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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12015/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Franca 'Zacco, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione e di euro cinquemila di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] (così riqualificato il fatto di cui al capo a) e in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo c), nonché di quelli di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo b), fatti verificatisi in [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2018.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo censure esposte in tre motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in punto di determinazione della pena.

Deduce che la pena base e gli aumenti per continuazione sono stati fissati in misura particolarmente elevata considerati i limiti edittali previsti per i ritenuti reati.

Sono mancate le doverose spiegazioni motivazionali al riguardo.

Inoltre, la decisione in ordine alla determinazione della pena non ha considerato la piena confessione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua spontanea consegna alle forze dell'ordine.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 590 cod. pen. e vizi della motivazione con riguardo al diniego della riqualificazione dei fatti (ascritti al capo a) commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di lesioni personali colpose.

Espone che si è omesso di tenere conto dei rilievi mossi con i motivi di appello che, sulla base di precisi e convergenti elementi (l'assenza di movente, la direzione dei colpi esplosi verso la sede stradale e lo stato di alterazione psico- fisica dell'imputato), avevano illustrato l'assoluta accidentalità del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], in modo da dovere rimanere esclusa ogni forma di dolo.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 52, 55, 55 e 133 cod. pen., e degli artt. 192, 195 e 546 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al fatto ascritto al capo b).

Deduce che con riguardo alla condotta in danno di [OSCURATO:PERSONA] sono stati esclusi i presupposti della legittima difesa o del suo eccesso colposo sulla base delle sole dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], asseritamente riscontrate da un unico colloquio telefonico (sottoposto ad ascolto) intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo è stata completamente omessa la valutazione di elementi decisivi comprovanti gli estremi della scriminante, fra cui quelli desumibili da un altro colloquio fra [OSCURATO:PERSONA] e sua madre Agnese, attestante la genuinità della versione dell'imputato resa nell'immediatezza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Iniziando a esaminare le doglianze mosse in punto di affermazione della responsabilità, va rilevato, quanto al secondo motivo, che la motivazione della sentenza di primo grado aveva ricostruito la condotta dell'imputato in danno di Clemente, dando atto della seguente ricostruzione risultante dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo.

Clemente stava rientrando a piedi nella sua abitazione.

Vedeva sopraggiungere un'auto con a bordo l'imputato che egli già conosceva. [OSCURATO:PERSONA] si porgeva dal finestrino impugnando una pistola.

La puntava in direzione delle sue gambe.

Mentre il veicolo proseguiva la corsa, esplodeva diversi colpi.

Uno di essi raggiungeva il piede di Clemente, cagionando le lesioni.

La sentenza di appello, rispondendo alle censure mosse al riguardo, che neppure si misuravano con la ricostruzione della vittima, ha invece concentrato l'attenzione sull'osservazione che lo sparare all'impazzata dell'imputato, quattro- cinque colpi, dall'auto in corsa, in una strada non secondaria, frequentata da pedoni, rappresentava le condizioni almeno del dolo eventuale, risultando da detti indicatori la chiara previsione e accettazione volitiva dell'evénto cagionato.

Le censure esposte nel secondo motivo del ricorso oppongono a tale risposta l'enunciazione di principi e una serie di considerazioni circa l'assenza di un movente (risvolto in sé per nulla decisivo), il ricorrere di uno stato di alternazione pisco-fisica (tuttavia non associato a condizioni influenti sulla imputabilità) e la direzione dei colpi verso la sede stradale (però almeno uno di essi intercettava la vittima), pervenendo a mere sovrapposizioni valutative che sono del tutto inidonee a dimostrare una manifesta illogicità della motivazione.

3. Il terzo motivo, con riguardo alla condotta in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b) ripropone ancora la prospettazione delle scriminante della legittima di difesa.

Il fatto, come rilevato nella sentenza di appello, il primo grado veniva precisamente ricostruito, sulla base dell'esame delle risultanze costituite, oltre che dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Il particolare si rilevava che quella sera, dopo un litigio telefonico fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recavano nel luogo in cui abitava [OSCURATO:PERSONA] per impartire una lezione a Zarro.

In tale luogo, [OSCURATO:PERSONA], dopo una breve discussione, estraeva la pistola che aveva portato con sé ed esplodeva un colpo indirizzandolo nella direzione del piede sinistro di [OSCURATO:PERSONA] che effettivamente attingeva, così provocando le lesioni. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si allontanavano a bordo dell'auto del secondo.

Durante il percorso per rientrare a casa si verificava l'episodio descritto nel capo a).

La Corte di appello, disattendeva i rilievi difensivi che intendevano ancora asseverare l'attendibilità della diversa versione dell'imputato, secondo cui egli avrebbe esploso il colpo trovandosi in serio pericolo a causa del sopraggiungere di diverse persone che volevano aggredirlo nel luogo dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici di secondo grado ribadivano che il sopraggiungere dei comportamenti aggressivi delle altre persone risultava smentito non solo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate che descrivevano quanto avvenuto quella sera e la stessa esplosione del colpo.

A tal riguardo la motivazione di primo grado, che la Corte di appello ha mostrato di condividere sul punto, aveva già precisamente evidenziato che si trattava di una vera e propria spedizione punitiva.

Per questo [OSCURATO:PERSONA] aveva portato con sé l'arma già illegalmente detenuta.

L'aveva estratta nel corso di un confronto solamente verbale.

Ne aveva poi fatto uso, non sparando in aria come avrebbe dovuto fare nel caso dell'esistenza di meri intenti intimidatori.

Di contro, aveva direttamente indirizzato il colpo verso il piede della vittima.

La Corte distrettuale aggiungeva che, comunque, le condizioni della legittima difesa nella specie non potevano configurarsi stante la chiara evitabilità in altro modo del pericolo prospettato, posto che l'imputato, anziché servirsi dell'arma che aveva appositamente portato con sé, ove in pericolo, poteva agevolmente allontanarsi raggiungendo l'auto di [OSCURATO:PERSONA] rimasto ad attenderlo, proprio come aveva in seguito fatto, ma solo dopo avere esploso il colpo contro [OSCURATO:PERSONA].

Le doglianze esposte nel terzo motivo del ricorso ribadiscono un'alternativa ricostruzione difensiva basandosi sulla mera reinterpretazione di alcune altre frasi intercettate e su una serie di circostanze che vengono meramente asserite e sovrapposte a quelle rappresentate dai giudici di merito, in definitiva ignorate.

In tal modo le obiezioni difensive sfuggono, fra l'altro, al confronto con le appropriate e logiche rappresentazioni motivazionali, già in primo grado, che hanno tracciato un iter della condotta fin dall'inizio del tutto estraneo agli intenti di difesa che l'imputato si sarebbe rappresentato attingendo la vittima, così come alla possibile rappresentazione di un reale pericolo non altrimenti evitabile.

Anche in tal caso i rilievi risultano, dunque, aspecifici o solo rivalutativi.

4. Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, asserisce la mancanza di idonea motivazione a supporto della quantificazione della pena, ma non si misura minimamente con le spiegazioni appropriatamente intervenute, con riguardo alla pena base e agli aumenti per continuazione, comunque sempre quantificate in linea con tutte i parametri edittali: in piena coerenza con l'intera ricostruzione dei fatti, la Corte di appello ha valorizzato in senso negativo quanto accertato sia sulla deliberata attuazione di un spedizione punitiva portando con sé un'arma da tempo illegalmente detenuta e poi adoperandola, sia sul ferimento con il medesimo strumento di due persone a brevissima distanza di tempo.

Per altro verso, la difesa, facendo ancora riferimento al comportamento processuale dell'imputato, si oppone alle pertinenti valutazioni di merito che hanno ribadito come si fosse al cospetto di un percorso dichiarativo, invece, volto a ridimensionare le proprie responsabilità a fronte di evidenti elementi a carico.

Si tratta, pertanto, di doglianze anch'esse prive dei requisiti di ammissibilità.

4. In ragione di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma congruamente determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Franca 'Zacco, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione e di euro cinquemila di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] (così riqualificato il fatto di cui al capo a) e in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo c), nonché di quelli di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capo b), fatti verificatisi in [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2018. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo censure esposte in tre motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in punto di determinazione della pena. Deduce che la pena base e gli aumenti per continuazione sono stati fissati in misura particolarmente elevata considerati i limiti edittali previsti per i ritenuti reati. Sono mancate le doverose spiegazioni motivazionali al riguardo. Inoltre, la decisione in ordine alla determinazione della pena non ha considerato la piena confessione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua spontanea consegna alle forze dell'ordine. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 590 cod. pen. e vizi della motivazione con riguardo al diniego della riqualificazione dei fatti (ascritti al capo a) commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di lesioni personali colpose. Espone che si è omesso di tenere conto dei rilievi mossi con i motivi di appello che, sulla base di precisi e convergenti elementi (l'assenza di movente, la direzione dei colpi esplosi verso la sede stradale e lo stato di alterazione psico- fisica dell'imputato), avevano illustrato l'assoluta accidentalità del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], in modo da dovere rimanere esclusa ogni forma di dolo. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 52, 55, 55 e 133 cod. pen., e degli artt. 192, 195 e 546 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al fatto ascritto al capo b). Deduce che con riguardo alla condotta in danno di [OSCURATO:PERSONA] sono stati esclusi i presupposti della legittima difesa o del suo eccesso colposo sulla base delle sole dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], asseritamente riscontrate da un unico colloquio telefonico (sottoposto ad ascolto) intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo è stata completamente omessa la valutazione di elementi decisivi comprovanti gli estremi della scriminante, fra cui quelli desumibili da un altro colloquio fra [OSCURATO:PERSONA] e sua madre Agnese, attestante la genuinità della versione dell'imputato resa nell'immediatezza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Iniziando a esaminare le doglianze mosse in punto di affermazione della responsabilità, va rilevato, quanto al secondo motivo, che la motivazione della sentenza di primo grado aveva ricostruito la condotta dell'imputato in danno di Clemente, dando atto della seguente ricostruzione risultante dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo. Clemente stava rientrando a piedi nella sua abitazione. Vedeva sopraggiungere un'auto con a bordo l'imputato che egli già conosceva. [OSCURATO:PERSONA] si porgeva dal finestrino impugnando una pistola. La puntava in direzione delle sue gambe. Mentre il veicolo proseguiva la corsa, esplodeva diversi colpi. Uno di essi raggiungeva il piede di Clemente, cagionando le lesioni. La sentenza di appello, rispondendo alle censure mosse al riguardo, che neppure si misuravano con la ricostruzione della vittima, ha invece concentrato l'attenzione sull'osservazione che lo sparare all'impazzata dell'imputato, quattro- cinque colpi, dall'auto in corsa, in una strada non secondaria, frequentata da pedoni, rappresentava le condizioni almeno del dolo eventuale, risultando da detti indicatori la chiara previsione e accettazione volitiva dell'evénto cagionato. Le censure esposte nel secondo motivo del ricorso oppongono a tale risposta l'enunciazione di principi e una serie di considerazioni circa l'assenza di un movente (risvolto in sé per nulla decisivo), il ricorrere di uno stato di alternazione pisco-fisica (tuttavia non associato a condizioni influenti sulla imputabilità) e la direzione dei colpi verso la sede stradale (però almeno uno di essi intercettava la vittima), pervenendo a mere sovrapposizioni valutative che sono del tutto inidonee a dimostrare una manifesta illogicità della motivazione. 3. Il terzo motivo, con riguardo alla condotta in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b) ripropone ancora la prospettazione delle scriminante della legittima di difesa. Il fatto, come rilevato nella sentenza di appello, il primo grado veniva precisamente ricostruito, sulla base dell'esame delle risultanze costituite, oltre che dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto delle conversazioni intercettate. Il particolare si rilevava che quella sera, dopo un litigio telefonico fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recavano nel luogo in cui abitava [OSCURATO:PERSONA] per impartire una lezione a Zarro. In tale luogo, [OSCURATO:PERSONA], dopo una breve discussione, estraeva la pistola che aveva portato con sé ed esplodeva un colpo indirizzandolo nella direzione del piede sinistro di [OSCURATO:PERSONA] che effettivamente attingeva, così provocando le lesioni. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si allontanavano a bordo dell'auto del secondo. Durante il percorso per rientrare a casa si verificava l'episodio descritto nel capo a). La Corte di appello, disattendeva i rilievi difensivi che intendevano ancora asseverare l'attendibilità della diversa versione dell'imputato, secondo cui egli avrebbe esploso il colpo trovandosi in serio pericolo a causa del sopraggiungere di diverse persone che volevano aggredirlo nel luogo dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici di secondo grado ribadivano che il sopraggiungere dei comportamenti aggressivi delle altre persone risultava smentito non solo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate che descrivevano quanto avvenuto quella sera e la stessa esplosione del colpo. A tal riguardo la motivazione di primo grado, che la Corte di appello ha mostrato di condividere sul punto, aveva già precisamente evidenziato che si trattava di una vera e propria spedizione punitiva. Per questo [OSCURATO:PERSONA] aveva portato con sé l'arma già illegalmente detenuta. L'aveva estratta nel corso di un confronto solamente verbale. Ne aveva poi fatto uso, non sparando in aria come avrebbe dovuto fare nel caso dell'esistenza di meri intenti intimidatori. Di contro, aveva direttamente indirizzato il colpo verso il piede della vittima. La Corte distrettuale aggiungeva che, comunque, le condizioni della legittima difesa nella specie non potevano configurarsi stante la chiara evitabilità in altro modo del pericolo prospettato, posto che l'imputato, anziché servirsi dell'arma che aveva appositamente portato con sé, ove in pericolo, poteva agevolmente allontanarsi raggiungendo l'auto di [OSCURATO:PERSONA] rimasto ad attenderlo, proprio come aveva in seguito fatto, ma solo dopo avere esploso il colpo contro [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze esposte nel terzo motivo del ricorso ribadiscono un'alternativa ricostruzione difensiva basandosi sulla mera reinterpretazione di alcune altre frasi intercettate e su una serie di circostanze che vengono meramente asserite e sovrapposte a quelle rappresentate dai giudici di merito, in definitiva ignorate. In tal modo le obiezioni difensive sfuggono, fra l'altro, al confronto con le appropriate e logiche rappresentazioni motivazionali, già in primo grado, che hanno tracciato un iter della condotta fin dall'inizio del tutto estraneo agli intenti di difesa che l'imputato si sarebbe rappresentato attingendo la vittima, così come alla possibile rappresentazione di un reale pericolo non altrimenti evitabile. Anche in tal caso i rilievi risultano, dunque, aspecifici o solo rivalutativi. 4. Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, asserisce la mancanza di idonea motivazione a supporto della quantificazione della pena, ma non si misura minimamente con le spiegazioni appropriatamente intervenute, con riguardo alla pena base e agli aumenti per continuazione, comunque sempre quantificate in linea con tutte i parametri edittali: in piena coerenza con l'intera ricostruzione dei fatti, la Corte di appello ha valorizzato in senso negativo quanto accertato sia sulla deliberata attuazione di un spedizione punitiva portando con sé un'arma da tempo illegalmente detenuta e poi adoperandola, sia sul ferimento con il medesimo strumento di due persone a brevissima distanza di tempo. Per altro verso, la difesa, facendo ancora riferimento al comportamento processuale dell'imputato, si oppone alle pertinenti valutazioni di merito che hanno ribadito come si fosse al cospetto di un percorso dichiarativo, invece, volto a ridimensionare le proprie responsabilità a fronte di evidenti elementi a carico. Si tratta, pertanto, di doglianze anch'esse prive dei requisiti di ammissibilità. 4. In ragione di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma congruamente determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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