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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 31170/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ragusa, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. commesso l'11 luglio 2020 e lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ex art.608 cod. proc. pen., il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen. in quanto è stata inflitta una pena illegale, perché inferiore al minimo edittale previsto dalla novella della

I. n. 77 del 2019 (mesi sei di reclusione).

2.2. Mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente, ai fini della qualificazione della impugnazione, va rilevato che l'Ufficio ricorrente ha dichiarato di ricorrere per cessazione ai sensi dell'art.608 cod. proc. pen., ritenendo tale rimedio l'unico ammissibile ai sensi dell'art.593 cod. proc. pen. • In base all'art. 593 coc—IVer—;., "salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680", le sentenze di condanna sono appellabili dal pubblico ministero "solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato".

Nella specie, secondo l'Ufficio ricorrente, la sentenza non sarebbe appellabile in ordine al vizio denunciato nel primo motivo.

2.1. Ritiene il Collegio che, rispetto all'unico capo della sentenza, una volta ammissibile l'appello, la stessa impugnazione sia consentita anche per altri motivi di impugnazione (in tal senso si è affermato in tema di giudizio abbreviato, tra le tante, Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, Rv. 268217).

Una volta invero che la sentenza sia appellabile ai sensi dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., il potere di impugnazione del pubblico ministero si "riespande", potendo coinvolgere qualsiasi statuizione adottata (nella specie quindi anche / quella relativa all'entità della pena).

2.2. Trattandosi quindi di sentenza appellabile, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale deve qualificarsi come ricorso "per saltum" ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., nella specie ammissibile in quanto limitato a sole violazioni di legge.3.

Altra questione da affrontare preliminarmente è di stabilire se il Procuratore generale ricorrente fosse legittimato ad appellare e quindi a proporre ricorso immediato.

Le Sezioni Unite hanno di recente affermato, che, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21716 del 23/02/2023, A.; Rv. 284490).

L'art. 593-bis cod. proc. pen. stabilisce che "il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento".

Secondo le Sezioni Unite, la scelta del procuratore generale di appellare presuppone il coordinamento con il Procuratore della Repubblica (nell'acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza) e di qui la sua legittimazione.

Nel caso in esame, quindi, la scelta del procuratore generale di proporre il ricorso presuppone che l'organo di vertice della magistratura distrettuale abbia esercitato la funzione di verifica e di coordinamento assegnatigli dal codice di rito in vista della impugnazione della sentenza (circostanza tra l'altro confermata dal fatto che il Procuratore della Repubblica non ha presentato alcuna impugnazione).

Pertanto, deve ritenersi l'Ufficio ricorrente legittimato alla proposizione della impugnazione.

4. Fatte queste premesse, il ricorso deve ritenersi fondato sotto entrambi i profili censurati concernenti la determinazione della pena.

I

4.1. In primo luogo, la sentenza impugnata, nell'escludere la recidiva qualificata, regolarmente contestata nell'editto accusatorio, ha del tutto omesso di motivare sulle ragioni di tale decisione, incorrendo così nella violazione dell'art.125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Va rammentato infatti che, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Dovere di motivazione al quale è tenuto in via generale il giudice in tema di recidiva (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690).Anche volendo ritenere ammissibile il ricorso ad una motivazione in forma implicita (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803), nella sentenza impugnata non vi è traccia di alcun apprezzamento neppur implicito su tale punto.

4.2. Nella determinazione della pena, la sentenza impugnata è incorsa nell'ulteriore errore denunciato nel primo motivo, avendo applicato una pena inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 341-bis cod. pen.

Per effetto infatti della novella introdotta, in sede di conversione del d.l. 14 giugno 2019 n. 53, dalla legge 8 agosto 2019 n. 77, all'articolo 341-bis, primo comma, cod. pen. le parole "fino a tre anni" sono state sostituite "da sei mesi a tre anni".

E' appena il caso di precisare che non può essere accolto l'argomento esposto dalla difesa in sede di discussione orale, secondo cui l'errore poteva essere rimediato dal giudice a quo con il meccanismo di cui all'art. 130 cod. proc. pen. con conseguente inammissibilità della impugnazione sul punto.

Secondo un pacifico principio in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore non emendabile dal giudice di merito con le formalità di cui all'art. 130 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena (tra tante, Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Rv. 261091).

5. Alla luce di quanto premesso, la sentenza impugnata deve esser dunque annullata sui punti sopra indicati relativi alla determinazione della pena per nuovo giudizio che ponga rimedio alle violazioni sopra indicate.

Trattandosi di ricorso immediato, gli atti vanno rinviati alla Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ragusa, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. commesso l'11 luglio 2020 e lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ex art.608 cod. proc. pen., il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen. in quanto è stata inflitta una pena illegale, perché inferiore al minimo edittale previsto dalla novella della I. n. 77 del 2019 (mesi sei di reclusione). 2.2. Mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente, ai fini della qualificazione della impugnazione, va rilevato che l'Ufficio ricorrente ha dichiarato di ricorrere per cessazione ai sensi dell'art.608 cod. proc. pen., ritenendo tale rimedio l'unico ammissibile ai sensi dell'art.593 cod. proc. pen. • In base all'art. 593 coc—IVer—;., "salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680", le sentenze di condanna sono appellabili dal pubblico ministero "solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". Nella specie, secondo l'Ufficio ricorrente, la sentenza non sarebbe appellabile in ordine al vizio denunciato nel primo motivo. 2.1. Ritiene il Collegio che, rispetto all'unico capo della sentenza, una volta ammissibile l'appello, la stessa impugnazione sia consentita anche per altri motivi di impugnazione (in tal senso si è affermato in tema di giudizio abbreviato, tra le tante, Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, Rv. 268217). Una volta invero che la sentenza sia appellabile ai sensi dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., il potere di impugnazione del pubblico ministero si "riespande", potendo coinvolgere qualsiasi statuizione adottata (nella specie quindi anche / quella relativa all'entità della pena). 2.2. Trattandosi quindi di sentenza appellabile, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale deve qualificarsi come ricorso "per saltum" ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., nella specie ammissibile in quanto limitato a sole violazioni di legge.3. Altra questione da affrontare preliminarmente è di stabilire se il Procuratore generale ricorrente fosse legittimato ad appellare e quindi a proporre ricorso immediato. Le Sezioni Unite hanno di recente affermato, che, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, A.; Rv. 284490). L'art. 593-bis cod. proc. pen. stabilisce che "il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento". Secondo le Sezioni Unite, la scelta del procuratore generale di appellare presuppone il coordinamento con il Procuratore della Repubblica (nell'acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza) e di qui la sua legittimazione. Nel caso in esame, quindi, la scelta del procuratore generale di proporre il ricorso presuppone che l'organo di vertice della magistratura distrettuale abbia esercitato la funzione di verifica e di coordinamento assegnatigli dal codice di rito in vista della impugnazione della sentenza (circostanza tra l'altro confermata dal fatto che il Procuratore della Repubblica non ha presentato alcuna impugnazione). Pertanto, deve ritenersi l'Ufficio ricorrente legittimato alla proposizione della impugnazione. 4. Fatte queste premesse, il ricorso deve ritenersi fondato sotto entrambi i profili censurati concernenti la determinazione della pena. I 4.1. In primo luogo, la sentenza impugnata, nell'escludere la recidiva qualificata, regolarmente contestata nell'editto accusatorio, ha del tutto omesso di motivare sulle ragioni di tale decisione, incorrendo così nella violazione dell'art.125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Va rammentato infatti che, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Dovere di motivazione al quale è tenuto in via generale il giudice in tema di recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690).Anche volendo ritenere ammissibile il ricorso ad una motivazione in forma implicita (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803), nella sentenza impugnata non vi è traccia di alcun apprezzamento neppur implicito su tale punto. 4.2. Nella determinazione della pena, la sentenza impugnata è incorsa nell'ulteriore errore denunciato nel primo motivo, avendo applicato una pena inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 341-bis cod. pen. Per effetto infatti della novella introdotta, in sede di conversione del d.l. 14 giugno 2019 n. 53, dalla legge 8 agosto 2019 n. 77, all'articolo 341-bis, primo comma, cod. pen. le parole "fino a tre anni" sono state sostituite "da sei mesi a tre anni". E' appena il caso di precisare che non può essere accolto l'argomento esposto dalla difesa in sede di discussione orale, secondo cui l'errore poteva essere rimediato dal giudice a quo con il meccanismo di cui all'art. 130 cod. proc. pen. con conseguente inammissibilità della impugnazione sul punto. Secondo un pacifico principio in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore non emendabile dal giudice di merito con le formalità di cui all'art. 130 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena (tra tante, Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Rv. 261091). 5. Alla luce di quanto premesso, la sentenza impugnata deve esser dunque annullata sui punti sopra indicati relativi alla determinazione della pena per nuovo giudizio che ponga rimedio alle violazioni sopra indicate. Trattandosi di ricorso immediato, gli atti vanno rinviati alla Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia pe
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