Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1183/2022
ECLI:EU:C:2022:375
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0242_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa C‑242/21 P) (
1
)
«Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Regolamento (CE) n. 1183/2005 - Articolo 2 ter e articolo 9, paragrafo 2 - Decisione 2010/788/PESC - Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 - Mantenimento dell’iscrizione del ricorrente negli elenchi delle persone ed entità interessate - Decisione (PESC) 2018/1940 - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 - Diritto di essere ascoltato»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]
(v. punti 57-59, 62)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]
(v. punti 72, 73, 79)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Violazione – Annullamento – Presupposto – Possibilità che la procedura sfoci in un risultato diverso in assenza di tale violazione – Insussistenza
[Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]
(v. punti 77, 78)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto
[Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato]
(v. punto 95)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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GU C 217 del 7.6.2021
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