CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 36739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto emesso dal tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, in data 22.4.2021, con cui è stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per anni due nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed imposizione di cauzione di C 2000,00 e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una serie di beni in esso specificamente indicati, in tal modo rigettando il relativo appello articolato, in qualità di proposto, dal suddetto Quercia e, nella qualità di terza interessata, da [OSCURATO:PERSONA], moglie del Quercia. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli indicati appellanti, con un unico atto di impugnazione, lamentando violazione di legge per omessa motivazione, in quanto è rimasto inevaso il tema sollevato dalla difesa in punto di valutazione della effettiva entità delle spese sostenute per la ristrutturazione del villino oggetto di confisca (somma oscillante tra i venti e i ventiduemila euro pro quota), che, in realtà, tenuto conto di quanto percepito dalla Lopetuso a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale in data 19.4.2012 e per la vendita delle olive, appare ampiamente giustificata. Né alla Lopetuso può essere addebitato di avere utilizzato proventi derivanti da evasione fiscale, poste che le violazioni fiscali sono da addebitare esclusivamente alla ditta "[OSCURATO:SOCIETA]", incaricata dell'effettuazione dei lavori, avendo la ricorrente ottenuto un mero risparmio La corte territoriale, inoltre, non ha considerato i rilievi del consulente tecnico della difesa in punto di quantificazione della spesa necessaria al mantenimento del nucleo familiare, in relazione alla quale non appare congrua il riferimento operato nel gravato provvedimento ai valori ISTAT. Allo stesso modo i ricorrenti evidenziano la mancata considerazione della "rilevante circostanza inerente la mancata corresponsione del canone di affitto sin dall'anno del matrimonio del proposto, avendo sempre vissuto presso un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]", della mancanza di autovetture a loro intestate, "ulteriore esempio di come abbiano condotto una vita del tutto modesta", senza tacere che nessuna analisi è stata effettuata onde verificare il tenore di vita del Quercia. 3. Con requisitoria scritta del 7.4.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un recente arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art.4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). Orbene, la corte di appello di Bari, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole doglianze difensive riportate nei motivi di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, la sussistenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti di legge per l'applicazione delle indicate misure di sicurezza nei confronti dei ricorrenti, le cui censure risultano in gran parte assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto acriticamente reiterative (dunque, inammissibili: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710) delle medesime doglianze già disattese dalla corte territoriale, con motivazione articolata e immune da vizi, in cui sono dettagliatamente indicate le ragioni che militano a favore della intestazione fittizia in capo alla Lopetuso della quota di proprietà del terreno e del fabbricato ubicati in Andria, alla contrada Macchia di Rose, oggetto di confisca e della sproporzione tra la capacità reddituale dei ricorrenti e le loro effettive disponibilità economico-patrimoniali, anche in ragione delle spese sostenute per gli interventi edilizi realizzati dopo l'acquisizione degli indicati immobili (cfr. pp. 2-7 dell'impugnato decreto). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della