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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 settembre 2023

Cassazione n. 46042/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 22/11/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 novembre 2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del reato ascrittogli per l'esito positivo della messa alla prova.

2. Avverso l'anzidetta sentenza i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto non rinunciabile la messa alla prova; rinuncia formulata personalmente dall'imputato all'udienza del 22 novembre 2022.

3. L'11 settembre 2023 è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

2. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Deve precisarsi che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Arena, Rv. 267373 - 01) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione — non fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse - consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in quanto l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 22/11/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del reato ascrittogli per l'esito positivo della messa alla prova. 2. Avverso l'anzidetta sentenza i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto non rinunciabile la messa alla prova; rinuncia formulata personalmente dall'imputato all'udienza del 22 novembre 2022. 3. L'11 settembre 2023 è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 2. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Deve precisarsi che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Arena, Rv. 267373 - 01) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione — non fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse - consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in quanto l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 46042/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris