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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07816/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 262 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8817, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.12.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ires, Iva ed Ilor, 2006 - Studi di settore - Adesione a normativa condonistica- Art. 6, l. 193/2016 - Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere. raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato pronunciarsi l’estinzione del giudizio, ed in subordine il rigetto del ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere e, per la controricorrente, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito alla richiesta di estinzione; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TK031100711, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap in relazione all’anno 2006, applicando la normativa in materia di studi di settore.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando in primo luogo l’inadeguata soggettivizzazione dell’accertamento.

La CTP rigettava il suo ricorso.

3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

Il giudice dell’appello confermava la decisione della CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice del gravame la società, affidandosi a sei strumenti d’impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato rigettarsi il ricorso.

4.2. La contribuente ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito a normativa di definizione agevolata delle controversie.

Ragioni della decisione

1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

La contribuente, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, che comporta pure l’obbligo per l’aderente di rinunziare ai ricorsi pendenti.

Ha chiarito la contribuente che, a seguito dell’avviso di accertamento per cui è causa, l’Amministrazione finanziaria ha emesso tre cartelle esattoriali n. 097 2013 0161499771 000 (in pendenza di ricorso), n. 097 2015 0217607950 000 (dopo la sentenza di primo grado), e n. 097 2017 016886428 000 (dopo la sentenza di secondo grado), relative al medesimo tributo ed oggetto di condono, riportate, nel calcolo degli oneri redatto dall’Ader, ai nn. 3, 5 e 6 del prospetto di sintesi.

2. L’istanza di definizione agevolata è stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il 14.5.2018, prot.

AT- 09790201800687192101.

L’Ader ha provveduto al calcolo dell’importo dovuto.

La contribuente ha quindi prodotto estratti conto quale documentazione relativa al versamento di quanto richiesto.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

4. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”.

4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , e cessata la materia del contendere.

Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 262 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8817, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.12.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ires, Iva ed Ilor, 2006 - Studi di settore - Adesione a normativa condonistica- Art. 6, l. 193/2016 - Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere. raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha domandato pronunciarsi l’estinzione del giudizio, ed in subordine il rigetto del ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere e, per la controricorrente, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito alla richiesta di estinzione; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TK031100711, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap in relazione all’anno 2006, applicando la normativa in materia di studi di settore. 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando in primo luogo l’inadeguata soggettivizzazione dell’accertamento. La CTP rigettava il suo ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Il giudice dell’appello confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice del gravame la società, affidandosi a sei strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato rigettarsi il ricorso. 4.2. La contribuente ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito a normativa di definizione agevolata delle controversie. Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. La contribuente, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, che comporta pure l’obbligo per l’aderente di rinunziare ai ricorsi pendenti. Ha chiarito la contribuente che, a seguito dell’avviso di accertamento per cui è causa, l’Amministrazione finanziaria ha emesso tre cartelle esattoriali n. 097 2013 0161499771 000 (in pendenza di ricorso), n. 097 2015 0217607950 000 (dopo la sentenza di primo grado), e n. 097 2017 016886428 000 (dopo la sentenza di secondo grado), relative al medesimo tributo ed oggetto di condono, riportate, nel calcolo degli oneri redatto dall’Ader, ai nn. 3, 5 e 6 del prospetto di sintesi. 2. L’istanza di definizione agevolata è stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il 14.5.2018, prot. AT- 09790201800687192101. L’Ader ha provveduto al calcolo dell’importo dovuto. La contribuente ha quindi prodotto estratti conto quale documentazione relativa al versamento di quanto richiesto. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. 4. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , e cessata la materia del contendere. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso i
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