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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2023

Cassazione n. 31207/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24058-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 21573/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/07/2023 R.G.N. 24058/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del ricorso all’esame, con il quale è richiesta la correzione dell’errore materiale nell’ordinanza in epigrafe Oggetto R.G.N.24058/2017 Cron.

Rep.

Ud.28/05/2024 CC indicata, si dispone la distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario nelle conclusioni del controricorso, così emendando l’errore materiale in cui questa Corte è incorsa; nulla deve disporsi per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e corregge l’ordinanza di questa Corte, n. 21573del 2023, disponendo la distrazione delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma nell’A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24058-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 21573/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/07/2023 R.G.N. 24058/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del ricorso all’esame, con il quale è richiesta la correzione dell’errore materiale nell’ordinanza in epigrafe Oggetto R.G.N.24058/2017 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC indicata, si dispone la distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario nelle conclusioni del controricorso, così emendando l’errore materiale in cui questa Corte è incorsa; nulla deve disporsi per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e corregge l’ordinanza di questa Corte, n. 21573del 2023, disponendo la distrazione delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma nell’A
Sentenza Cassazione n. 31207/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris