CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 29348/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5307-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del 3318 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3541/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 01/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con sentenza n. 3541/44/14 pubblicata il 10 luglio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 189/46/13 con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso, rispettivamente, gli avvisi di accertamento n. T9D011000179/2010 e n. T9D011000175/2010 con i quali, rispettivamente, erano stati accertati sinteticamente ex art. 38, commi 4 e 6 d.P.R. 633 del 1973, per l'anno 2005 redditi per C 197.998,00 a fronte di C 45.015,00 dichiarati con conseguenti maggiori imposte IRPEF per C 63.583,00 oltre addizionali per C 2.141,00, sanzioni ed interessi, e per l'anno 2006 venivano chieste maggiori imposte IRPEF per C 91.256,00 e addizionali regionali per C 3.060 oltre a sanzioni ed interessi; che la Commissione tributaria regionale ha considerato che, a fronte delle disponibilità patrimoniali riscontrate nei confronti del contribuente e che avevano legittimato l'accertamento sintetico in questione, il contribuente stesso non aveva fornito prove idonee a giustificare tali disponibilità; che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi; che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza. Considerato che: con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'art. 38 comma 7 del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare si deduce che gli atti di accertamento impugnati non erano stati preceduti dalla doverosa instaurazione del contraddittorio endoprocessuale; che con il secondo motivo si assume la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale del 10 settembre 1992; in particolare si lamenta che non sarebbero stati valutati correttamente gli indici di capacità contributiva e le prove fornite dal contribuente per contrastare la presunzione di maggiori redditi accertati; che con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in ordine ad errore di calcolo da parte dell'Agenzia delle Entrate; che il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto". Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzali, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale "l'articolo 38, comma 7, d.p.r. 600173 (come modificato dall'art. 22, comma I, di. 78/2010, convertito in 1. 12212010), in tema di accertamento sintetico". Nella specie, è pacifico che si vede in ipotesi di accertamento sintetico notificato "nel 2010", ma per gli anni d'imposta 2005 e 2006, in relazione ai quali non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010, convertito in 1.122/2010. Invero, Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli "accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto" e quindi la norma ha effetto dal periodo d'imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Class. 22746/2015). Nel caso in esame, in particolare, è pacifico che l'amministrazione, prima dell'emissione degli accertamenti contestati, ha richiesto al contribuente giustificazioni, documenti o comunque prove di cui era onerato per contrastare la presunzione semplice posta a fondamento dell'accertamento, per cui il contribuente stesso ha avuto comunque modo di far valere le proprie ragioni per contrastare la pretesa nei suoi confronti; che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto tendono ad una rivalutazione delle prove in sede di legittimità; né può affermarsi che la Commissione tributaria regionale abbia omesso la valutazione delle prove avendo essa dato sommario conto delle prove fornite dal contribuente ritenendole non convincenti o sufficientemente documentate con specifico riferimento a ciascuna delle entrate dedotte dal contribuente. In realtà il ricorrente lamenta in modo inammissibile una valutazione delle prove non conforme alla tesi da lui sostenuta; che il ricorso va conseguentemente rigettato; che le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al. pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.000,00; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stes