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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 29540/2026

Testo disponibile della fonte

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raddittorio scritto, senza lapartecipazione delle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dall’Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di AlessioVacca la pena di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in aumentosu quella applicata allo stesso con sentenza emessa in data 17/01/2023 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile dal02/02/2023, per il reato di riciclaggio continuato.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia dell’imputato articolando due motivi, correlati tra loro, con i quali si deducela nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza tra la penaconcordata tra le parti e quella applicata con la sentenza impugnata che, pertanto,risulta erroneamente determinata.La difesa ricorrente illustra che in data 05/08/2024 era stato chiesto il rinvioa giudizio dell’imputato per i reati di riciclaggio contestati ai capi 81) e 89) diimputazione; che in data 12/04/2025 era stata depositata al Giudice dell’udienzapreliminare la richiesta, concordata con il Pubblico Ministero, di applicazione dellapena nella misura finale di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa conriferimento ad entrambi gli addebiti, in aumento su quella di anni quattro direclusione applicata con sentenza emessa in data 17/01/2023 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile dal 02/02/2023; cheall’udienza del 22/11/2025 il Giudice dell’udienza preliminare aveva pronunciatodeclaratoria di non doversi procedere in relazione alle condotte di riciclaggiocontestate al capo 81), ravvisando ne bis in idem sostanziale tra tale addebito equello di cui al capo 89); che alla successiva udienza celebrata il giorno11/02/2026 era stata pronunciata la sentenza qui impugnata di applicazione penaex art. 444 cod. proc. pen. per il solo reato di cui al capo 89) la quale, tuttavia,comprendeva anche la porzione di sanzione originariamente concordata per il capo81), dichiarato improcedibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

La censura prospettata è in primo luogo deducibile in questa sede attesoche l’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. dispone che il ricorso per cassazionecontro la sentenza di patteggiamento è proponibile per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato e al difetto di correlazione tra la richiestaconcordata di pena e la sentenza.Tanto premesso, va ricordato che la peculiare natura dell'istituto diapplicazione della pena su accordo delle parti comporta che la determinazionefinale della sanzione da applicare è rimessa unicamente all'atto negoziale, rispettoal quale il giudice è privo di un autonomo potere di rimodulazione, con laconseguenza che l’eliminazione di uno dei reati oggetto dell'accordo determina ilvenir meno dell'accordo stesso (Sez. 6, n. 21947 del 17/04/2024, M., Rv 286511).Dall’esame del fascicolo processuale, consentito al Collegio in ragione dellanatura della questione dedotta, risulta che:(a) l’accordo originario di applicazione di pena prevedeva una sanzione finale dimesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 in relazione ad entrambi i reati diriciclaggio contestati ai capi 81) e 89), in aumento su quella di anni quattro direclusione applicata con sentenza emessa in data 17/01/2023 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile dal 02/02/2023;(b) la pena era così calcolata: mesi sei di reclusione ed euro 7.500,00 di multa perl’addebito sub 81), aumentata nella misura di ulteriori mesi sei di reclusione edeuro 7.500,00 di multa per l’addebito sub 89), dunque complessivamente mesidodici di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, ridotta come sopra per il rito;(c) il Giudice dell’udienza preliminare pronunciava, tuttavia declaratoria di nondoversi procedere in relazione all’addebito sub capo 81;(d) in ragione di tale esito, all’udienza del 20/11/2025, le parti riformulavanol’accordo concordando l’espunzione del quantum di sanzione relativo al reatodichiarato improcedibile;(e) il Giudice, con la sentenza impugnata, tuttavia, applicava la pena di mesi ottodi reclusione ed euro 10.000,00 di multa, come concordata in origine.Ne deriva che effettivamente la sanzione di cui sopra non è corrispondente aquella rimodulata nel nuovo accordo, con conseguente difetto di correlazione trala richiesta concordata e la statuizione del Giudice.La sentenza che va pertanto annullata senza rinvio, con eliminazione dellapena applicata per il reato di cui al capo 81), pari a mesi quattro di reclusione edeuro 5.000,00 di multa (mesi sei di reclusione ed euro 7.500,00 di multa, ridottidi un terzo per il rito) e conseguente rideterminazione della sanzione finale in mesiquattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa (mesi sei di reclusione ed euro7.500,00 di multa per il residuo capo 89, ridotti di un terzo per il rito), in aumentosu quella di anni quattro di reclusione applicata con sentenza emessa in data17/01/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini,irrevocabile dal 02/02/2023.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata eliminando dalla pena applicataquella di mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa e pertantoridetermina la pena in aumento in mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 dimulta.Così deciso il giorno 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
raddittorio scritto, senza lapartecipazione delle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dall’Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di AlessioVacca la pena di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in aumentosu quella applicata allo stesso con sentenza emessa in data 17/01/2023 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile dal02/02/2023, per il reato di riciclaggio continuato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia dell’imputato articolando due motivi, correlati tra loro, con i quali si deducela nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza tra la penaconcordata tra le parti e quella applicata con la sentenza impugnata che, pertanto,risulta erroneamente determinata.La difesa ricorrente illustra che in data 05/08/2024 era stato chiesto il rinvioa giudizio dell’imputato per i reati di riciclaggio contestati ai capi 81) e 89) diimputazione; che in data 12/04/2025 era stata depositata al Giudice dell’udienzapreliminare la richiesta, concordata con il Pubblico Ministero, di applicazione dellapena nella misura finale di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa conriferimento ad entrambi gli addebiti, in aumento su quella di anni quattro direclusione applicata con sentenza emessa in data 17/01/2023 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile dal 02/02/2023; cheall’udienza del 22/11/2025 il Giudice dell’udienza preliminare aveva pronunciatodeclaratoria di non doversi procedere in relazione alle condotte di riciclaggiocontestate al capo 81), ravvisando ne bis in idem sostanziale tra tale addebito equello di cui al capo 89); che alla successiva udienza celebrata il giorno11/02/2026 era stata pronunciata la sentenza qui impugnata di applicazione penaex art. 444 cod. proc. pen. per il solo reato di cui al capo 89) la quale, tuttavia,comprendeva anche la porzione di sanzione originariamente concordata per il capo81), dichiarato improcedibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. La censura prospettata è in primo luogo deducibile in questa sede attesoche l’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. dispone che il ricorso per cassazionecontro la sentenza di patteggiamento è proponibile per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato e al difetto di correlazione tra la richiestaconcordata di pena e la sentenza.Tanto premesso, va ricordato che la peculiare natura dell'istituto diapplicazione della pena su accordo delle parti comporta che la determinazionefinale della sanzione da applicare è rimessa unicamente all'atto negoziale, rispettoal quale il giudice è privo di un autonomo potere di rimodulazione, con laconseguenza che l’eliminazione di uno dei reati oggetto dell'accordo determina ilvenir meno dell'accordo stesso (Sez. 6, n. 21947 del 17/04/2024, M., Rv 286511).Dall’esame del fascicolo processuale, consentito al Collegio in ragione dellanatura della questione dedotta, risulta che:(a) l’accordo originario di applicazione di pena prevedeva una sanzione finale dimesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 in relazione ad entrambi i reati diriciclaggio contestati ai capi 81) e 89), in aumento su quella di anni quattro direclusione applicata con sentenza emessa in data 17/01/2023 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Rimini, irrevocabile dal 02/02/2023;(b) la pena era così calcolata: mesi sei di reclusione ed euro 7.500,00 di multa perl’addebito sub 81), aumentata nella misura di ulteriori mesi sei di reclusione edeuro 7.500,00 di multa per l’addebito sub 89), dunque complessivamente mesidodici di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, ridotta come sopra per il rito;(c) il Giudice dell’udienza preliminare pronunciava, tuttavia declaratoria di nondoversi procedere in relazione all’addebito sub capo 81;(d) in ragione di tale esito, all’udienza del 20/11/2025, le parti riformulavanol’accordo concordando l’espunzione del quantum di sanzione relativo al reatodichiarato improcedibile;(e) il Giudice, con la sentenza impugnata, tuttavia, applicava la pena di mesi ottodi reclusione ed euro 10.000,00 di multa, come concordata in origine.Ne deriva che effettivamente la sanzione di cui sopra non è corrispondente aquella rimodulata nel nuovo accordo, con conseguente difetto di correlazione trala richiesta concordata e la statuizione del Giudice.La sentenza che va pertanto annullata senza rinvio, con eliminazione dellapena applicata per il reato di cui al capo 81), pari a mesi quattro di reclusione edeuro 5.000,00 di multa (mesi sei di reclusione ed euro 7.500,00 di multa, ridottidi un terzo per il rito) e conseguente rideterminazione della sanzione finale in mesiquattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa (mesi sei di reclusione ed euro7.500,00 di multa per il residuo capo 89, ridotti di un terzo per il rito), in aumentosu quella di anni quattro di reclusione applicata con sentenza emessa in data17/01/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini,irrevocabile dal 02/02/2023. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata eliminando dalla pena applicataquella di mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa e pertantoridetermina la pena in aumento in mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 dimulta.Così deciso il giorno 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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