tenuta del pubblico registro non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, né di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti.

A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario. .

Così individuando ipotesi di responsabilità, peraltro dei funzionari e non certo dell’ente, nel caso d’ingiusta ricusazione o ritardo di atti dovuti, del tutto estranea alla pretesa azionata.

Invero, l’accertamento della “perdita di possesso” dell’autoveicolo impone l’evocazione in giudizio del contraddittore, identificabile nel soggetto che dalla persistenza dell’apparenza di possesso in capo all’intestatario del mezzo tragga vantaggio a discapito di quest’ultimo (come si potrebbe ipotizzare per l’ente che ne ricavi vantaggio fiscale o esiga riscossione a titolo di sanzione).

Tale non è certamente l’A.C.I., chiamata sì ad annotare la sentenza che accerti una tale perdita (ove ciò le venga ritualmente richiesto) , ma che in alcun modo potrebbe certificare “ex se” un tal fatto.

Né, ovviamente, si versa nel caso di rifiuto di annotare la statuizione che abbia accertato la “perdita di possesso”.

3. Il difetto di legittimazione dell’A.C.I. importa il rigetto della domanda, unico soggetto contro il quale l’attrice, ma anche i convenuti eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno avanzato la pretesa rimasta infondata, non disponendo l’anzidetto ente del bene della vita agognato dalle controparti.

Nei confronti di quest’ultimi, va soggiunto, l’originaria attrice ha implicitamente, ma, tuttavia, inequivocamente, rinunciato a ogni pretesa, avendo concluso in sede d’appello per la condanna esclusiva dell’A.C.I. (cfr. la sentenza a pag. 4 –non numerata –).

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa viene decisa nel merito con rigetto della domanda.

5. il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dellaricorrente.

P.Q.M accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado d’appello e del giudizio di cassazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia –A.C.

I .

