CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la rideterminazione della pena. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, 1'8 febbraio 2022, il Tribunale della stessa città - all'esito di giudizio abbreviato - aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. realizzato arrampicandosi fino al balcone di un appartamento posto al secondo piano di un palazzo e forzando la grata della porta finestra. Con la sentenza confermata in appello, esclusa per entrambi l'applicazione delle attenuanti generiche e ritenuta applicabile la recidiva quale espressione di maggiore pericolosità sociale, operata la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., gli imputati sono stati condannati: Shakirosky alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed C 1.000,00 di multa; Ahmetovic, alla pena di anni tre di reclusione ed C 900,00 di multa. 3. Entrambi gli imputati, per mezzo del comune difensore, hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza. I ricorrenti lamentano violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stato ritenuto applicabile l'art. 56, comma 3, cod. pen. Il difensore sostiene che il tentativo non fu portato a compimento per desistenza e non emerge dagli atti alcun fattore esterno che abbia potuto indurre gli imputati ad agire in tal senso. Sottolinea che l'intervento della Polizia fu richiesto da [OSCURATO:PERSONA], che vide i due giovani arrampicarsi lungo un tubo per raggiungere il balcone e che, poco dopo (ma prima dell'arrivo delle forze dell'ordine) una testimone vide quegli stessi giovani calarsi a terra per allontanarsi. Sostiene che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi integrata l'ipotesi della desistenza volontaria. Il difensore osserva che, secondo la sentenza impugnata, l'esimente della desistenza non potrebbe applicarsi, non soltanto perché la stessa non fu volontaria, ma anche perché «il raggiungimento del balcone dell'abitazione e le operazioni di effrazione realizzate costituiscono di per sé un tentativo compiuto». Obietta che gli imputati non entrarono nell'appartamento, ma abbandonarono il balcone dopo aver cercato di forzare la grata della porta finestra. Nella parte finale del ricorso la difesa si duole dell'entità della pena che «pur volendo applicare la recidiva» avrebbe potuto essere più mite. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Si deve preliminarmente ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da .inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 3. Tanto premesso, si osserva che l'art. 56, terzo comma, cod. pen. può trovare applicazione solo quando la mancata consumazione del delitto è volontaria. Per giurisprudenza costante, la volontarietà «non deve essere intesa come spontaneità» e, tuttavia, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa non deve essere necessitata, «ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne, che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa» (cfr., fra le tante: Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647). Secondo i giudici di merito tale situazione non si verificò nel caso di specie atteso che gli imputati si arrampicarono fino al balcone, muniti di guanti e di due piedi di porco che utilizzarono per scardinare i perni che bloccavano l'inferriata al muro. La sentenza impugnata rileva che tale opera di manomissione si protrasse per circa dieci minuti e ne desume che «l'inaspettata solidità dei sistemi di ancoraggio della grata» e l'arrivo della teste Serra (la quale parcheggiò la propria auto proprio sotto al balcone) indussero gli imputati a desistere dalla azione intrapresa, tornare in strada e cercare di allontanarsi. La motivazione è completa, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conforme ai principi di diritto sopra enunciati; si sottrae dunque alle censure dei ricorrenti. 4. I ricorrenti si dolgono incidentalmente, e senza formulare uno specifico motivo in tal senso, della dosimetria della pena. Il motivo non era stato dedotto neppure nell'atto di appello ed è pertanto inammissibile. A questo proposito si ritiene opportuno precisare: che l'aumento per recidiva è stato determinato in misura eccedente rispetto a quella massima di un terzo che sarebbe stata consentita ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen.; ma, nel determinare la pena detentiva, si è partiti da anni tre di reclusione e tale misura è inferiore alla pena minima prevista dal combinato disposto degli artt. 56 e 624 bis comma 2 cod. pen. nel testo vigente all'epoca dei fatti (pari ad anni 3 e mesi 4 di reclusione). Tali errori, tuttavia, non sono stati denunciati in grado di appello, conseguentemente non erano deducibili nel ricorso per cassazione e non possono essere rilevati d'ufficio. Come è stato recentemente affermato, infatti, in presenza di un ricorso inammissibile, alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. spetta soltanto il potere «di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale» (Sez. U, Sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689). In attuazione di questo principio si è ritenuto che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). Nel rispetto di tali coordinate ermeneutiche si è affermato, inoltre, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). Applicando questi principi al caso in esame si deve osservare che la pena concretamente inflitta non è inosservante dei limiti edittali generali sicché ogni intervento correttivo è precluso in questa sede. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe