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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 04644/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le memorie con le quali il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non punibile l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il delitto di furto in abitazione.

2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso immediato per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che il giudice di primo grado ha violato l'art. 131-bis cod. pen. perché tale disposizione non è applicabile, anche dopo la ce riforma varata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai reati puniti, come il furto in abitazione, con una pena superiore nel minimo a due anni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Infatti, l'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione attuale, riveniente dalle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è applicabile solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, con la conseguenza che l'istituto non può, per tale limite normativo, trovare applicazione rispetto al delitto di furto in abitazione per il quale, come del resto evidenzia la stessa pronuncia impugnata, la pena minima è determinata dall'art. 624-bis cod. pen. in anni quattro di reclusione.

2. Pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Così è deciso, il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le memorie con le quali il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non punibile l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il delitto di furto in abitazione. 2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso immediato per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che il giudice di primo grado ha violato l'art. 131-bis cod. pen. perché tale disposizione non è applicabile, anche dopo la ce riforma varata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai reati puniti, come il furto in abitazione, con una pena superiore nel minimo a due anni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Infatti, l'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione attuale, riveniente dalle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è applicabile solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, con la conseguenza che l'istituto non può, per tale limite normativo, trovare applicazione rispetto al delitto di furto in abitazione per il quale, come del resto evidenzia la stessa pronuncia impugnata, la pena minima è determinata dall'art. 624-bis cod. pen. in anni quattro di reclusione. 2. Pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così è deciso, il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT
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