CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 29365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10.2.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano accolto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di truffa aggravata in concorso, annullando perciò il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP in data 21.12.2022 e disponendo la restituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto; 2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Milano deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge quanto al percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale che avrebbe reso una motivazione meramente apparente circa il fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione limitandosi a richiamare la ipotesi alternativa evocata dal GIP in occasione della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni e, in tal modo, fatto riferimento ad un provvedimento adottato nella fase iniziale della indagine omettendo ogni considerazione circa gli elementi acquisiti e da cui risulta che al Costantino venne fatto sottoscrivere un patto di quota lite "al buio" tacendo al "cliente" l'ammontare complessivo della somma che sarebbe stata liquidata dalla compagnia assicuratrice e che sarebbe rimasta per gran parte appannaggio degli indagati, tra cui l'odierno ricorrente; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano: rileva, infatti, che l'ordinanza, nella valutazione del fumus, ha omesso di prendere in esame alcuni elementi decisivi, compiutamente indicati nel paragrafo 1.2 del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. 4.1 Dopo aver ricostruito la genesi dell'indagine che aveva consentito di gettare la luce su un giro di truffe (organizzate anche attraverso società a loro volta indagate ai sensi del D. Lg.vo 231 del 2001) finalizzate alla appropriazione di gran parte dei risarcimenti milionari riconosciuti a soggetti vittime di gravissimi infortuni, il Tribunale ha spiegato che il provvedimento impugnato è il decreto del 14.12.2022 con cui erano stati sottoposti a vincolo cautelare i buoni fruttiferi acquistati con la provvista di 100.000 euro presumibilmente ricavata dalla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]; ha tuttavia precisato che già con il provvedimento del 18.11.2022 era stato disposto il sequestro di euro 1.653.220,00 e che il decreto era stato eseguito solo in parte (per la somma di euro 313.369,84) sicché il sequestro dei buoni fruttiferi, di cui si discute, non poteva essere oggetto di un ulteriore provvedimento risultando "compreso" in quello del 18.11.2022 e la relativa domanda cautelare proposta dal PM (di convalida del sequestro eseguito in via di urgenza e adozione di nuovo sequestro) avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha pertanto ribadito che l'unico provvedimento realmente impositivo della misura è quello del 18.11.2022, ed ha fatto presente che l'ordinanza era stata annullata in sede di riesame dove era stata accolta l'eccezione difensiva concernente la inutilizzabilità degli atti di indagine espletati e degli elementi acquisiti successivamente alla scadenza dei termini delle indagini preliminari; ha concluso nel senso che il già disposto annullamento del provvedimento del 18.11.2022 doveva comportare l'automatico e conseguente annullamento di quello oggetto del riesame che si risolveva in una mera "appendice" esecutiva del precedente. 4.2 Tanto premesso, si deve allora prendere atto che il ricorso del PM è del tutto distonico rispetto al tenore del provvedimento impugnato. Il PM si limita, infatti, a sostenere che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi acquisiti in data successiva alla prima valutazione (operata dal GIP in sede di richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche) che avrebbero corroborato la diagnosi di sussistenza dei presupposti del fumus commissi delicti. Per contro, il ricorso non si è affatto interessato della considerazione, su cui è invece imperniata la decisione del Tribunale, secondo cui il provvedimento del 14.12.2022 sarebbe in realtà la inutile e non consentita duplicazione di quello del 18.11.2022 già oggetto di un precedente annullamento pronunciato all'esito della ritenuta fondatezza della eccezione di inutilizzabilità degli elementi acquisiti in data successiva allo spirare del termine delle indagini preliminari e di cui, pertanto, ha ribadito la portata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a mot