Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08598/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità penale alla luce degli accertamenti compiuti dai verbalizzanti che hanno eseguito un controllo all'interno dell'abitazione dopo che la moglie dell'imputato aveva ammesso come il marito fosse assente; in relazione, invece, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 384, comma 4, cod. pen., il giudice del gravame ha escluso che ne ricorressero gli elementi costitutivi, a fronte di un motivo di appello generico; ancora, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, nella sentenza impugnata è contenuta una motivazione coerente, logica e puntuale, là dove si valorizzava la modalità della condotta perpetrata quale espressiva di una spiccata pericolosità dell'imputato; infine, in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che, tanto il motivo di gravame sul punto, quanto quello oggetto del presente ricorso, sono generici perché non contengono l'individuazione degli elementi positivi da porre a sostegno della richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i147 otto7-e 2022 [OSCURATO:PERSONA] stenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità penale alla luce degli accertamenti compiuti dai verbalizzanti che hanno eseguito un controllo all'interno dell'abitazione dopo che la moglie dell'imputato aveva ammesso come il marito fosse assente; in relazione, invece, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 384, comma 4, cod. pen., il giudice del gravame ha escluso che ne ricorressero gli elementi costitutivi, a fronte di un motivo di appello generico; ancora, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, nella sentenza impugnata è contenuta una motivazione coerente, logica e puntuale, là dove si valorizzava la modalità della condotta perpetrata quale espressiva di una spiccata pericolosità dell'imputato; infine, in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che, tanto il motivo di gravame sul punto, quanto quello oggetto del presente ricorso, sono generici perché non contengono l'individuazione degli elementi positivi da porre a sostegno della richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i147 otto7-e 2022 [OSCURATO:PERSONA] stenso
Sentenza Cassazione n. 08598/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris