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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05824/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 000MUSS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo z.lfrivhiln(A/lEA/Tsc CON ailu16c PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore I e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova dell'il maggio 2023 che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova il 7 marzo 2022 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 500,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché in Genova, il 28 novembre 2018, aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 16,6 cm e un martello di metallo con manico in gomma lungo 30 cm, oggetti atti a offendere la persona.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non si sarebbe espressa in ordine alla concessione della circostanza attenuante dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, nonostante la specifica richiesta sul punto formulata dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, venute meno le circostanze aggravanti della recidiva e dell'art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen. (applicate, con giudizio di equivalenza, dal giudice di primo grado) avrebbe dovuto indicare se la pena poteva essere ridotta per l'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come è stato rilevato dalla ricorrente, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in ordine all'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, quarto comma, legge n. 110 del 1975, nonostante l'imputata avesse formulato specifico motivo di appello sul punto.

Con il quinto motivo di appello, infatti, la difesa aveva contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la natura degli strumenti e la loro particolare attitudine offensiva precludessero la possibilità di qualificare il reato nella sua ipotesi di lieve entità.

La Corte di appello, inoltre, una volta dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di furto per la carenza della condizione di procedibilità e, dunque, una volta venute meno le circostanze aggravanti applicate dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto considerare, nella determinazione della pena per il reato residuo, l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice di primo grado, infatti, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza ex art. 69, terzo comma, cod. pen. alle ritenute circostanze aggravanti.

2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente ai punti sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la diminuente del terzo comma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 nonché al punto concernente la concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 000MUSS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo z.lfrivhiln(A/lEA/Tsc CON ailu16c PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore I e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova dell'il maggio 2023 che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova il 7 marzo 2022 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 500,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché in Genova, il 28 novembre 2018, aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 16,6 cm e un martello di metallo con manico in gomma lungo 30 cm, oggetti atti a offendere la persona. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non si sarebbe espressa in ordine alla concessione della circostanza attenuante dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, nonostante la specifica richiesta sul punto formulata dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, venute meno le circostanze aggravanti della recidiva e dell'art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen. (applicate, con giudizio di equivalenza, dal giudice di primo grado) avrebbe dovuto indicare se la pena poteva essere ridotta per l'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come è stato rilevato dalla ricorrente, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in ordine all'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, quarto comma, legge n. 110 del 1975, nonostante l'imputata avesse formulato specifico motivo di appello sul punto. Con il quinto motivo di appello, infatti, la difesa aveva contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la natura degli strumenti e la loro particolare attitudine offensiva precludessero la possibilità di qualificare il reato nella sua ipotesi di lieve entità. La Corte di appello, inoltre, una volta dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di furto per la carenza della condizione di procedibilità e, dunque, una volta venute meno le circostanze aggravanti applicate dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto considerare, nella determinazione della pena per il reato residuo, l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di primo grado, infatti, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza ex art. 69, terzo comma, cod. pen. alle ritenute circostanze aggravanti. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente ai punti sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la diminuente del terzo comma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 nonché al punto concernente la concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di
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