CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 18461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brindisi del 15 giugno 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo D) della rubrica, per non aver commesso il fatto ed ha eliminato il relativo aumento di pena, confermando invece la responsabilità del ricorrente per i fatti di rapina aggravata di cui ai capi A) e C) e di furto aggravato di cui al capo B); rilevato che il primo motivo del ricorso, pur deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, finisce con il sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); il motivo, peraltro, risulta generico in quanto non si misura con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., pagg. 7-8) che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, ha chiarito come la stessa dinamica della vicenda fosse tale da escludere ogni ipotesi di concorso "anomalo" o di "minima importanza", oggetto di sollecitazione difensiva; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è articolato non tenendo conto della motivazione con cui la sentenza impugnata (cfr., pagg. 8-9) ha puntualmente esaminato le allegazioni difensive e la documentazione prodotta dalla difesa pervenendo tuttavia, con un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede, ad una valutazione di incongruità della offerta risarcitoria che non consentiva di riconoscere la invocata attenuante; rilevato, ancora, che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato in quanto, come articolato, lamenta la omessa quantificazione dei singoli aumenti di pena operati non già dalla Corte di appello ma dal primo giudice, cui i giudici della impugnazione, per elidere l'aumento operato per il delitto di ricettazione, hanno dovuto supplire provvedendo essi stessi a quantificalo in misura di mesi 4 che appare in realtà proporzionata rispetto a quello, maggiore, che era stato operato per il delitto di rapina di cui al capo B), la cui forbice edittale è di gran lunga maggiore trattandosi, peraltro, di rapina aggravata; ritenuto, infine, che il quarto motivo lamenta un insussistente difetto di motivazione in punto di pericolosità del ricorrente ai fini della applicazione della misura di sicurezza operata, come è noto, sugli stessi criteri previsti per la quantificazione della pena (cfr., Sez. 2 - , n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 — 05); ritenuto che, con il primo dei motivi aggiunti, la difesa ha insistito, in particolare, sulle implicazioni derivanti dalla entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022 che, come è noto, ha introdotto la procedibilità a querela di parte anche per il delitto di furto aggravato e danneggiamento aggravato; con il secondo motivo nuovo, la difesa è invece tornata sul terzo motivo del ricorso principale; rilevato, quanto al primo dei motivi nuovi, che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr., Sez. 4 - , n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; Sez. 5 - , n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01); ribadito, quanto al secondo dei motivi nuovi, quanto già segnalato in ordine al terzo motivo del ricorso principale, giova tuttavia richiamare, sul punto, quanto opportunamente precisato dalle SS.UU. "Pizzone" a proposito del fatto che "... è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza" in quanto"... se il principio devolutivo dell'appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l'impugnante vi abbia interesse" quand'anche solo implicitamente espresso (cfr., Sez. U - , n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 ), il che non può dirsi nel caso di specie in cui la doglianza riguarda solo ed esclusivamente la carenza motivazionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ap