Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32419/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori dell'imputato e della parte civile.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 maggio 2019 dal Tribunale di Varese in relazione a fattispecie di appropriazione indebita di due orologi di rilevante valore.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, LUSSIGNOLI Flavio.

2.1. Con i primi due motivi, l'imputato lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità.

L'imputato contesta in primo luogo la ritenuta credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delle discrasie emerse tra la versione dei fatti resa in sede dibattimentale e quella resa in sede di querela.

In particolare: • nella denuncia si riferiva della consegna diretta di dieci orologi dall'imputato mentre nelle dichiarazioni dibattimentali vi sarebbe stata la consegna di due valige a BOCCARDI Sergio che le avrebbe poi consegnate all'imputato; • nella sentenza si legge di un ritiro delle valige da parte della persona offesa dal BOCCARDI che non risulta altrove; • la difesa lamenta la presenza di due diverse versioni a pag. 6 e a pag. 16 del verbale d'udienza in punto ritiro immediato di una delle due valige che a loro volta contrasterebbero con le dichiarazioni dell'intermediario BOCCARDI; • vi sarebbe una ulteriore incongruenza allorché non viene spiegato il modo in cui l'imputato abbia potuto aggirare i codici di sicurezza delle serrature delle due valige, chiuse al momento della ricezione; • non vi sarebbe prova che i due orologi indossati dall'imputato nelle fotografie in atti fossero proprio quelli della persona offesa; • non sarebbe stato considerato che la stessa persona offesa - nell'indirizzare la querela anche contro ignoti - avrebbe esplicitato dubbi sulla responsabilità del ricorrente; • il fatto poi che vi siano le foto del ricorrente che indossava unicamente orologi d'oro dimostrerebbero che non vi sarebbe stata appropriazione degli orologi in acciaio; • sarebbe stata quindi superficiale e illogica la valutazione delle dichiarazioni del teste SABATO Franco quando riferiva di avere raggiunto la certezza che il ricorrente si fosse appropriato di quattro orologi e non di due e che nelle foto fossero raffigurati quattro orologi e non due; i • costituirebbe travisamento delle dichiarazioni dello stesso teste SABATO la valutazione delle stesse come riscontro in ordine alla esistenza di ammissioni da parte dell'imputato laddove risulta che le dichiarazioni del teste sono state assolutamente generiche; • la Corte non avrebbe poi considerato che l'imputato ha riferito di avere ricevuto gli orologi d'oro in una scatola da scarpe di cui la persona offesa non fa menzione e che la persona offesa si era recata in diverse occasioni presso di lui per controllare il contenuto delle valige consegnate.

Tutte le considerazioni svolte avrebbero dovuto - a parere del ricorrente - portare a una assoluzione perché i giudici del merito avrebbero dovuto affermare l'impossibilità di superare i ragionevoli dubbi conseguenti alle contraddizioni della persona offesa.

2.3. Con il terzo motivo, l'imputato lamenta mancanza di motivazione in punto determinazione del risarcimento del danno a favore della parte civile con particolare riferimento al carattere del tutto arbitrario della determinazione del valore dei beni asseritamente oggetto di appropriazione con omessa valutazione dello specifico motivo d'appello.

La determinazione del valore degli orologi e la conseguente statuizione risarcitoria si baserebbe sulle sole dichiarazioni della persona offesa in difetto di qualsivoglia verifica di mercato o tecnica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è aspecifico, finalizzato ad una mera rilettura degli elementi istruttori e comunque manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha svolto una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti fondata sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, senza che siano presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

In particolare, quanto alla pretesa inesistenza dei due orologi Rolex in acciaio di cui la parte civile ha lamentato la mancata restituzione, il ricorrente erroneamente afferma che la stessa parte civile non li avesse ab origine menzionati perché non considera che - sin dalla prima denuncia - la persona offesa ha segnalato che a fronte della dazione di sei orologi marca Rolex, ne aveva avuti indietro due.

Dei quattro mancanti, solo due erano d'oro e quindi risulta legittima la conclusione che - sin dall'origine - la denuncia facesse coerentemente riferimento alla sottrazione di due orologi in acciao.

Risulta corretta la valorizzazione sul punto della testimonianza BOCCARDI quale elemento che palesava la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni medesime.

Del tutto priva di fondamento risulta - alla luce delle stesse dichiarazioni testimoniali della persona offesa - la questione relativa ad un inspiegabile superamento delle serrature di sicurezza.

In sede dibattimentale, il denunciante non fa alcuna menzione di avere riattivato le serrature di sicurezza della valigia al momento della chiusura e della dazione della stessa al LUSSIGNOLI (pag. 3 della sentenza di primo grado: "ci siamo incontrati e siamo usciti a cena, io ho potuto verificare la valigia che comunque era chiusa e aveva anche, come tutte le valigie il codice di sicurezza, era bloccata.

Io l'ho sbloccata, l'ho aperta, l'ho richiusa e l'ho messa nella Jaguar (...) in una valigia c'erano gli orologi, nell'altra valigia c'erano-degli effetti miei personali (...) La seconda valigia me la sono portata a casa" (cfr. ud. 11.10.2018, Caresana, pag. 16)".

Non illogico è al proposito il fatto che i giudici del merito abbiano ritenuto che la P.O. abbia utilizzato i termini bloccare e sbloccare in relazione alle serrature e aprire e chiedere in relazione all'apertura successiva allo sblocco e alla chiusura a prescindere dallo sblocco).

Altrettanto logiche e coerenti sono le esplicite e implicite valutazioni della Corte in ordine al carattere secondario di talune imprecisioni quali ad esempio la mancata menzione di una scatola di scarpe all'interno dei quali erano riposti gli orologi e alla mancanza degli orologi in acciaio nelle immagini postate tramite social media.

Le rimanenti questioni sollevate in sede di ricorso risultano inammissibili sia perché finalizzate a una preconcetta rilettura in sede di legittimità degli elementi istruttori sia perché frutto di una altrettanto pregiudiziale valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi stessi.

Sotto il primo aspetto, va ricordato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Sotto il secondo aspetto, va ribadita l'inammissibilità del motivo in cui si deduca l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, posto che il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, 4 e sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

3. Le suesposte considerazioni fondano l'inammissibilità delle doglianze che - anche nel contesto del terzo motivo - hanno come presupposto l'insussistenza dell'appropriazione almeno dei due orologi in acciaio.

Nel resto, il terzo motivo è parimenti aspecifico avendo il giudice di primo grado parametrato il risarcimento al "valore di listino" degli orologi in acciaio mai restituiti e alle risultanze della documentazione depositata dalla parte offesa.

Tale documentazione il ricorrente nemmeno menziona omettendo di confrontarsi con l'effettivo apparato motivazionale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Deve inoltre condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CARESANA antonello che vengono liquidati in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori dell'imputato e della parte civile. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 maggio 2019 dal Tribunale di Varese in relazione a fattispecie di appropriazione indebita di due orologi di rilevante valore. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, LUSSIGNOLI Flavio. 2.1. Con i primi due motivi, l'imputato lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità. L'imputato contesta in primo luogo la ritenuta credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delle discrasie emerse tra la versione dei fatti resa in sede dibattimentale e quella resa in sede di querela. In particolare: • nella denuncia si riferiva della consegna diretta di dieci orologi dall'imputato mentre nelle dichiarazioni dibattimentali vi sarebbe stata la consegna di due valige a BOCCARDI Sergio che le avrebbe poi consegnate all'imputato; • nella sentenza si legge di un ritiro delle valige da parte della persona offesa dal BOCCARDI che non risulta altrove; • la difesa lamenta la presenza di due diverse versioni a pag. 6 e a pag. 16 del verbale d'udienza in punto ritiro immediato di una delle due valige che a loro volta contrasterebbero con le dichiarazioni dell'intermediario BOCCARDI; • vi sarebbe una ulteriore incongruenza allorché non viene spiegato il modo in cui l'imputato abbia potuto aggirare i codici di sicurezza delle serrature delle due valige, chiuse al momento della ricezione; • non vi sarebbe prova che i due orologi indossati dall'imputato nelle fotografie in atti fossero proprio quelli della persona offesa; • non sarebbe stato considerato che la stessa persona offesa - nell'indirizzare la querela anche contro ignoti - avrebbe esplicitato dubbi sulla responsabilità del ricorrente; • il fatto poi che vi siano le foto del ricorrente che indossava unicamente orologi d'oro dimostrerebbero che non vi sarebbe stata appropriazione degli orologi in acciaio; • sarebbe stata quindi superficiale e illogica la valutazione delle dichiarazioni del teste SABATO Franco quando riferiva di avere raggiunto la certezza che il ricorrente si fosse appropriato di quattro orologi e non di due e che nelle foto fossero raffigurati quattro orologi e non due; i • costituirebbe travisamento delle dichiarazioni dello stesso teste SABATO la valutazione delle stesse come riscontro in ordine alla esistenza di ammissioni da parte dell'imputato laddove risulta che le dichiarazioni del teste sono state assolutamente generiche; • la Corte non avrebbe poi considerato che l'imputato ha riferito di avere ricevuto gli orologi d'oro in una scatola da scarpe di cui la persona offesa non fa menzione e che la persona offesa si era recata in diverse occasioni presso di lui per controllare il contenuto delle valige consegnate. Tutte le considerazioni svolte avrebbero dovuto - a parere del ricorrente - portare a una assoluzione perché i giudici del merito avrebbero dovuto affermare l'impossibilità di superare i ragionevoli dubbi conseguenti alle contraddizioni della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo, l'imputato lamenta mancanza di motivazione in punto determinazione del risarcimento del danno a favore della parte civile con particolare riferimento al carattere del tutto arbitrario della determinazione del valore dei beni asseritamente oggetto di appropriazione con omessa valutazione dello specifico motivo d'appello. La determinazione del valore degli orologi e la conseguente statuizione risarcitoria si baserebbe sulle sole dichiarazioni della persona offesa in difetto di qualsivoglia verifica di mercato o tecnica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è aspecifico, finalizzato ad una mera rilettura degli elementi istruttori e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha svolto una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti fondata sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, senza che siano presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. In particolare, quanto alla pretesa inesistenza dei due orologi Rolex in acciaio di cui la parte civile ha lamentato la mancata restituzione, il ricorrente erroneamente afferma che la stessa parte civile non li avesse ab origine menzionati perché non considera che - sin dalla prima denuncia - la persona offesa ha segnalato che a fronte della dazione di sei orologi marca Rolex, ne aveva avuti indietro due. Dei quattro mancanti, solo due erano d'oro e quindi risulta legittima la conclusione che - sin dall'origine - la denuncia facesse coerentemente riferimento alla sottrazione di due orologi in acciao. Risulta corretta la valorizzazione sul punto della testimonianza BOCCARDI quale elemento che palesava la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni medesime. Del tutto priva di fondamento risulta - alla luce delle stesse dichiarazioni testimoniali della persona offesa - la questione relativa ad un inspiegabile superamento delle serrature di sicurezza. In sede dibattimentale, il denunciante non fa alcuna menzione di avere riattivato le serrature di sicurezza della valigia al momento della chiusura e della dazione della stessa al LUSSIGNOLI (pag. 3 della sentenza di primo grado: "ci siamo incontrati e siamo usciti a cena, io ho potuto verificare la valigia che comunque era chiusa e aveva anche, come tutte le valigie il codice di sicurezza, era bloccata. Io l'ho sbloccata, l'ho aperta, l'ho richiusa e l'ho messa nella Jaguar (...) in una valigia c'erano gli orologi, nell'altra valigia c'erano-degli effetti miei personali (...) La seconda valigia me la sono portata a casa" (cfr. ud. 11.10.2018, Caresana, pag. 16)". Non illogico è al proposito il fatto che i giudici del merito abbiano ritenuto che la P.O. abbia utilizzato i termini bloccare e sbloccare in relazione alle serrature e aprire e chiedere in relazione all'apertura successiva allo sblocco e alla chiusura a prescindere dallo sblocco). Altrettanto logiche e coerenti sono le esplicite e implicite valutazioni della Corte in ordine al carattere secondario di talune imprecisioni quali ad esempio la mancata menzione di una scatola di scarpe all'interno dei quali erano riposti gli orologi e alla mancanza degli orologi in acciaio nelle immagini postate tramite social media. Le rimanenti questioni sollevate in sede di ricorso risultano inammissibili sia perché finalizzate a una preconcetta rilettura in sede di legittimità degli elementi istruttori sia perché frutto di una altrettanto pregiudiziale valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi stessi. Sotto il primo aspetto, va ricordato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Sotto il secondo aspetto, va ribadita l'inammissibilità del motivo in cui si deduca l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, posto che il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, 4 e sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871). 3. Le suesposte considerazioni fondano l'inammissibilità delle doglianze che - anche nel contesto del terzo motivo - hanno come presupposto l'insussistenza dell'appropriazione almeno dei due orologi in acciaio. Nel resto, il terzo motivo è parimenti aspecifico avendo il giudice di primo grado parametrato il risarcimento al "valore di listino" degli orologi in acciaio mai restituiti e alle risultanze della documentazione depositata dalla parte offesa. Tale documentazione il ricorrente nemmeno menziona omettendo di confrontarsi con l'effettivo apparato motivazionale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. Deve inoltre condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CARESANA antonello che vengono liquidati in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liq
Sentenza Cassazione n. 32419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris