CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 09802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcla EBOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato che la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta avanzata dalla condannata di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. 150/2022 (c.d. '[OSCURATO:PERSONA]'); Rilevato, al riguardo, che la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici non ha accolto la domanda evidenziando che, in ragione dei numerosi precedenti penali risultanti a carico della odierna ricorrente (anche per evasione e violazione delle misure di prevenzione), non era possibile formulare una prognosi favorevole circa il rispetto scrupoloso delle prescrizioni connesse alla pena sostituiva da parte sua; Considerato, quindi, che la ricorrente - pur lamentando la violazione di legge - sollecita in modo inammissibile una differente valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.