CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAid-attigir5fre----TI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello stato emesso dal Tribunale di sorveglianza L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'esponente deduce violazione di legge in relazione all'art. 96, co. 2 e 3, d.P.R. 115/2002. 2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 il cui arti, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P sidente