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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 47409/2021

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 12/11/2019 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, del 22/02/2011, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati alla stessa ascritti ex art. 640, 640, comma secondo n.2-bis, cod. pen., e la aveva condannata, unificati i reati dal vincolo della continuazione, dichiarata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ma non applicate le relative conseguenze, con la diminuente per il rito, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 666,67 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) è stata dedotta la violazione o erronea applicazione della legge penale con riferimento alle disposizioni di cui agli art. 157, 160, e 161 cod. pen.

In particolare la difesa ha richiamato le conclusioni articolate congiuntamente dal Procuratore Generale e dalla difesa già in sede di conclusioni all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso della intervenuta prescrizione dei reati ascritti alla Kolompa.

La difesa ha, inoltre, sottolineato come il ragionamento seguito dalla Corte di appello, specificamente considerato, era solo apparentemente corretto, considerato che in relazione ai reati contestati, ai sensi dell'art. 160 cod. pen., i due atti interruttivi della prescrizione precedenti all'emissione della sentenza impugnata erano da individuare nella sentenza di condanna di primo grado emessa in data 22/02/2011 ed nel decreto di citazione per il giudizio in appello emesso in data 19/06/2019.

Tra i due atti interruttivi risultava già ampiamente decorso il termine ordinario di prescrizione calcolato dalla stessa sentenza della Corte di appello in sei anni e otto mesi, sicché avrebbe dovuto essere pronunziata sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, evidenziando la diversità del motivo proposto dalla difesa rispetto alle conclusioni articolate nel senso dell'inammissibilità per ricorrenza di una doppia conforme. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

Come correttamente evidenziato dalla difesa tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello è ampiamente decorso il termine ordinario di prescrizione, già individuato dalla Corte di appello nella misura di anni sei e mesi otto.

La Corte di appello non ha affrontato nella propria motivazione il tema dell'intervenuto decorso del termine ordinario di prescrizione tra la sentenza di primo grado del 22/02/2011 e il decreto di citazione a giudizio in appello del 19/06/2019.

Deve, in tal senso, essere richiamato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art.160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853-01, Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583-01, Sez.5, n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256265-01, Sez. 2, n. 35278 del 19/06/2007, Casadei, Rv. 237860-01,Sez. 5, n. 1018 del 03/12/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215571-01).

Il tempo decorso e il corretto richiamo da parte della difesa al principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riferimento, sia pure generico, al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525-01, Sez. 5, n. 3420 del 07/11/2007, Vulpio, Rv. 238236-01) evidenziano la fondatezza del motivo di ricorso proposto.

P .

Q .

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 14 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L4,C0/441_ LÀ.

Aw.1210 • I t"jr1A4- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12/11/2019 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, del 22/02/2011, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati alla stessa ascritti ex art. 640, 640, comma secondo n.2-bis, cod. pen., e la aveva condannata, unificati i reati dal vincolo della continuazione, dichiarata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ma non applicate le relative conseguenze, con la diminuente per il rito, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 666,67 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) è stata dedotta la violazione o erronea applicazione della legge penale con riferimento alle disposizioni di cui agli art. 157, 160, e 161 cod. pen. In particolare la difesa ha richiamato le conclusioni articolate congiuntamente dal Procuratore Generale e dalla difesa già in sede di conclusioni all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso della intervenuta prescrizione dei reati ascritti alla Kolompa. La difesa ha, inoltre, sottolineato come il ragionamento seguito dalla Corte di appello, specificamente considerato, era solo apparentemente corretto, considerato che in relazione ai reati contestati, ai sensi dell'art. 160 cod. pen., i due atti interruttivi della prescrizione precedenti all'emissione della sentenza impugnata erano da individuare nella sentenza di condanna di primo grado emessa in data 22/02/2011 ed nel decreto di citazione per il giudizio in appello emesso in data 19/06/2019. Tra i due atti interruttivi risultava già ampiamente decorso il termine ordinario di prescrizione calcolato dalla stessa sentenza della Corte di appello in sei anni e otto mesi, sicché avrebbe dovuto essere pronunziata sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, evidenziando la diversità del motivo proposto dalla difesa rispetto alle conclusioni articolate nel senso dell'inammissibilità per ricorrenza di una doppia conforme. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato dalla difesa tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello è ampiamente decorso il termine ordinario di prescrizione, già individuato dalla Corte di appello nella misura di anni sei e mesi otto. La Corte di appello non ha affrontato nella propria motivazione il tema dell'intervenuto decorso del termine ordinario di prescrizione tra la sentenza di primo grado del 22/02/2011 e il decreto di citazione a giudizio in appello del 19/06/2019. Deve, in tal senso, essere richiamato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art.160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853-01, Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583-01, Sez.5, n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256265-01, Sez. 2, n. 35278 del 19/06/2007, Casadei, Rv. 237860-01,Sez. 5, n. 1018 del 03/12/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215571-01). Il tempo decorso e il corretto richiamo da parte della difesa al principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riferimento, sia pure generico, al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525-01, Sez. 5, n. 3420 del 07/11/2007, Vulpio, Rv. 238236-01) evidenziano la fondatezza del motivo di ricorso proposto. P . Q . M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L4,C0/441_ LÀ. Aw.1210 • I t"jr1A4- [OSCURATO:PERSONA]
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