CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 07/02/2020 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni, in relazione ai reati di minaccia grave, di violenza privata e di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici di merito ritenevano dimostrato che il Marzano, prima, avesse minacciato di morte il Vadalà, dopo che quest'ultimo gli aveva versato un bicchiere d'acqua addosso e, poi, il giorno successivo, avesse costretto un amico dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], a telefonargli per individuare il luogo nel quale si trovava: l'imputato, con tale espediente, aveva raggiunto il Vadalà e, unitamente ad altri amici, si era reso responsabile di un pestaggio che aveva provocato alla vittima lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Il giudice di primo grado ha comunque escluso la circostanza aggravante dell'uso dell'arma (una noccoliera, secondo la contestazione), assolvendo in conseguenza il Marzano dal reato di cui all'art. 4 della I. n. 110 del 1975 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, denunciando l'illegittimità della dichiarata assenza dell'imputato, dal momento che non risultava che quest'ultimo, il quale si era limitato a nominare un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari, fosse stato a conoscenza del processo e dell'accusa che gli era stata rivolta. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere omesso la Corte territoriale di considerare l'illogicità del comportamento sia del [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere insistentemente telefonato al Vadalà, una volta incontratolo, non aveva giustificato le ragioni di tale insistenza, sia dello stesso Vadalà, che, nella stessa occasione, non aveva ritenuto di chiedere le ragioni di tale premura, limitandosi a mere espressioni di stile. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla dedotta incompatibilità tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata considerazione della deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], idonee a dimostrare che l'imputato era impegnato nella sua attività in orari incompatibili con la sua presenza nel gruppo che avrebbe minacciato il [OSCURATO:PERSONA] e poi posto in essere il pestaggio. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al mancato rilievo della incompatibilità della ricostruzione dell'arrivo degli aggressori operata dai teste [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento, pur espresso in materia di rescissione del giudicato, secondo il quale l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (v. di recente, anche Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256 - 0). La conclusione è fondata sulle indicazioni promananti da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 e da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 - 01. Quest'ultima decisione, in particolare, ha ricordato che l'art. 420-bis cod. proc. pen., al primo comma, prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, disciplina il caso in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato. In quest'ultimo caso, il giudice procede in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. In tale contesto, le Sezioni Unite, valorizzando la finalità dell'intervento normativo operato con la I. n. 67 del 2014, hanno chiarito che gli indici di conoscenza sopra ricordati creano una mera presunzione relativa che deve necessariamente essere verificata in termini di effettività, ossia di concreta idoneità a fondare la conclusione della conoscenza del processo. Con riguardo all'indice rappresentato dalla nomina del difensore di fiducia, le Sezioni Unite hanno aggiunto che essa, per essere apprezzata in termini di effettività e di regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. In altri termini, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; tuttavia, per quanto detto, devono ricorrere indici che dimostrino l'effettività degli indici di conoscenza. Ora, nel caso di specie, proprio la circostanza che la nomina sia stata accettata, al punto che il difensore ha pacificamente svolto il suo ruolo per tutto il giudizio, unitamente al fatto che, dopo avere tentato la notifica in Italia, si è proceduto ad un tentativo in Germania, all'indirizzo indicato dalla zia del ricorrente (vedi nota del 16/12/2013) e che rappresentava un recapito correlato a quest'ultimo dal momento che l'avviso di ricevimento restituito all'ufficio indica, come ragione della restituzione, non il fatto che il Marzano risultava sconosciuto né altri motivi - pure previsti dall'avviso medesimo - ma il fatto che il plico non fosse stato reclamato, induce a ritenere puramente e semplicemente che il Marzano, per un verso, abbia avuto piena contezza del processo e, per altro verso, che si sia volontariamente sottratto alla formale conoscenza dello stesso. 2. Gli ultimi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta correlazione, sono inammissibili, in quanto si pongono al di fuori dell'area del sindacato motivazionale consentito in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Nel caso di specie, appunto, le censure articolate nei tre motivi aspirano appunto ad una rivisitazione del significato delle prove oggetto di calibrata valutazione unitaria da parte dei giudici di merito. 3. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione dege questioni dedotte, dt2Pare equo determinare in curo 3.000,00. Del pari, il ricorrente v0 condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla pArté civile ne giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, che liquida in euro 1.705,00, oltre accessori di legge. Così d