Spese che si liquidano, quanto al grado d’appello in euro 1.701,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e, quanto al giudizio di cassazione,in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24575/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale ACI, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2449/2024 del [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’ACI [OSCURATO:PERSONA] d’Italia Area metropolitana di Napoli, per sentir accertare la perdita di possesso dell’autovettura Fiat, modello “Panda” tg. NAX36420, telaio n. ZFAI41A0005600847 a far data dal 28/05/1993 o in subordine con decorrenza dalla proposizione della domanda, ordinando ai competenti uffici dell’ACI la relativa annotazione nel P.R.A. Si costituirono in giudizio gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], spiegando a loro volta domanda finalizzata ad ottenere l’accertamento giudiziale della perdita del possesso dell’autovettura. Rimase contumace l’ACI. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse sia la domanda principale, che quella avanzata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei termini seguenti, siccome riportati dalla sentenza d’appello: accoglie la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed accertata la perdita di possesso, da parte di essa attrice, a far data dal 30/12/2013, dell’auto (…), dichiarando la sentenza opponibile all’ACI (…), quale responsabile ex lege, del [OSCURATO:PERSONA] (…), per effetto ordina al Conservatore P.R.A. competente di effettuare la relativa annotazione con esonero dello stesso da ogni responsabilità; il tutto con condanna della convenuta ACI (…) al rimborso delle spese e competenze di giudizio (…) ; nonché, negli stessi termini, quella avanzata da Rosaria, Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA] e anche in questo casocon condanna dell’A.C . I . al pagamento delle spese. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza oggi gravata, rigettò l’appello proposto dall’A.C.I. e confermò la decisione del giudice di prime cure, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese. Secondo il Giudice di secondo grado doveva ritenersi infondata la doglianza dell’appellante relativa alla nullità della notifica dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, effettuata presso una mera articolazione territoriale dell’A.C.I. e non presso la sede legale sita in Roma, ove è domiciliato per la carica il rappresentante legale, cui era conseguita rituale dichiarazione di contumacia dell’anzidetta convenuta, poiché, secondo il Giudice sensi dell’articolo 144 c.p.c., comma 2, le notificazioni nei confronti degli enti pubblici si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede e si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente (...) Sotto altro profilo, escluse il difetto di legittimazione passiva dell’A.C.I., giacché la stessa era obbligata “ex lege” alla tenuta del P.R.A. di Napoli e, dunque, legittimata a stare in giudizio per l’accertamento della perdita di possesso di un autoveicolo, al quale conseguiva l’ordine al competente conservatore P.R.A. della relativa annotazione. l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia-A.C.I. propone ricorso fondato su due motivi. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 144, 145 e 291 cod. proc. civ. Secondo l’assunto non troverebbeapplicazione la disciplina prevista dall’art. 144 cod. proc. civ., bensì quella dettata dall’art. 145 cod. proc. civ. poiché, secondo l’orientamento costante della Cassazione, la notifica degli atti giudiziari agli enti pubblici non economici, come l’A.C.I., deve avvenire ai sensi di quest’ultima norma. A tutto voler concedere, e contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di seconde cure, l’Ufficio A.C.I. dell’Area metropolitana di Napoli sarebbe una mera articolazione territoriale dell’ente, priva di soggettività e personalità giuridica. Infine, si soggiunge,il Tribunale aveva del tutto omesso di prendere in considerazione il motivo d’appello con cui era stata lamentata la violazione dell’art. 292 cod. proc. civ., a fronte della mancata notifica della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 39 r.d. n. 1814/1927, dell’art. 94 d.l. n. 285/1992 (Codice della strada) e dell’art. 2686 cod. civ., avendo il Tribunale ritenuto erroneamente legittimata l’A.C.I. per il solo fatto di gestire “ex lege”il P.R.A. e per aver, di conseguenza, fatto mal governo delle regole di diritto sulla condanna alle spese secondo il principio della soccombenza. L’A.C.I., a dire della ricorrente, assume solamente l’obbligo della regolare tenuta del P.R.A., non dovendo neppure procedere ad indagini relative allo stato giuridico o di fatto delle vetture Inoltre, il potere sulla gestione del P.R.A. risulta rimesso alla Procura della Repubblica e qualunque ricorso in caso di illegittimo rifiuto da parte dei funzionari addetti al P.R.A. di dar corso a un’istanza di trascrizione può essere proposto soltanto innanzi al presidente del tribunale competente, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 40 r.d. 1814/1927. Da quanto detto conseguiva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in tema di spese. 1. a riguardo del primo motivo il Collegio osserva quanto segue. La notifica della citazione di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice di pace. Questa Corte ha più volte chiarito che l'art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta (Sez. 1, n. 9813, 05/07/2002, Rv. 555568 –01; nello stesso senso già Cass. n. 2992/1990). Si è, inoltre, affermato che le notificazioni degli atti agli enti pubblici per i quali non operi la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell'art. 145 cod. proc. civ., presso la sede legale. Pertanto, è nulla la notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della U.S.L. n. 58 di Palermo effettuata presso l'ufficio delle gestioni stralcio, trattandosi di ufficio distaccato e periferico, privo di autonomia e soggettività distinte, a nulla rilevando che gli organi preposti a detto ufficio siano muniti del potere di rappresentanza processuale nei limiti delle loro attribuzioni (Sez. 1, n. 12215, 25/11/1995, Rv. 494817 – 01; conf., Cass. nn. 10691/2001, 9813/2002). Tuttavia, si è avuto altresì modo di spiegare che la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla "vocatio in ius", non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell'atto di evocazione in giudizio, giacché l'effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante "ex nunc", poiché, diversamente opinando, si verrebbe a configurare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (Sez. 3, n. 11317, 15/05/2009, Rv. 608269 –01). Ed ancora, la citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164 cod. proc. civ., la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell'inabilitato, è disciplinata non dall'art. 182 cod. proc. civ., ma dagli artt. 164, comma 2, e 156, comma 3, cod. proc. civ.; qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell'appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, che non esclude però l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ. (Sez. U., n. 9217, 19/4/2010, Rv. 612564 –01). In effetti, nel caso in esame il Giudice dell’appello, pur avendo errato a giudicare valida la notificazione dell’atto di citazione in primo grado, ha deciso la causa nel merito, confermando la statuizione di primo grado. È gioco forza, quindi, previa correzione dell’errore di diritto nel quale è incorso il Tribunale di Napoli, rigettata la doglianza, procedere al vaglio del secondo motivo 2. Il secondo motivo è fondato. L’evocazione in giudizio dell’A.C.I. è ingiustificata, in quanto la convenuta non è contraddittore in relazione alla pretesa fatta valere. L’attrice non muove all’A.C.I. alcun rimprovero giuridicamente apprezzabile. Si tratta, in definitiva della citazione di soggetto estraneo alla materia del contendere, che non ha alcun potere di certificare o attestare la perdita di possesso dell’autovettura, senza necessità d’indugiare più di tanto sulle specifiche attribuzioni assegnate all’ente pubblico dalla legge, basti quanto di seguito. Il regio d.l. 15 marzo 1927, n. 436, istitutivo del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia, riserva all’A.C.I. il compito di registrare trasferimenti e costituzione di diritti reali concernenti autoveicoli. Significativamente dispone l’art. 6, co. 1: I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte ai terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri diritti sull'autoveicolo e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge e l’art. 22: La sede provinciale dell'A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riporta nel registro pubblico il contenuto delle note, indicando inoltre il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui è collocato il titolo stesso Il r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, contenente le disposizioni di attuazione e transitorie del regio d.l. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia, all’art. 39, recita: I funzionari dell'A. C. I. incaricati della tenuta del pubblico registro non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, né di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario. . Così individuando ipotesi di responsabilità, peraltro dei funzionari e non certo dell’ente, nel caso d’ingiusta ricusazione o ritardo di atti dovuti, del tutto estranea alla pretesa azionata. Invero, l’accertamento della “perdita di possesso” dell’autoveicolo impone l’evocazione in giudizio del contraddittore, identificabile nel soggetto che dalla persistenza dell’apparenza di possesso in capo all’intestatario del mezzo tragga vantaggio a discapito di quest’ultimo (come si potrebbe ipotizzare per l’ente che ne ricavi vantaggio fiscale o esiga riscossione a titolo di sanzione). Tale non è certamente l’A.C.I., chiamata sì ad annotare la sentenza che accerti una tale perdita (ove ciò le venga ritualmente richiesto) , ma che in alcun modo potrebbe certificare “ex se” un tal fatto. Né, ovviamente, si versa nel caso di rifiuto di annotare la statuizione che abbia accertato la “perdita di possesso”. 3. Il difetto di legittimazione dell’A.C.I. importa il rigetto della domanda, unico soggetto contro il quale l’attrice, ma anche i convenuti eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno avanzato la pretesa rimasta infondata, non disponendo l’anzidetto ente del bene della vita agognato dalle controparti. Nei confronti di quest’ultimi, va soggiunto, l’originaria attrice ha implicitamente, ma, tuttavia, inequivocamente, rinunciato a ogni pretesa, avendo concluso in sede d’appello per la condanna esclusiva dell’A.C.I. (cfr. la sentenza a pag. 4 –non numerata –). 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa viene decisa nel merito con rigetto della domanda. 5. il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dellaricorrente. P.Q.M accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado d’appello e del giudizio di cassazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia –A.C. I . Spese che si liquidano, quanto al grado d’appello in euro 1.701,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e, quanto al giudizio di cassazione,in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
Sentenza Cassazione n. 01764/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris