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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 24053/2022

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05/2022 CC ORDINANZA `) /14053 sul ricorso iscritto al n. 22309/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 30R10 (D3RFPP33L09F839A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (GGLGRL66D52D6121) — controricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 853/2016 depositata il 24/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne nel 1996 innanzi il Pretore di Arezzo sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Riferì, in premessa, che tra le parti era stato stipulato contratto preliminare di compravendita relativo ad un terreno sito in località Pieve di Saraceno del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e che in relazione a tale contratto egli, quale promissario acquirente, aveva anche versato una caparra pari a £ 30 milioni.

Nel contratto, proseguiva l'attore, si specificava che l'accesso al fondo sarebbe avvenuto mediante servitù permanente di passo carrabile, da esercitare attraverso una strada interpoderale, ma che, poiché per consentire l'esercizio di tale servitù con mezzi agricoli era necessaria la realizzazione di un ponticello necessario ad attraversare un fossato (detto "borra"), gli era stato concesso dai promittenti venditori -fino alla realizzazione del manufatto e comunque non oltre un anno e mezzo- di transitare su altra strada interpoderale che attraversava fondi di proprietà dei medesimi venditori e di terzi.

Allegava, infine, l'attore di non aver potuto costruire il manufatto a causa dell'opposizione del proprietario del fondo limitrofo su cui doveva poggiare parte del ponte.

R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 2 di 16 Sulla base di tali deduzioni [OSCURATO:PERSONA] dedusse la inidoneità del bene oggetto del preliminare a consentire il godimento secondo la sua principale destinazione agricola, chiedendo di dichiarare la nullità del preliminare e la illegittimità del rifiuto dei convenuti di restituire la caparra.

Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contestare la domanda e chiedere in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per colpa del promissario acquirente, con accertamento del diritto a trattenere la caparra.

Dopo la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Arezzo -in virtù di declinatoria di competenza da parte del Pretore di Arezzo-[OSCURATO:PERSONA]- il Tribunale -a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte di [OSCURATO:PERSONA] e della successiva riassunzione da parte degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dichiarò nullo il contratto preliminare per impossibilità dell'oggetto.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Firenze confermò nel merito la decisione di primo grado, diversamente disciplinando le sole spese di lite

3. Proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, questa Suprema Corte, con sentenza n. 19543/09 del 10 settembre 2009, accolse il ricorso e cassò la decisione della Corte fiorentina, osservando che non poteva affermarsi la nullità per impossibilità dell'oggetto del contratto preliminare, poiché il fondo oggetto del contratto medesimo era raggiungibile a piedi e [OSCURATO:PERSONA] aveva solo lamentato di non poterlo raggiungere con mezzi agricoli necessari alla coltivazione, stante l'impossibilità di erigere il previsto ponticello. (Ls< R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 3 di 16

4. Riassunta la causa avanti la Corte d'Appello di Firenze da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte fiorentina, nella contumacia della sola [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata dichiarò nuovamente la nullità del preliminare, questa volta per difetto di causa concreta, in dipendenza dell'impossibilità del verificarsi dell'evento presupposto, costituito dalla costruzione del ponticello.

La Corte argomentò che: - sulla scorta della C.T.U. già disposta nel giudizio di primo grado, la strada interpoderale oggetto della servitù contemplata nel preliminare era percorribile con mezzi meccanici sino all'altezza del fossato, la cui larghezza, in difetto di opere, consentiva il solo passaggio a piedi -nonostante le diverse deduzioni sul punto degli odierni ricorrenti- mentre era l'altra strada oggetto dell'autorizzazione temporanea di un anno e mezzo ad essere interamente percorribile con mezzi; l'ostacolo alla realizzazione del ponte opposto dal proprietario limitrofo era stato segnalato tempestivamente ai promittenti venditori i quali, anzi, con missiva a firma del proprio legale, si erano impegnati ad assumere ogni iniziativa utile per consentire il transito "secondo i patti concordati"; esclusa, in virtù della valutazione espressa dalla sentenza n. 19543/09, l'ipotesi di dichiarare la nullità del preliminare per impossibilità dell'oggetto (anche in considerazione del fatto che oggetto del preliminare era la conclusione del definitivo, del tutto possibile), doveva tuttavia essere valutato il motivo di appello incidentale condizionato -a suo tempo formulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio di appello- nel quale era stata R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 4 di 16 dedotta la nullità del preliminare per mancato verificarsi di una presupposizione; l'esame del testo del contratto preliminare evidenziava che la realizzazione del ponte sul fossato era stata indicata espressamente come elemento "necessario" per l'esercizio della servitù di passaggio contemplata nel preliminare medesimo e che -pur in assenza di specifica indicazione- risultava evidente che la servitù in questione "era intesa dalle parti in funzione di un accesso di mezzi meccanici per uso agricolo", come desumibile anche: a) dalla natura della strada interpoderale (carrabile); b) dal fatto che il borro era già transitabile a piedi; c) dal fatto che al promissario acquirente fosse stato temporaneamente concesso l'impiego dell'altra strada interpoderale, impiego giustificabile solo con la necessità di transitare con mezzi meccanici; d) dalla già richiamata missiva dei promittenti venditori, nella quale questi ultimi -a fronte del rifiuto del proprietario limitrofo a consentire la realizzazione di un ponte transitabile con mezzi agricoli- avevano manifestato la piena consapevolezza della rilevanza della questione, impegnandosi ad assumere le iniziative opportune per far conseguire al promissario acquirente il transito "secondo i patti concordati"; le parti avevano postulato che il proprietario del fondo limitrofo avrebbe dato l'assenso alla realizzazione del ponte, ignorando che questi non avrebbe mai dato il proprio consenso; la impossibilità di realizzare il ponte era venuta ad incidere su un aspetto di interesse essenziale per il promissario acquirente, peraltro non di natura meramente soggettiva, ma legato alla natura dei luoghi ed alla tipologia di loro sfruttamento; (6z R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 5 di 16 - tale impossibilità non poteva essere surrogata dall'impiego dell'altra strada interpoderale sia perché i promittenti venditori non avevano mai offerto concretamente la disponibilità definitiva di tale strada sia perché detta strada correva anche su fondi di proprietà di terzi; poiché l'ostacolo alla realizzazione del ponte -e cioè l'opposizione del proprietario del fondo limitrofo- sussisteva già al momento della conclusione del preliminare, pur se ignorato dalle parti, si doveva concludere nel senso della nullità del preliminare per difetto di causa in concreto.

5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per la cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito il solo [OSCURATO:PERSONA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

7. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 30 giugno 2021, rilevato che la notifica diretta a [OSCURATO:PERSONA] -litisconsorte- non era stata eseguita presso il corretto indirizzo, ha disposto ex art. 291, primo comma, c.p.c., il rinvio a nuovo ruolo della causa, assegnando termine per eseguire la corretta notifica a [OSCURATO:PERSONA].

8. Eseguita la regolarmente la notifica -ricevuta in data 19 luglio 2021- [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

9. I ricorrenti hanno depositato memorie sia per l'adunanza del 27 maggio 2021 sia per quella del 31 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in otto motivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione agli artt. 112 e 360, nn. 3) e 4), c.p.c., il "travisamento di fatto".

R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 6 di 16 wití.

Argomenta il ricorso che la decisione della Corte fiorentina erroneamente avrebbe esaminato ed accolto la domanda di accertamento della nullità per vizio di presupposizione, in quanto detta domanda, riproposta con l'appello incidentale formulato nel primo giudizio di gravame, era stata disattesa dalla Corte d'Appello, senza che gli odierni controricorrenti impugnassero tale decisione nel primo giudizio tenutosi innanzi a questa Corte.

Ulteriormente, argomenta il ricorso, [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi nel giudizio di rinvio, avrebbe solo insistito nella domanda di accertamento della nullità per impossibilità dell'oggetto, senza coltivare la domanda relativa alla presupposizione.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare che, per effetto della mancata proposizione di ricorso incidentale nel primo giudizio innanzi a questa Corte, sulla domanda di accertamento della nullità per presupposizione doveva ritenersi formato il giudicato.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1353, 1453, Il ricorso lamenta che la Corte d'Appello abbia dichiarato la nullità del contratto, sebbene la stessa non fosse stata ritualmente eccepita dalla parte.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c., la violazione degli artt. 101 e 384 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello avrebbe dichiarato la nullità del contratto senza sottoporre preliminarmente la questione alle parti.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1467 c.c.

R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 7 di 16 Il ricorso deduce l'erroneità e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi della presupposizione, argomentando che la realizzazione del ponte era in realtà contemplata dalle parti non implicitamente ma espressamente.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "erronea motivazione anche per travisamento dei fatti", per avere la decisione impugnata escluso la percorribilità della strada interpoderale con mezzi agricoli -sebbene la stessa fosse stata accertata dal C.T.U.- nonché disatteso le indicazioni contenute nella sentenza n. 19543/09 di questa Corte.

1.7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3) e 5), c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c. per avere la decisione impugnata gravato i ricorrenti delle spese dell'intero giudizio, omettendo di considerare sia la declinatoria di competenza del Pretore di S. [OSCURATO:PERSONA], sia l'annullamento della prima decisione della Corte d'Appello, sia lo stesso esito del giudizio di Cassazione.

Lamenta altresì il ricorso che la liquidazione sia avvenuta eccedendo i valori medi, senza alcuna motivazione.

1.8. Con l'ottavo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3) e 5), c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., per non avere la Corte territoriale liquidato a favore dei ricorrenti le spese, appunto, del giudizio innanzi al Pretore di S. [OSCURATO:PERSONA], della prima decisione della Corte d'Appello, del primo giudizio di Cassazione.

2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sul medesimo profilo, costituito dall'accertamento di un giudicato di rigetto sulla domanda dall'originario attore basata sulla presupposizione.

I motivi sono infondati.

R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 8 di 16 Che in sede di appello avverso la decisione del Tribunale di Arezzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero proposto appello incidentale subordinato, insistendo nella domanda di nullità per vizio di presupposizione, è circostanza che emerge sia dalla decisione della corte fiorentina qui impugnata (pag. 8) sia dallo stesso ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (pag. 6).

Non emerge, invece, dalla sentenza qui impugnata la circostanza che la prima sentenza di appello abbia disatteso l'appello incidentale condizionato, dovendosi osservare all'esito del giudizio di gravame era stato respinto l'appello principale degli odierni ricorrenti, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale.

Alla fattispecie concreta, pertanto, si attaglia pienamente la regola per cui la parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18569 del 2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 134 del 05/01/2017 - Rv. 642189 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12728 del 25/05/2010 - Rv. 613082 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28400 del 15/10/2021 (Rv. 662940 - 01) Ne consegue che in caso di accoglimento del ricorso in Cassazione -non formandosi il giudicato sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità- tali ultime questioni possono essere R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 9 di 16 riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 24/01/2011 - Rv. 615963 - 01; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 28889 del 01/12/2017 - Rv. 646366 - 01).

Da tale principio consegue che, nella vicenda in esame, la domanda, originariamente formulata, di nullità per vizio di presupposizione non può considerarsi in alcun modo oggetto di un giudicato di rigetto che avrebbe precluso alla Corte fiorentina l'esame della domanda medesima in sede di rinvio, e ciò proprio perché l'odierno controricorrente -essendo pienamente vittorioso nel primo giudizio appello- non era tenuto a proporre davanti a questa Corte ricorso incidentale condizionato per coltivare detta domanda, la quale, conseguentemente, poteva essere valutata nuovamente in sede di giudizio di rinvio.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo si limita a dedurre sommariamente la generica violazione di una cospicua serie di previsioni del codice civile, cozzando con la regola per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.

R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 10 di 16 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 - 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02).

Ferma restando tale carenza, il motivo risulta financo contraddittorio, attribuendo alla decisione impugnata una declaratoria di nullità adottata d'ufficio, in diretto contrasto con i precedenti motivi di ricorso, nel quali invece si riconosce espressamente che il profilo della nullità per vizio di presupposizione aveva costituto oggetto di una specifica domanda.

4. Sulla scorta delle medesime considerazioni appena svolte, si deve pervenire a dichiarare infondato anche il quarto motivo.

Dal fatto che la declaratoria di nullità per vizio di presupposizione fosse stata oggetto, sin dal giudizio di primo grado, di una distinta domanda, discende in modo evidente che non gravava sulla Corte d'appello alcun onere di sottoporre alle parti una questione che costituiva già direttamente petitum del giudizio, e che, quindi, esulava da quell'ipotesi di rilievo d'ufficio che avrebbe imposto la preliminare segnalazione della questione alle parti.

5. Infondato è il quinto motivo.

Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni ce, R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 11 di 16 inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Ciò premesso, va in primo luogo escluso che la motivazione della Corte fiorentina possa ritenersi affetta dal vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c., avendo la Corte esposto il proprio percorso argomentativo in modo ampio, chiaro, ed immune da affermazioni inconciliabili.

Infondate appaiono, altresì, le deduzioni in ordine ad una erronea applicazione dell'istituto della presupposizione.

Questa Corte ha, anche di recente, chiarito che in materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto -comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo- sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 9909 del 20/04/2018 - Rv. 648129 - 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 40279 del 15/12/2021 - Rv. 663549 - 01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 - Rv. 658686 - 01).

All'approdo nomofilattico di questa Corte la decisione della Corte fiorentina si è pienamente e correttamente conformata, giungendo - sulla scorta di un'argomentata e coerente analisi sia del testo contrattuale sia del successivo comportamento delle parti- alla conclusione per cui, in sede di conclusione del contratto preliminare, entrambe le parti avevano elevato a tacito presupposto condizionante del negozio, non la semplice realizzazione del ponticello sul "borro" - R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 12 di 16 come erroneamente argomentato dai ricorrenti- bensì il consenso da parte del proprietario di uno dei fondi sui quali doveva poggiare il ponticello medesimo a che il manufatto venisse effettivamente realizzato anche sul proprio terreno.

È, infatti, tale assenso che la Corte fiorentina (pag. 10 della motivazione) ha correttamente individuato come fattore che le parti del preliminare avevano tacitamente assunto come sicuro -non contemplandolo, quindi, come condizione espressa- ignorando invece che tale presupposto era ab origine assente, in quanto -come appurato dalla Corte d'Appello- il proprietario in questione nessuna intenzione aveva mai avuto di concedere tale assenso, venendosi in tal modo ad integrare l'assenza originaria, e non sopravvenuta, dell'elemento che costituiva la presupposizione.

6. Inammissibile è, invece, il sesto motivo.

Occorre premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01).

Ciò premesso, la Corte fiorentina ha ampiamente chiarito, nella motivazione, come dovessero essere tenuti distinti due profili: da un lato, la percorribilità della strada interpoderale sino al borro e, dall'alk lato, la possibilità di attraversare il suddetto borro non solo a piedi ma anche con mezzi agricoli. ‹Ez R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 13 di 16 Mentre il primo profilo è stato risolto positivamente già nei precedenti gradi di giudizio -e risulta richiamato anche dalla sentenza n. 19543/09 di questa Corte- con riferimento al secondo profilo, invece, la Corte fiorentina ha appurato -peraltro sulla scorta di ampi richiami alla C.T.U., e stigmatizzando una lettura alternativa dei ricorrenti che la stessa Corte valuta come erronea- che il "borro" in sé e per sé non è attraversabile se non a piedi, da ciò risultando del tutto inutile la transitabilità con mezzi agricoli della strada interpoderale sino al "borro" stesso, atteso che la presenza di quest'ultimo costituirebbe comunque ostacolo insormontabile all'accesso dei mezzi agricoli al fondo oggetto del preliminare.

A fronte di una ricostruzione argomentata ed ancorata ai dati della consulenza tecnica d'ufficio, si deve escludere che la Corte d'Appello abbia omesso l'esame delle circostanze in questione, essendosi per contro lungamente soffermata su di esse, laddove la deduzione di un "travisamento dei fatti" occulta in sostanza un inammissibile sindacato delle risultanze istruttorie da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01).

7. Il settimo e l'ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono anch'essi infondati Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021 - Rv. 661563 - 01; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 - Rv. 649258 - 01; Cass.R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 14 di 16 Sez. 3 - Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 - Rv. 648466 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 - Rv. 637441 - 01).

Parimenti, è stato chiarito che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 - Rv. 661839 - 03); Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 - Rv. 660050 - 02).

Correttamente, quindi, la Corte fiorentina ha operato una liquidazione delle spese sulla scorta dell'esito globale del giudizio, mentre appaiono ancora una volta infondate le lagnanze dei ricorrenti in ordine all'entità della liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, atteso che dette lagnanze ancora una volta postulano erroneamente che tale giudizio non dovesse valutare il profilo della presupposizione.

8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause 1g R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 15 di 16 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2022 CC ORDINANZA `) /14053 sul ricorso iscritto al n. 22309/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 30R10 (D3RFPP33L09F839A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (GGLGRL66D52D6121) — controricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 853/2016 depositata il 24/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne nel 1996 innanzi il Pretore di Arezzo sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Riferì, in premessa, che tra le parti era stato stipulato contratto preliminare di compravendita relativo ad un terreno sito in località Pieve di Saraceno del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e che in relazione a tale contratto egli, quale promissario acquirente, aveva anche versato una caparra pari a £ 30 milioni. Nel contratto, proseguiva l'attore, si specificava che l'accesso al fondo sarebbe avvenuto mediante servitù permanente di passo carrabile, da esercitare attraverso una strada interpoderale, ma che, poiché per consentire l'esercizio di tale servitù con mezzi agricoli era necessaria la realizzazione di un ponticello necessario ad attraversare un fossato (detto "borra"), gli era stato concesso dai promittenti venditori -fino alla realizzazione del manufatto e comunque non oltre un anno e mezzo- di transitare su altra strada interpoderale che attraversava fondi di proprietà dei medesimi venditori e di terzi. Allegava, infine, l'attore di non aver potuto costruire il manufatto a causa dell'opposizione del proprietario del fondo limitrofo su cui doveva poggiare parte del ponte. R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 2 di 16 Sulla base di tali deduzioni [OSCURATO:PERSONA] dedusse la inidoneità del bene oggetto del preliminare a consentire il godimento secondo la sua principale destinazione agricola, chiedendo di dichiarare la nullità del preliminare e la illegittimità del rifiuto dei convenuti di restituire la caparra. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contestare la domanda e chiedere in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per colpa del promissario acquirente, con accertamento del diritto a trattenere la caparra. Dopo la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Arezzo -in virtù di declinatoria di competenza da parte del Pretore di Arezzo-[OSCURATO:PERSONA]- il Tribunale -a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte di [OSCURATO:PERSONA] e della successiva riassunzione da parte degli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dichiarò nullo il contratto preliminare per impossibilità dell'oggetto. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Firenze confermò nel merito la decisione di primo grado, diversamente disciplinando le sole spese di lite 3. Proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, questa Suprema Corte, con sentenza n. 19543/09 del 10 settembre 2009, accolse il ricorso e cassò la decisione della Corte fiorentina, osservando che non poteva affermarsi la nullità per impossibilità dell'oggetto del contratto preliminare, poiché il fondo oggetto del contratto medesimo era raggiungibile a piedi e [OSCURATO:PERSONA] aveva solo lamentato di non poterlo raggiungere con mezzi agricoli necessari alla coltivazione, stante l'impossibilità di erigere il previsto ponticello. (Ls< R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 3 di 16 4. Riassunta la causa avanti la Corte d'Appello di Firenze da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte fiorentina, nella contumacia della sola [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata dichiarò nuovamente la nullità del preliminare, questa volta per difetto di causa concreta, in dipendenza dell'impossibilità del verificarsi dell'evento presupposto, costituito dalla costruzione del ponticello. La Corte argomentò che: - sulla scorta della C.T.U. già disposta nel giudizio di primo grado, la strada interpoderale oggetto della servitù contemplata nel preliminare era percorribile con mezzi meccanici sino all'altezza del fossato, la cui larghezza, in difetto di opere, consentiva il solo passaggio a piedi -nonostante le diverse deduzioni sul punto degli odierni ricorrenti- mentre era l'altra strada oggetto dell'autorizzazione temporanea di un anno e mezzo ad essere interamente percorribile con mezzi; l'ostacolo alla realizzazione del ponte opposto dal proprietario limitrofo era stato segnalato tempestivamente ai promittenti venditori i quali, anzi, con missiva a firma del proprio legale, si erano impegnati ad assumere ogni iniziativa utile per consentire il transito "secondo i patti concordati"; esclusa, in virtù della valutazione espressa dalla sentenza n. 19543/09, l'ipotesi di dichiarare la nullità del preliminare per impossibilità dell'oggetto (anche in considerazione del fatto che oggetto del preliminare era la conclusione del definitivo, del tutto possibile), doveva tuttavia essere valutato il motivo di appello incidentale condizionato -a suo tempo formulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio di appello- nel quale era stata R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 4 di 16 dedotta la nullità del preliminare per mancato verificarsi di una presupposizione; l'esame del testo del contratto preliminare evidenziava che la realizzazione del ponte sul fossato era stata indicata espressamente come elemento "necessario" per l'esercizio della servitù di passaggio contemplata nel preliminare medesimo e che -pur in assenza di specifica indicazione- risultava evidente che la servitù in questione "era intesa dalle parti in funzione di un accesso di mezzi meccanici per uso agricolo", come desumibile anche: a) dalla natura della strada interpoderale (carrabile); b) dal fatto che il borro era già transitabile a piedi; c) dal fatto che al promissario acquirente fosse stato temporaneamente concesso l'impiego dell'altra strada interpoderale, impiego giustificabile solo con la necessità di transitare con mezzi meccanici; d) dalla già richiamata missiva dei promittenti venditori, nella quale questi ultimi -a fronte del rifiuto del proprietario limitrofo a consentire la realizzazione di un ponte transitabile con mezzi agricoli- avevano manifestato la piena consapevolezza della rilevanza della questione, impegnandosi ad assumere le iniziative opportune per far conseguire al promissario acquirente il transito "secondo i patti concordati"; le parti avevano postulato che il proprietario del fondo limitrofo avrebbe dato l'assenso alla realizzazione del ponte, ignorando che questi non avrebbe mai dato il proprio consenso; la impossibilità di realizzare il ponte era venuta ad incidere su un aspetto di interesse essenziale per il promissario acquirente, peraltro non di natura meramente soggettiva, ma legato alla natura dei luoghi ed alla tipologia di loro sfruttamento; (6z R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 5 di 16 - tale impossibilità non poteva essere surrogata dall'impiego dell'altra strada interpoderale sia perché i promittenti venditori non avevano mai offerto concretamente la disponibilità definitiva di tale strada sia perché detta strada correva anche su fondi di proprietà di terzi; poiché l'ostacolo alla realizzazione del ponte -e cioè l'opposizione del proprietario del fondo limitrofo- sussisteva già al momento della conclusione del preliminare, pur se ignorato dalle parti, si doveva concludere nel senso della nullità del preliminare per difetto di causa in concreto. 5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per la cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito il solo [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 7. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 30 giugno 2021, rilevato che la notifica diretta a [OSCURATO:PERSONA] -litisconsorte- non era stata eseguita presso il corretto indirizzo, ha disposto ex art. 291, primo comma, c.p.c., il rinvio a nuovo ruolo della causa, assegnando termine per eseguire la corretta notifica a [OSCURATO:PERSONA]. 8. Eseguita la regolarmente la notifica -ricevuta in data 19 luglio 2021- [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 9. I ricorrenti hanno depositato memorie sia per l'adunanza del 27 maggio 2021 sia per quella del 31 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in otto motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione agli artt. 112 e 360, nn. 3) e 4), c.p.c., il "travisamento di fatto". R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 6 di 16 wití. Argomenta il ricorso che la decisione della Corte fiorentina erroneamente avrebbe esaminato ed accolto la domanda di accertamento della nullità per vizio di presupposizione, in quanto detta domanda, riproposta con l'appello incidentale formulato nel primo giudizio di gravame, era stata disattesa dalla Corte d'Appello, senza che gli odierni controricorrenti impugnassero tale decisione nel primo giudizio tenutosi innanzi a questa Corte. Ulteriormente, argomenta il ricorso, [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi nel giudizio di rinvio, avrebbe solo insistito nella domanda di accertamento della nullità per impossibilità dell'oggetto, senza coltivare la domanda relativa alla presupposizione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare che, per effetto della mancata proposizione di ricorso incidentale nel primo giudizio innanzi a questa Corte, sulla domanda di accertamento della nullità per presupposizione doveva ritenersi formato il giudicato. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1353, 1453, Il ricorso lamenta che la Corte d'Appello abbia dichiarato la nullità del contratto, sebbene la stessa non fosse stata ritualmente eccepita dalla parte. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c., la violazione degli artt. 101 e 384 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello avrebbe dichiarato la nullità del contratto senza sottoporre preliminarmente la questione alle parti. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1467 c.c. R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 7 di 16 Il ricorso deduce l'erroneità e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi della presupposizione, argomentando che la realizzazione del ponte era in realtà contemplata dalle parti non implicitamente ma espressamente. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "erronea motivazione anche per travisamento dei fatti", per avere la decisione impugnata escluso la percorribilità della strada interpoderale con mezzi agricoli -sebbene la stessa fosse stata accertata dal C.T.U.- nonché disatteso le indicazioni contenute nella sentenza n. 19543/09 di questa Corte. 1.7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3) e 5), c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c. per avere la decisione impugnata gravato i ricorrenti delle spese dell'intero giudizio, omettendo di considerare sia la declinatoria di competenza del Pretore di S. [OSCURATO:PERSONA], sia l'annullamento della prima decisione della Corte d'Appello, sia lo stesso esito del giudizio di Cassazione. Lamenta altresì il ricorso che la liquidazione sia avvenuta eccedendo i valori medi, senza alcuna motivazione. 1.8. Con l'ottavo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3) e 5), c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., per non avere la Corte territoriale liquidato a favore dei ricorrenti le spese, appunto, del giudizio innanzi al Pretore di S. [OSCURATO:PERSONA], della prima decisione della Corte d'Appello, del primo giudizio di Cassazione. 2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sul medesimo profilo, costituito dall'accertamento di un giudicato di rigetto sulla domanda dall'originario attore basata sulla presupposizione. I motivi sono infondati. R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 8 di 16 Che in sede di appello avverso la decisione del Tribunale di Arezzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero proposto appello incidentale subordinato, insistendo nella domanda di nullità per vizio di presupposizione, è circostanza che emerge sia dalla decisione della corte fiorentina qui impugnata (pag. 8) sia dallo stesso ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (pag. 6). Non emerge, invece, dalla sentenza qui impugnata la circostanza che la prima sentenza di appello abbia disatteso l'appello incidentale condizionato, dovendosi osservare all'esito del giudizio di gravame era stato respinto l'appello principale degli odierni ricorrenti, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale. Alla fattispecie concreta, pertanto, si attaglia pienamente la regola per cui la parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18569 del 2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 134 del 05/01/2017 - Rv. 642189 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12728 del 25/05/2010 - Rv. 613082 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28400 del 15/10/2021 (Rv. 662940 - 01) Ne consegue che in caso di accoglimento del ricorso in Cassazione -non formandosi il giudicato sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità- tali ultime questioni possono essere R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 9 di 16 riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 24/01/2011 - Rv. 615963 - 01; Cass. Sez. L - Sentenza n. 28889 del 01/12/2017 - Rv. 646366 - 01). Da tale principio consegue che, nella vicenda in esame, la domanda, originariamente formulata, di nullità per vizio di presupposizione non può considerarsi in alcun modo oggetto di un giudicato di rigetto che avrebbe precluso alla Corte fiorentina l'esame della domanda medesima in sede di rinvio, e ciò proprio perché l'odierno controricorrente -essendo pienamente vittorioso nel primo giudizio appello- non era tenuto a proporre davanti a questa Corte ricorso incidentale condizionato per coltivare detta domanda, la quale, conseguentemente, poteva essere valutata nuovamente in sede di giudizio di rinvio. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Il motivo si limita a dedurre sommariamente la generica violazione di una cospicua serie di previsioni del codice civile, cozzando con la regola per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 10 di 16 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 - 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02). Ferma restando tale carenza, il motivo risulta financo contraddittorio, attribuendo alla decisione impugnata una declaratoria di nullità adottata d'ufficio, in diretto contrasto con i precedenti motivi di ricorso, nel quali invece si riconosce espressamente che il profilo della nullità per vizio di presupposizione aveva costituto oggetto di una specifica domanda. 4. Sulla scorta delle medesime considerazioni appena svolte, si deve pervenire a dichiarare infondato anche il quarto motivo. Dal fatto che la declaratoria di nullità per vizio di presupposizione fosse stata oggetto, sin dal giudizio di primo grado, di una distinta domanda, discende in modo evidente che non gravava sulla Corte d'appello alcun onere di sottoporre alle parti una questione che costituiva già direttamente petitum del giudizio, e che, quindi, esulava da quell'ipotesi di rilievo d'ufficio che avrebbe imposto la preliminare segnalazione della questione alle parti. 5. Infondato è il quinto motivo. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni ce, R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 11 di 16 inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ciò premesso, va in primo luogo escluso che la motivazione della Corte fiorentina possa ritenersi affetta dal vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c., avendo la Corte esposto il proprio percorso argomentativo in modo ampio, chiaro, ed immune da affermazioni inconciliabili. Infondate appaiono, altresì, le deduzioni in ordine ad una erronea applicazione dell'istituto della presupposizione. Questa Corte ha, anche di recente, chiarito che in materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto -comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo- sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto (Cass. Sez. U - Sentenza n. 9909 del 20/04/2018 - Rv. 648129 - 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 40279 del 15/12/2021 - Rv. 663549 - 01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 - Rv. 658686 - 01). All'approdo nomofilattico di questa Corte la decisione della Corte fiorentina si è pienamente e correttamente conformata, giungendo - sulla scorta di un'argomentata e coerente analisi sia del testo contrattuale sia del successivo comportamento delle parti- alla conclusione per cui, in sede di conclusione del contratto preliminare, entrambe le parti avevano elevato a tacito presupposto condizionante del negozio, non la semplice realizzazione del ponticello sul "borro" - R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 12 di 16 come erroneamente argomentato dai ricorrenti- bensì il consenso da parte del proprietario di uno dei fondi sui quali doveva poggiare il ponticello medesimo a che il manufatto venisse effettivamente realizzato anche sul proprio terreno. È, infatti, tale assenso che la Corte fiorentina (pag. 10 della motivazione) ha correttamente individuato come fattore che le parti del preliminare avevano tacitamente assunto come sicuro -non contemplandolo, quindi, come condizione espressa- ignorando invece che tale presupposto era ab origine assente, in quanto -come appurato dalla Corte d'Appello- il proprietario in questione nessuna intenzione aveva mai avuto di concedere tale assenso, venendosi in tal modo ad integrare l'assenza originaria, e non sopravvenuta, dell'elemento che costituiva la presupposizione. 6. Inammissibile è, invece, il sesto motivo. Occorre premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01). Ciò premesso, la Corte fiorentina ha ampiamente chiarito, nella motivazione, come dovessero essere tenuti distinti due profili: da un lato, la percorribilità della strada interpoderale sino al borro e, dall'alk lato, la possibilità di attraversare il suddetto borro non solo a piedi ma anche con mezzi agricoli. ‹Ez R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 13 di 16 Mentre il primo profilo è stato risolto positivamente già nei precedenti gradi di giudizio -e risulta richiamato anche dalla sentenza n. 19543/09 di questa Corte- con riferimento al secondo profilo, invece, la Corte fiorentina ha appurato -peraltro sulla scorta di ampi richiami alla C.T.U., e stigmatizzando una lettura alternativa dei ricorrenti che la stessa Corte valuta come erronea- che il "borro" in sé e per sé non è attraversabile se non a piedi, da ciò risultando del tutto inutile la transitabilità con mezzi agricoli della strada interpoderale sino al "borro" stesso, atteso che la presenza di quest'ultimo costituirebbe comunque ostacolo insormontabile all'accesso dei mezzi agricoli al fondo oggetto del preliminare. A fronte di una ricostruzione argomentata ed ancorata ai dati della consulenza tecnica d'ufficio, si deve escludere che la Corte d'Appello abbia omesso l'esame delle circostanze in questione, essendosi per contro lungamente soffermata su di esse, laddove la deduzione di un "travisamento dei fatti" occulta in sostanza un inammissibile sindacato delle risultanze istruttorie da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). 7. Il settimo e l'ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono anch'essi infondati Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021 - Rv. 661563 - 01; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 - Rv. 649258 - 01; Cass.R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 14 di 16 Sez. 3 - Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 - Rv. 648466 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 - Rv. 637441 - 01). Parimenti, è stato chiarito che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 - Rv. 661839 - 03); Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 - Rv. 660050 - 02). Correttamente, quindi, la Corte fiorentina ha operato una liquidazione delle spese sulla scorta dell'esito globale del giudizio, mentre appaiono ancora una volta infondate le lagnanze dei ricorrenti in ordine all'entità della liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, atteso che dette lagnanze ancora una volta postulano erroneamente che tale giudizio non dovesse valutare il profilo della presupposizione. 8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause 1g R.G. 22309/2016 - Pagina nr. 15 di 16 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 magg
Sentenza Cassazione n. 24053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris