CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e altri medici, che avevano frequentato la Scuola di specializzazione nel periodo antecedente l’anno 2007, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II chiedendo, in relazione agli anni di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione, la condanna al risarcimento del danno pari alla differenza fra quanto percepito e quanto corrisposto ai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 a titolo di adeguata remunerazione, nonché l’incremento annuale in relazione al tasso programmato di inflazione e la rideterminazione triennale dello stipendio. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello. Con sentenza di data 12 gennaio 2021 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri dieci medici sulla base di cinque motivi e resistono con unico controricorso la parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivosi denuncia violazione e falsa applicazione art 7 D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992; art 3 co. 36 L. 537/1993; art 1 co. 33 L. 549/1995; art 1 co. 66 e 67L. 662/1996; art 32 co. 12 L. 449/1997; art 22 L. 488/1999; art 36 L. 289/2002. Impugna la parte ricorrente il mancato riconoscimento dell’adeguamento della borsa di studio per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minima previsto dalla CCNL del personale medico di prima nomina del SSN ex art. 6 D.lgs. 257/91. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 6 co. 1 D.lgs. 257/91 e degli artt 37 - 39 e 46 D.lgs. 368/99; della Direttiva 93/16/CE; dell’art 11 D.lgs. 370/99; dell’art 189 co. 3 Trattato CEE, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta la parte ricorrente l’inadeguatezza della remunerazione in relazione alla differenza fra il trattamento percepito e quello dovuto in applicazione dei D.P.C.M. del 2007. Con il terzo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art 6 co. 1 D.lgs. 257/91; art 7 co. 5 D.L. 384/92 (conv. L. 438/92); art 3 co. 36 L. 537/93; art 1 co. 33 L. 549/95; art 32 co. 12 L. 449/97; art 22 L. 488/99; art 3 co. 36 L. 289/2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta la parte ricorrente il mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle borse di studio percepite anche mediante indicizzazione annuale rispetto al tasso programmato d’inflazione per adeguamento al costo della vita.I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza. Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medicispecializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole dispecializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita inItalia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie dispecializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i dettispecializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503del 2020 e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023 ). Consolidato è il principio di diritto secondo cuil'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36,comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023 ) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3,comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22e della L. n. 289 del 2002, art. 36 ; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui "le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 36così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3,comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013") danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale. E' stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, abbia stabilito che "a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998- 2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1", con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione. Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale. Da ultimo, deve essere considerato che il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 è stato abrogato dalla legge finanziaria n. 266 del 2005, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all'anno accademico 2005-2006 (art.46, comma 2, ultimo inciso, e comma 3). Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l'adeguamento triennale per l'anno accademico 2005-2006, come effetto della permanenza del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo dell'adeguamento (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29311). Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). Con il quartomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c., art. 39 D.lgs. 368/1999, art. 6 co. 1,2 e 3 D.lgs. 257/1991, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che ricorre la legittimazione passiva sia della PCM e dei Ministri convenuti, sia dell’Università degli Studi. L’inammissibilità dei precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo. Con il quintomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 2948 c. c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. . Osserva la parte ricorrente che la prescrizione ha carattere decennale e che erroneamente è stato computato il termine di decorrenza. Il motivo è inammissibile essendo stata la questione della prescrizione dichiarata assorbita nella decisione impugnata per effetto dell’infondatezza della pretesa. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, con l’assorbimento del quarto motivo. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa