Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 42065/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 449 cod. pen. per avere cagionato per colpa, a seguito di abbruciamento di residui vegetali, un incendio che interessava le rimanenze di un vecchio vigneto, vegetazione erbacea e sterpaglie per una superficie di circa 12.000 metri quadri (con recidiva reiterata infraquinquennale).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato sollevando tre motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Violazione degli artt. 62, 195 comma 5 e 191 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza del viceispettore Susini.

Con motivi nuovi di appello, la difesa aveva rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto laddove questi riportava, in udienza, quanto da lui direttamente appreso dall'imputato.

2.2. Violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato di incendio ed illogicità della motivazione.

2.3. Violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'art.423, comma 2, cod. pen. (incendio colposo di cosa propria).

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza essendo il reato estinto per prescrizione.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

5. Preliminarmente, osserva il Collegio che il reato contestato al Tramonti, risalente al 27 agosto 2013 è ormai estinto per prescrizione.

A tale pronuncia si perviene rilevando, sotto un primo aspetto, che l'impugnazione, per come articolata nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondata, né risulta affetta da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, comma 2, cod. proc. pen.

Invero, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra solo nel caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490/2009, Tetta ma nti).

Ciò perché il concetto di evidenza, richiesto dal comma 2 dell'art.129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez.4, 31.5.2013, n.23680).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra le opposte risultanze (Sez.6, 4.3.2014, n.10284).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ai sensi del richiamato art.129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 449 cod. pen. per avere cagionato per colpa, a seguito di abbruciamento di residui vegetali, un incendio che interessava le rimanenze di un vecchio vigneto, vegetazione erbacea e sterpaglie per una superficie di circa 12.000 metri quadri (con recidiva reiterata infraquinquennale). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato sollevando tre motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione degli artt. 62, 195 comma 5 e 191 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza del viceispettore Susini. Con motivi nuovi di appello, la difesa aveva rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto laddove questi riportava, in udienza, quanto da lui direttamente appreso dall'imputato. 2.2. Violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato di incendio ed illogicità della motivazione. 2.3. Violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'art.423, comma 2, cod. pen. (incendio colposo di cosa propria). 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza essendo il reato estinto per prescrizione. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. 5. Preliminarmente, osserva il Collegio che il reato contestato al Tramonti, risalente al 27 agosto 2013 è ormai estinto per prescrizione. A tale pronuncia si perviene rilevando, sotto un primo aspetto, che l'impugnazione, per come articolata nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondata, né risulta affetta da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, comma 2, cod. proc. pen. Invero, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra solo nel caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490/2009, Tetta ma nti). Ciò perché il concetto di evidenza, richiesto dal comma 2 dell'art.129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez.4, 31.5.2013, n.23680). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra le opposte risultanze (Sez.6, 4.3.2014, n.10284). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi del richiamato art.129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42065/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris